Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 16
Titolo:Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale.
Pubblicazione:( B.U. 05 maggio 1994, n. 45 )
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Beni culturali
Note:Abrogata dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
Ai sensi dell'art. 25, l.r. 4/2010, fino alla data di esecutività  del piano di cui all'art. 7 della medesima l.r. 4/2010, continuano ad applicarsi la presente legge e i relativi provvedimenti attuativi.

Sommario





1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal piano paesistico ambientale regionale, promuove la salvaguardia e il recupero del patrimonio archeologico, l'organizzazione di un sistema archeologico regionale e favorisce le iniziative di valorizzazione del predetto patrimonio, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante intese tra Stato, Regioni ed enti locali.


1. Il sistema archeologico regionale è costituito da parchi e aree archeologiche.
2. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da evidenze di carattere archeologico, storico, monumentale e ambientale, in cui le presenze archeologiche costituiscono la peculiarità prevalente; allo stesso è annesso un museo archeologico locale in cui sono conservati i reperti rinvenuti in scavi passati o recenti. Tale ambito è sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, al fine di disciplinare i valori paesaggistico-territoriali in maniera unitaria, sia sotto il profilo della pianificazione territoriale, sia sotto quello della gestione. In particolare, sono individuate le zone sottoposte a tutela integrale e possono essere altresì previste zone a tutela orientata nelle quali le possibilità di intervento sono definite dal comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.
3. L'area archeologica è caratterizzata da evidenze archeologiche importanti, non necessariamente esaustive di una realtà archeologica.


1. Al fine di individuare e tutelare il sistema archeologico, la Regione definisce ed approva un piano quinquennale di intervento. Il piano è adottato dal consiglio regionale di intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. Alla predisposizione del piano partecipano, per il territorio di rispettiva competenza, i comuni e le province. In particolare:
a) i comuni provvedono preventivamente alla formulazione della proposta di perimetrazione e classificazione, di intesa con la sovrintendenza archeologica per le Marche. La proposta è corredata da una relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e gestione dell'ambito archeologico, di determinazione delle risorse finanziarie diverse da quelle regionali di cui si prevede l'impiego e della specificazione del finanziamento richiesto alla Regione;
b) le province propongono iniziative di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico e per allestimenti museali. Le province provvedono altresì a raccogliere le proposte dei comuni e delle comunità montane per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche.

3. La giunta regionale predispone, attraverso il servizio attività e beni culturali, sulla base delle proposte dei comuni, delle province e della sovrintendenza, lo schema del piano regionale e lo sottopone all'esame del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.
4. Lo schema di piano regionale è inviato per il parere al comitato regionale per i beni culturali e ambientali.
5. La giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4, trasmette lo schema di piano al consiglio regionale per l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, è trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 1.
6. Il piano regionale prevede:
a) l'istituzione di parchi ed aree archelogiche definendone la perimetrazione;
b) le iniziative aventi specifica priorità, comprese la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei destinatari degli stessi;
c) i contributi per opere di scavo, di restauro e di manutenzione;
d) i contributi per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche, con priorità per le zone attualmente sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni ai sensi del comma 2. Tali contributi comprendono anche i finanziamenti per l'eventuale acquisizione delle aree e di beni mobili e immobili da destinare al servizio di pubblica utilità in funzione del sistema archeologico regionale;
e) i contributi, in base alle proposte delle province, per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico delle Marche e per allestimenti museali;
f) i contributi a favore dei parchi per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini;
g) le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali, che si prevede possano essere impiegate;
h) i compiti del centro regionale per i beni culturali, che concorre alla realizzazione del programma nonchè alla vigilanza sull'attuazione dello stesso.



1. Il consiglio regionale nomina un comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte:
a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato, con funzioni di presidente;
b) il direttore del centro regionale per i beni culturali;
c) il sovrintendente archeologico per le Marche;
d) un funzionario della sovrintendenza archeologica per le Marche designato dal sovrintendente;
e) un funzionario della sovrintendenza ai beni storici, artistici e ambientali per le Marche designato dal sovrintendente;
f) due esperti in materia archeologica scelti tra docenti universitari designati, con il voto limitato a uno, dal consiglio regionale.
g) quattro esperti in materia archeologica designati dalle province, in ragione di uno per ciascuna amministrazione provinciale;
h) un rappresentante di associazione archeologica riconosciuta a carattere nazionale operante nel territorio regionale;
i) il dirigente del servizio regionale attività e beni culturali.

2. Il comitato è insediato con decreto del presidente della giunta regionale. Esso è validamente costituito anche con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.
3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di coordinamento delle proposte degli enti locali, di concertazione con le sovrintendenze, di individuazione delle priorità di intervento.


1. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani annuali di finanziamento degli interventi degli enti di cui al comma 2, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale.
2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti dalla presente legge, secondo le priorità individuate dal piano regionale di cui all'articolo 3:
a) gli enti di gestione del bene archeologico, individuati nell'articolo 6;
b) le province territorialmente competenti, per le attività di valorizzazione.



1. Alla gestione dei parchi e delle aree archeologiche provvede direttamente il comune interessato, allorchè il bene archeologico ricade totalmente nel territorio di sua competenza.
2. Nei casi in cui il bene archeologico ricade nel territorio di più comuni, gli stessi provvedono alla gestione associata attraverso le rispettive comunità montane, oppure mediante convenzioni, consorzi e altre forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle quali possono partecipare le comunità montane, le province e gli altri soggetti pubblici e privati.
3. Gli enti di gestione devono garantire la partecipazione delle organizzazioni dell'associazionismo culturale esistenti nel loro territorio o di organismi partecipativi di nuova costituzione.
4. Per le finalità di cui al comma 3, gli enti locali possono richiedere alla Regione il finanziamento di corsi si formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato alla promozione di attività rivolte alla tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione delle risorse culturali dei beni archeologici.


1. In attesa dell'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 3, per un periodo non superiore ad un anno, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di assetto territoriale e ambientale, finanzia interventi per consentire la costituzione di singoli parchi archeologici.
2. In tale periodo possono essere istituiti solo parchi archeologici previsti dal PPAR. Tali parchi sono istituiti con atto della giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, sentita la competente commissione consiliare e previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 500 milioni.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980, mediante riduzione di lire 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993, partita 2, elenco 5.
3. le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1994 a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno con la seguente denominazione e il controindicato stanziamento di competenza e di cassa: "Contributi per il sistema archeologico regionale" lire 500.000.000.