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Atto:LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1974, n. 46
Titolo:Statuto della Comunità montana del Metauro - Zona E.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 dicembre 1974, n. 50)
Stato:Abrogata
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Abrogata dall'art. 31, l.r. 16 gennaio 1995, n. 12, con effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto della comunità montana, e dall'art. 1, l.r. 18 aprile 2001, n. 10.

Ai sensi del citato art. 1, l.r. 10/2001, le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.

Sommario




Art. 1

E' approvato ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge regionale 6.6.1973, n. 12 lo statuto della comunità montana del Metauro zona “E”, nel testo allegato alla presente legge.

Allegati

Art. 1

Tra i comuni di Barchi, Fossombrone, Isola del Piano, Mondavio, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Orciano, Piagge, Saltara, San Giorgio di Pesaro, Sant'Ippolito, Serrungarina, i cui territori, classificati montani in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25.7.1952, n. 991 e dell'articolo unico della legge 30.7.1957, n. 657, ricadono nella zona omogenea delimitata con la legge regionale 6.6.1973, n. 12, ai sensi dell'art. 3 della legge 3.12.1971, n. 1102, è costituita la " comunità montana del Metauro", ente di diritto pubblico a norma dell'art. 4 della citata legge n. 1102.

La comunità ha sede in Fossombrone.


Art. 2

Norme che regolano la comunità


La comunità montana è regolata dalla legge 3.12.1971, n. 1102 e dalle altre leggi in vigore per la montagna, in quanto non in contrasto con detta legge; dalla legge regionale 6.6.1973, n. 12 e da eventuali leggi successive aventi per oggetto lo sviluppo sociale ed economico della montagna; e infine dalle norme del presente Statuto o di sue modificazioni e integrazioni regolarmente approvate.


Art. 3

Scopi della comunità


La comunità, soggetto di programmazione, si propone i seguenti scopi:

a) formulare, aggiornare e attuare, con la partecipazione delle popolazioni interessate, il piano pluriennale per lo sviluppo economico - sociale della zona, al fine di contribuire e realizzare una politica generale di riequilibrio economico -sociale, segnatamente tra le zone montane e il resto del territorio;

b) predisporre, coordinare e attuare programmi di interventi intesi a dotare il territorio montano della zona, con la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire migliori condizioni di abitabilità e a costituire la base di un adeguato sviluppo socio - economico;

c) individuare e sostenere, attraverso opportuni incentivi, nel quadro di una economia montana integrata, le iniziative di natura economica idonee a valorizzare ogni tipo di risorsa attuale e potenziale della zona stessa;

d) fornire alle popolazioni della zona, riconoscendo alle stesse le funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a compensare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e, in particolare, a impedire lo spopolamento del territorio e i fenomeni di disgregazione sociale e familiare a esso conseguenti, favorendo l'istituzione di consorzi, associazioni e altri organismi con gli enti locali per la gestione di servizi sociali e sanitari;

e) favorire la preparazione culturale e professionale delle popolazioni della zona;

f) redigere, a norma dell'art. 23 della legge regionale n. 12, il piano urbanistico per l'assetto del comprensorio, allo scopo di coordinare e orientare l'attività urbanistica dei comuni partecipanti e degli altri enti interessati.

Per la redazione dei predetti piani può essere compreso tutto o parte del territorio non classificato montano, ma intercluso nella zona in cui opera la comunità montana, sempre con delega dei comuni interessati.

Possono essere inoltre compresi nei predetti piani anche i comuni il cui territorio non è classificato montano e che hanno omogenei interessi di sviluppo con i comuni operanti nella comunità;

g) concorrere alla elaborazione dei piani e programmi regionali attinenti allo sviluppo socio - economico delle popolazioni.

Nella preparazione dei piani e dei programmi, la comunità deve tener conto delle indicazioni degli altri enti operanti nel suo territorio, anche se non espresse in atti di piano, stabilendo con essi gli opportuni coordinamenti.


Art. 4

Attuazione dei fini istituzionali


Nell'espletamento dei propri fini istituzionali, la comunità montana:

a) assume funzioni proprie dei comuni che la costituiscono e degli enti che operano nel suo territorio, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle;

b) può affidare ad altri enti operanti nel suo territorio, di volta in volta, l'esecuzione di determinate realizzazioni attinenti alle loro specifiche funzioni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale;

c) può assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana;

d) sostituisce, nell'esecuzione di opere, persone fisiche e giuridiche inadempienti, ai sensi dell'art. 8 della legge 3.12.1971, n. 1102;

e) espropria, acquista o prende in affitto e gestisce terreni compresi nei territori montani, per destinarli alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 1102;

f) verifica che le opere previste dall'art. 2, lett.

a), della legge 3.12.1971, n. 1102, di spettanza di enti operanti nel territorio della comunità, anche se non previste nei piani degli stessi enti, non siano in contrasto con il piano pluriennale di sviluppo, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 della legge regionale;

g) è destinataria di deleghe dalla Regione, ai sensi dell'art. 7, lett.

d), della legge regionale;

h) organizza apposite consultazioni con le forze sindacali, economiche, professionali, cooperative, culturali e con le comunanze e università agrarie presenti nel territorio della comunità, al fine di favorire la partecipazione al processo di formazione e attuazione della programmazione, istituendo eventuali commissioni permanenti;

i) può costituire apposito consorzio, azienda o ufficio, d'intesa con gli enti interessati e con le altre comunità per la gestione dei beni pascolivi o boschivi appartenenti alle comunità o ad altri enti montani;

l) partecipa a consorzi, associazioni e altri organismi costituiti tra comunità montana e altri enti locali, per la gestione di specifiche risorse e di specifici servizi sociali e sanitari;

m) favorisce la costituzione di forme cooperative associative nei settori che rientrano nei compiti istituzionali della comunità.


Art. 5

Organi della comunità


La comunità è retta dai seguenti organi, previsti nell'art. 11 della legge regionale:

- il consiglio comunitario;

- la giunta esecutiva;

- il presidente della giunta;

- il collegio dei revisori dei conti.


Art. 6

Il consiglio: composizione, ineleggibilità e incompatibilità dei suoi membri


Il consiglio della comunità è costituito dai rappresentanti dei comuni associati.

Ciascun comune fino a 5.000 abitanti è rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza, eletti dai rispettivi consigli comunali.

I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono rappresentati da cinque consiglieri, di cui due di minoranza.

Sono ineleggibili a consiglieri della comunità i dipendenti della stessa.

E' incompatibile con la carica di consigliere della comunità la partecipazione all'attività amministrativo-direttiva di enti o aziende che abbiano appalti o svolgano lavori per conto della comunità.

La constatazione dell'ineleggibilità o dell'incompatibilità spetta al consiglio che decide nella seduta immediatamente successiva al verificarsi dei fatti che le determinano.


Art. 7

Compiti del consiglio


Il consiglio è l'organo deliberante della comunità; come tale determina l'indirizzo politico-amministrativo.

In particolare il consiglio provvede:

- a eleggere nel proprio seno il presidente, il vice presidente e i componenti la giunta esecutiva e determina, come detto, l'indirizzo politico-amministrativo della comunità;

- a deliberare piano pluriennale di sviluppo economico - sociale, il programma annuale e il piano urbanistico;

- a deliberare il programma stralcio da presentare alla Regione entro il 30 settembre;

- a deliberare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e a fissare la misura dei contributi annui da corrispondersi dagli enti associati;

- ad approvare la relazione da inoltrare alla Regione sullo stato di attuazione del programma annuale nel quadro del piano di sviluppo e contenente le eventuali modificazioni dello stesso;

- a deliberare la costituzione, la composizione e il funzionamento del comitato tecnico;

- a deliberare le norme che regolano i rapporti tra la comunità e gli altri enti operanti nel territorio;

- a deliberare l'assunzione di funzioni delegate da altri enti;

- a deliberare l'istituzione degli uffici e il relativo regolamento, nonché il conferimento di incarichi a tempo determinato di cui all'art. 9 della legge regionale;

- a deliberare l'acquisto, l'affitto e la alienazione dei beni immobili e l'assunzione dei mutui;

- a deliberare le norme per organizzare le consultazioni e per dare pubblicità agli atti più importanti,