Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 giugno 1994, n. 22
Titolo:

Ridelimitazione degli ambiti territoriali e norme per la gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali.

Pubblicazione:(B.u.r. 4 luglio 1994, n. 66 - bis)
Stato:Abrogata
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri
Note:

Errata corrige nel b.u.r. n. 66 bis del 4 luglio 1994.
Abrogata dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.
Ai sensi dell'art. 47, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, fino alla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nelle leggi abrogate dalla medesima legge regionale, nel rispetto di quanto previsto al capo VII della stessa legge regionale.
Ai sensi dell'art. 48, l.r.  8 agosto 2022, n. 19, a decorrere dalla costituzione delle Aziende sanitarie territoriali, i riferimenti all'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), alle zone territoriali dell'ASUR e alle aree vaste dell'ASUR contenuti nella normativa regionale si intendono effettuati alle Aziende sanitarie territoriali ovvero, nel caso in cui rilevi la competenza territoriale, all'Azienda sanitaria territoriale competente per territorio.

Testo della l.r. 28 giugno 1994, n. 22, alla data di promulgazione della l.r. 8 agosto 2022, n. 19  


Sommario





1. La presente legge, in applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ridefinisce gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali (USL) delle Marche.


1. Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione dei servizi sanitari, gli ambiti territoriali e le sedi legali delle USL della regione Marche sono rideterminati in applicazione dei principi della legislazione statale vigente in materia, secondo quanto previsto dalla tabella allegata alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.
2. Con deliberazione del consiglio regionale, sentiti i comuni interessati, può essere disposto lo spostamento di singoli comuni da uno ad altro ambito territoriale.
3. E' istituita, in ciascuno degli ambiti territoriali individuati dalla presente legge, una USL. L'USL è azienda dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, fermo restando il diritto-dovere degli organi rappresentativi di esprimere il bisogno socio-sanitario delle comunità locali.
Sono altresì istituite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale n. 1 l'Azienda Ospedaliera "Ospedale San Salvatore" di Pesaro e nell'ambito territoriale n. 7 le Aziende Ospedaliere "Ospedale dei Bambini G. Salesi" e "Istituto Cardioreumatologico G.M. Lancisi". La Regione Marche disciplina con propria legge le modalità organizzative e di funzionamento delle USL e delle Aziende Ospedaliere.

4. Le USL esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall'insediamento dei direttori generali di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.


1. La Regione nomina, per ciascuna delle USL e delle Aziende Ospedaliere individuate ai sensi dell'articolo 2, un direttore generale secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.
2. Il direttore generale, in prima istanza, provvede in modo particolare:
a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche con riferimento agli adempimenti di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29;
b) alla verifica dell'inventario dei beni mobili e immobili;
c) ad ogni altro atto o adempimento necessario a garantire il regolare funzionamento dell'USL con riferimento specifico alla erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei livelli assistenziali previsti.



1. Il distretto di base, dotato di autonomia organizzativa, è l'articolazione territoriale e funzionale delle USL per la erogazione delle prestazioni sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nell'ambito dell'assistenza sanitaria, nonchè per l'esercizio di ogni altra funzione che sarà successivamente individuata con la legge regionale sulla organizzazione e funzionamento delle USL. Al fine di attuare in modo efficace la suddetta erogazione, il responsabile del distretto, previsto dal successivo comma 3, provvede ad organizzare l'attività del complesso dei servizi nell'ambito delle direttive generali impartite dal responsabile della USL.
2. Il distretto promuove l'effettiva attuazione del diritto di accesso del cittadino al complesso dei servizi della USL anche tramite le dovute forme di partecipazione ed attiva un efficace sistema di informazione sulle prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale e sulle eventuali relative tariffe.
3. Ad ogni distretto è preposto un responsabile, con le funzioni da individuarsi con la legge regionale di cui al comma 1 che definisce anche i livelli e le forme di autonomia organizzativa.
4. Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, con atto amministrativo, disciplina, entro novanta giorni dalla approvazione della presente legge, l'articolazione delle USL in distretti, fatta comunque salva la facoltà del secondo piano sanitario regionale di riordinare l'intero settore.
5. Ciascuna USL individuata ai sensi dell'articolo 2 predispone, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, la proposta di articolazione territoriale e funzionale dei distretti e la sottopone, per il parere, alla rappresentanza della conferenza dei sindaci, di cui al D.Lgs. 502/1992, la quale deve renderlo entro trenta giorni. Si prescinde dal parere ove questo non sia reso entro il predetto termine.
6. L'ambito territoriale di ciascun distretto è definito secondo i seguenti criteri:
a) ciascun distretto, di norma, deve coincidere con uno o più comuni, ovvero con una o più circoscrizione in cui il territorio del comune sia suddiviso;
in tal caso il distretto può comprendere anche altri comuni contigui ad una o più circoscrizioni;
b) di norma, ciascun distretto deve comprendere una popolazione non inferiore a 15 mila abitanti, prevedendo il mantenimento dei distretti già istituiti per i quali siano stati realizzati investimenti, tenendo conto delle caratteristiche demografiche, sociali e ambientali del territorio;
c) ciascun distretto che insiste su aree montane e nelle aree interne svantaggiate può comprendere una popolazione anche inferiore a 15 mila abitanti.
Vanno comunque salvaguardati i distretti già realizzati nelle attuali comunità montane e nelle aree interne svantaggiate e le prestazioni di carattere territoriale in essere, salvo modifiche proposte dalla conferenza dei sindaci.

7. E' istituita l'assemblea dei sindaci per ogni ambito distrettuale quale emanazione della conferenza dei sindaci.
Essa formula proposte e pareri alla conferenza dei sindaci sulle linee di indirizzo di programmazione dei servizi sanitari, ivi compresi quelli di carattere ospedaliero; si esprime, altresì, sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie; può chiedere di partecipare agli incontri tra il comitato dei sindaci e il direttore generale sulle questioni inerenti il distretto.
L'assemblea è composta da tutti i sindaci dei comuni e/o dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto.
Nel caso in cui il distretto coincide con un singolo comune, le funzioni di cui sopra sono esercitate dal sindaco.



1. L'erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, è assicurata oltre che dalle strutture sanitarie previste dal comma 5 dell'articolo 8 del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, anche da servizi integrativi intermedi (poliambulatori) che servono, di norma, una popolazione di 20 mila abitanti.


1. Al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, in ogni USL viene costituita la conferenza dei sindaci dei comuni compresi all'interno della USL la quale provvede alla definizione, nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione programmatica dell'attività, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo e rimette alla Regione le relative osservazioni, verifica l'andamento generale dell'attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al legale rappresentante della USL ed alla Regione.
2. La funzione della conferenza dei sindaci è esercitata tramite una rappresentanza costituita nel suo seno da cinque componenti eletti dalla stessa conferenza.
Tale rappresentanza assume la denominazione di comitato dei sindaci.
Conferenza dei sindaci e comitato dei sindaci durano in carica quattro anni.
La perdita della carica di sindaco determina anche la perdita del diritto a partecipare ai predetti organismi.

3. Il comitato dei sindaci è presieduto, di diritto dal sindaco del comune in cui ha sede legale la USL. Gli altri quattro membri del comitato dei sindaci sono eletti dalla conferenza dei sindaci secondo le seguenti modalità:
a) ogni sindaco può votare per un solo candidato;
b) ad ogni sindaco, nella sua espressione di voto, sono attribuiti tanti voti quanti sono gli abitanti residenti nel suo comune secondo i dati dell'ultimo censimento ISTAT;
c) il presidente del comitato dei sindaci non ha il diritto di voto;
d) risulteranno eletti coloro che raccoglieranno il maggior numero di voti.

4. Entro trenta giorni dal suo insediamento, il comitato dei sindaci si doterà di un proprio regolamento di funzionamento.
Gli uffici e servizi della USL forniranno ogni utile collaborazione ed informazione affinchè il comitato dei sindaci possa svolgere nelle condizioni ottimali la propria funzione, mentre il supporto amministrativo al comitato, compreso ogni onere di funzionamento, sarà invece fornito dal comune che esprime il presidente del comitato stesso.

5. La conferenza dei sindaci può essere convocata su richiesta del comitato dei sindaci o di almeno cinque sindaci dei comuni della USL.


1. E' prorogata, fino ai trenta giorni successivi alla assunzione delle funzioni da parte dei direttori generali delle USL indicate nell'articolo 2, comma 1, e, comunque, fino alla entrata in carica dei collegi dei revisori dei conti da nominarsi ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, la durata dei collegi dei revisori dei conti rispettivamente operanti presso le USL attualmente esistenti.


1. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario approva per la rispettiva USL un documento, attestante la situazione contabile e patrimoniale della USL e delle Aziende Ospedaliere, da trasmettersi al direttore generale. La giunta regionale, entro quindici giorni dalle entrata in vigore della presente legge, disciplina i termini e le modalità per l'approvazione di tale documento.
2. Prima della decadenza dalla carica, ciascun amministratore straordinario provvede a trasmettere alla giunta regionale:
a) gli inventari dei beni mobili ed immobili;
b) l'elenco del personale dipendente a tempo indeterminato e a tempo determinato.

3. Le nuove USL e le Aziende Ospedaliere subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle USL soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse prevalentemente ricompreso.
4. I beni immobili ed i beni mobili registrati, nonchè gli altri beni mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati, già utilizzati dalle USL soppresse, sono assegnati alla USL e alle Aziende Ospedaliere nel cui ambito territoriale risulta compreso il comune già proprietario dei beni immobili.
5. La giunta regionale assegna provvisoriamente il personale dipendente dalle USL soppresse alle USL e alle Aziende Ospedaliere istituite con la presente legge sulla base degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
6. All'attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni.


1. Sono abrogate la L.R. 3 novembre 1978, n. 21 e la L.R. 17 maggio 1988, n. 16.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

N. 1: Casteldelci, Colbordolo, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montellabate, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia.

N. 2: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Fermignano, Frontino, Lunano, Macerata Feltria, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Montecalvo in Foglia, Monte Cerignone, Montecopiolo, Montegrimano, Peglio, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Tavoleto, Urbania, Urbino.


N. 3: Barchi, Cartoceto, Fano, Fossombrone, Fratte Rosa, Frontone, Isola del Piano, Mondavio, Mondolfo, Montefelcino, Montemaggiore al Metauro, Monte Porzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina.


N. 4: Arcevia, Barbara, Castel Colonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Montemarciano, Monterado, Monte San Vito, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Senigallia, Serra dè Conti


N. 5: Belvedere Ostrense, Castelbellino, Castelplanio, Cupramontana, Filottrano, Jesi, Maiolati Spontini, Mergo, Monsano, Montecarotto, Monte Roberto, Morro d'Alba, Poggio San Marcello, Rosora, San Marcello, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova, Staffolo.


N. 6: Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga, Sassoferrato, Serra San Quirico.


N. 7: Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Castelfidardo, Chiaravalle, Falconara Marittima, Loreto, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo.


N. 8: Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati.


N. 9: Apiro, Appignano, Cingoli, Colmurano, Corridonia, Gualdo, Loro Piceno, Macerata, Mogliano, Montecassiano, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Petriolo, Poggio San Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia.


N. 10: Acquacanina, Belforte del Chienti, Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Esanatoglia, Fiastra, Fiordimonte, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Monte Cavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Pioraco, San Severino Marche, Sefro, Serrapetrona, Serravalle di Chienti, Ussita, Visso.


N. 11: Altidona, Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Montegranaro, Monteleone di Fermo, Monte Rinaldo, Monterubbiano, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Combatte, Monte Vidon Corrado, Montottone, Moresco, Ortezzano, Petritoli, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio.


N. 12: Acquaviva Picena, Campofilone, Carassai, Cossignano, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto delle Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone, Pedaso, Ripatransone, San Benedetto del Tronto.


N. 13: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano del Tronto, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano, Force, Maltignano, Montedinove, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montegallo, Montelparo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Rocca Fluvione, Rotella, Santa Vittoria in Matenano, Smerillo, Spinetoli, Venarotta.


N.B.: I comuni evidenziati in "neretto" sono sedi delle USL.