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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 17 agosto 1994, n. 38
Titolo:Disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell'art. 2, comma 6, della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2.
Pubblicazione:(B.U. 22 agosto 1994, n. 82)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Attività amministrativa

Sommario





1. Le disposizioni sull’accesso di cui al presente regolamento si applicano a tutti i documenti comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa regionale e degli enti soggetti a controllo della Regione.


1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 2, comma 2, della L.R. 14 gennaio 1992, n. 2, sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi coperti dal segreto sulla base di espressa disposizione di legge, nonché quelli relativi ad informazioni la cui divulgazione possa recare pregiudizio:
a) al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonché all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali;
b) ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) alla riservatezza di persone fisiche o giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Resta fermo per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.



1. Ai fini di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 sono in particolare esclusi dall’accesso:
a) i documenti compresi nel fascicolo personale dei singoli dipendenti pubblici riguardanti la vita privata e le condizioni personali degli stessi;
b) i documenti riguardanti lo stato di salute e le altre condizioni fisiche dei singoli cittadini comunque interessati a provvedimenti, prestazioni o servizi dell’amministrazione regionale;
c) i documenti riguardanti i processi tecnico-produttivi e le condizioni economico finanziarie delle imprese.

2. Sono inoltre esclusi dall’accesso fino alla conclusione dei relativi procedimenti:
a) gli elaborati delle prove relative a procedimenti concorsuali di reclutamento e avanzamento del personale;
b) i documenti relativi a procedimenti disciplinari e ad altri procedimenti di carattere sanzionatorio;
c) i documenti relativi alla formazione e alla determinazione dei prezzi e delle offerte nei procedimenti contrattuali;
d) i documenti attinenti alla valutazione legale e alla conduzione giudiziale ed extragiudiziale di controversie in cui sia parte la Regione, nonché alle richieste di documentazione e di informazione da parte dell’autorità giudiziaria e agli atti conseguenti.

3. Non è ammesso inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della L.R. 2/1992, l’accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione. Resta salva altresì la facoltà di differimento dell’accesso di cui al comma 5 dell’articolo 2.
4. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti da altre norme.


1. Al fine del rispetto delle esigenze di cui all’articolo 1, l’accesso ai dati e documenti relativi, raccolti mediante strumenti informatici, è protetto mediante l’applicazione di modalità tecniche di accesso riservato.
2. Con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta del dirigente del servizio informatica, sono definiti gli specifici congegni di accesso e sono individuati i funzionari incaricati e responsabili dell’attivazione degli stessi.