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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 12 gennaio 1996, n. 42
Titolo:Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, dei cani da caccia e della detenzione e l'uso dei richiami vivi, in attuazione degli articoli 23 e 32 della L.R. 5 gennaio 1995, n. 7.
Pubblicazione:(B.U. 18 gennaio 1996, n. 5)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:CACCIA - PESCA - ACQUACOLTURA
Materia:Protezione della fauna - Attività venatoria
Note:Errata corrige nel b.u.r. n. 15 del 22 febbraio 1996.

Sommario



TITOLO I
Allevamento di fauna selvatica



1. Gli allevamenti di fauna selvatica possono avere i seguenti scopi:
a) di ripopolamento;
b) alimentare;
c) ornamentale ed amatoriale;
d) di richiamo.



1. Le specie allevabili a scopo di ripopolamento sono quelle autoctone della regione e cioè:
a) ungulati, con esclusione del cinghiale (sus scrofa) e dei suoi incroci con i conspecifici domestici;
b) fagiano (phasianus colchicus);
c) starna (perdix perdix);
d) coturnice (alectoris graeca);
e) lepre (lepus europaeus).

2. Sono inoltre allevabili, previo parere dell’INFS (Istituto nazionale per la fauna selvatica), anche specie non cacciabili.
3. Le modalità di allevamento vengono stabilite dalle Province in relazione alla specie di fauna selvatica da ripopolare.
4. L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall’esterno, mediante interramento o curvatura della rete alla base verso l’esterno;
b) tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
c) rispettare le disposizioni previste dal regolamento di polizia veterinaria di cui al d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche e integrazioni. In particolare occorre:
1) l’effettuazione di disinfezioni e disinfestazioni sistematiche al termine dei cicli produttivi;
2) l’effettuazione di controlli sanitari a cura del servizio veterinario della USL competente per territorio eseguito almeno quattro volte l’anno, di cui due prima dell’inizio della stagione riproduttiva e nel corso della stessa;
3) la certificazione veterinaria scortante gli animali venduti. Tale certificazione non è richiesta se il numero degli animali ceduti è inferiore a cinque per fagiani, starne e coturnici e ad una per le lepri;
4) l’osservanza delle norme di profilassi contro la pseudopeste aviare (malattia di Newcastle), il difttero-vaiolo aviare (vaccinazioni) e la pullorosi (siero agglutinazione rapida o lenta) per gli uccelli;
5) l’effettuazione di rotazioni per i mammiferi allevati in recinto e profilassi contro l’afta epizootica, la brucellosi e la tubercolosi per i ruminanti;
6) la predisposizione di apposite strutture per l’isolamento degli animali ammalati o sospetti, pari ad un decimo delle strutture di stabulazione complessive;
7) la decantazione in apposite fosse biologiche delle acque di scarico o interramento volta per volta od incenerimento dei rifiuti;
d) non detenere soggetti riproduttori di provenienza estera. I riproduttori devono essere mantenuti in purezza, evitando l’ottenimento degli stessi nell’allevamento mediante consanguineità o interventi di selezione;
e) marcare i soggetti al momento della vendita con contrassegni riportanti una sigla contenente le seguenti specifiche: numero progressivo di identificazione dell’allevatore; sigla della provincia nel cui territorio è ubicato l’impianto di allevamento; anno di applicazione del contrassegno. Le specifiche della sigla vengono comunicate all’allevatore ed all’Istituto nazionale per la fauna selvatica dalla Provincia competente al momento del rilascio dell’autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all’articolo 6. L’operazione di marcatura è sempre necessaria qualunque sia il numero dei soggetti ceduti;
f) limitare la densità secondo i seguenti rapporti minimi:
1) fagiano, alla nascita: 0,02 mq/capo; a trenta giorni: 0,5 mq/capo; a sessanta giorni: 1 mq/capo; a novanta giorni: 2 mq/capo;
2) lepre (in caso di allevamento in recinto): 20 mq/capo; esemplari in ambientamento: 100 mq/capo;
3) ungulati: 5.000 mq/capo di superficie recintata;
g) tenere il registro di allevamento (tabella 1), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il numero dei riproduttori distinti per sesso, provenienza, data di ingresso nell’allevamento;
2) il numero dei soggetti nati e morti;
3) il numero dei soggetti ceduti con la data della cessione;
4) la data e l’esito dei controlli sanitari e amministrativi a cura delle rispettive amministrazioni;
h) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente;
i) apporre all’ingresso dell’allevamento la dicitura: “Allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo di ripopolamento”.

5. Per la prima dotazione dei soggetti riproduttori e per la loro sostituzione a fine ciclo riproduttivo sono da preferirsi animali di cattura provenienti dagli Istituti di protezione e produzione faunistica esistenti sul territorio regionale.


1. Le specie allevabili a scopo alimentare sono:
a) ungulati;
b) galliformi;
c) lepri e conigli selvatici;
d) anatidi.

2. L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall’esterno, mediante interramento o curvatura della rete alla base verso l’esterno;
b) tenere separate le specie durante il ciclo produttivo in presenza di più specie allevate;
c) rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria;
d) destinare i capi allevati a:
1) macellazione diretta per autoconsumo;
2) macellazione in centri abilitati per il consumo da parte di terzi;
3) rimonta interna;
4) cessione ad altro allevatore autorizzato per gli stessi scopi;
e) apporre all’ingresso dell’allevamento la dicitura: “Allevamento di fauna selvatica autorizzato a scopo alimentare”.

3. L’allevatore comunica entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio, distintamente per specie, il numero dei soggetti riproduttori, il numero di quelli riprodotti, nonché il numero degli animali venduti nell’anno precedente.


1. Le specie allevabili a scopo ornamentale e amatoriale sono quelle appartenenti alla fauna selvatica, anche non italiana. Salvo che per i fringillidi europei e gli altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili, non si può superare il seguente limite massimo di soggetti riproduttori detenibili:
a) ungulati n. 2 capi;
b) galliformi n. 10 capi;
c) lagomorfi n. 5 capi;
d) anatidi n. 10 capi.

2. L’allevatore di ungulati e lagomorfi deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall’esterno;
b) tenere separate le specie durante le fasi di allevamento in presenza di più specie allevate;
c) rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria.

3. E’ vietata la vendita dei soggetti allevati di cui al comma 1.
4. L’allevatore di fringillidi europei e di altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili deve osservare le seguenti prescrizioni:
a)inanellare gli uccelli presenti nell’allevamento non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l’operazione va eseguita entro i primi dieci giorni di vita. In caso di impossibilità a effettuare l’inanellamento dei nidiacei entro il termine suddetto occorre presentare alla Provincia una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenente la dizione “impossibilitato ad effettuare l’inanellamento di n. .... esemplari della specie ........”. La Provincia provvederà successivamente a fornire un contrassegno di adeguate dimensioni. Il contrassegno, ad anello di materiale metallico non saldato, deve essere inamovibile e di diametro adeguato, nonché riportare il numero progressivo del soggetto, l’anno di nascita e il numero di matricola dell’allevatore. Le specifiche della sigla vengono comunicate all’allevatore dalla Provincia competente al momento del rilascio dell’autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all’articolo 6;
b) tenere il registro di allevamento (tabella 2), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il numero di matricola dell’allevatore;
2) il nome scientifico e facoltativamente quello volgare del soggetto allevato;
3) le specifiche riportate sull’anello;
4) la data dell’eventuale cessione, la quantità ceduta e le generalità del destinatario;
5) la data di nascita o di acquisto degli esemplari, la quantità acquistata e le generalità del cedente;
c) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente;
d) rispettare le disposizioni dettate dal regolamento di polizia veterinaria;
e) adeguare la cubatura delle gabbie e degli altri ambienti di cattività, ai fini dell’ottimale densità di allevamento, secondo i seguenti limiti:
1) gabbie da mostra: 29 (lungh.) X 21,5 (larg.) X 22 (alt.) cm;
2) gabbie da riproduzione: 55 (lungh.) X 25 (larg.) X 30 (alt.) cm.

5. La partecipazione a manifestazioni ornitologiche è subordinata al possesso dell’autorizzazione all’allevamento e al regolare inanellamento dei soggetti esposti. Identiche condizioni si applicano agli allevatori di altre regioni in occasione di manifestazioni che si svolgono nella regione.


1. Gli uccelli allevabili a scopo di richiamo sono quelli appartenenti alle specie cacciabili.
2. L’allevatore deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) evitare la condivisione spazi comuni in presenza di più specie allevate;
b) rispettare le disposizioni del regolamento di polizia veterinaria;
c) utilizzare gabbiette di legno o plastica delle seguenti dimensioni indicative per esemplare:
1) 20 (lungh.) X 15 (larg.) X 20 (alt.) cm. per: allodola, passera d’Italia, passera mattugia;
2) 30 (lungh.) X 25 (larg.) X 25 (alt.) cm. per: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno;
3) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: pavoncella. Le gabbie possono contenere un massimo di 10 esemplari, devono essere provviste di fondo rigido a maglie fitte, di parte superiore in panno e di numerosi fori laterali di aerazione;
4) 100 (lung.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: colombaccio. Le gabbie, preferibilmente in corda, devono essere mantenute nella semioscurità e ai soggetti detenuti vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi qualora ritenuto necessario;
5) le voliere da riproduzione devono comunque avere una dimensione minima di 3-4 mq. per ogni coppia;
d) inanellare gli uccelli detenuti e non provvisti già di contrassegno. Per i nidiacei l’operazione va eseguita entro i primi dieci giorni di vita. Il contrassegno, ad anello di materiale plastico o metallico, rilasciato dalla Provincia competente per territorio, deve essere inamovibile e di diametro adeguato, nonché riportare il numero progressivo del soggetto, l’anno di nascita, la sigla della Provincia e le lettere “RA” ad indicare il “Richiamo allevato”. Le specifiche della sigla vengono comunicate all’allevatore e all’INFS dalla Provincia competente al momento del rilascio dell’autorizzazione ovvero a seguito della comunicazione di cui all’articolo 6;
e) tenere il registro di allevamento (tabella 3), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui sono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il nome scientifico e facoltativamente quello volgare del soggetto allevato;
2) le specifiche riportate sull’anello;
3) la data di nascita o di acquisto degli esemplari e le generalità del cedente;
4) la data dell’eventuale decesso del soggetto detenuto. In tal caso l’anello deve essere conservato, ma non utilizzato per altri soggetti detenuti;
5) la data dell’eventuale cessione e le generalità dell’acquirente;
f) trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente.

3. I titolari degli allevamenti di uccelli a scopo di richiamo possono procedere all’alienazione e all’acquisto dei soggetti allevati nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.


1. L’impianto e l’esercizio degli allevamenti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, ad eccezione di quelli effettuati dai titolari di impresa agricola per i quali è sufficiente una comunicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 5 gennaio 1995, n. 7, sono soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia competente per territorio.
2. L’autorizzazione è rilasciata per uno solo degli scopi di cui all’articolo 1. I titolari di impresa agricola non soggetti ad autorizzazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 7/1995 possono impiantare ed esercitare gli allevamenti per gli scopi di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 1.
3. Per gli allevamenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1, l’autorizzazione è rilasciata previo parere dell’INFS.
4. L’autorizzazione concessa ai titolari di allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale di fringillidi europei e di altri volatili non appartenenti alle specie cacciabili deve contenere anche il numero di matricola dell’allevatore; qualora il numero non risultasse dalla domanda, la Provincia lo assegna facendo seguire la sigla della Provincia stessa ed un numero progressivo. Se il contingente detenuto non supera complessivamente i venti capi, l’autorizzazione non è necessaria.
5. La Provincia che ha concesso l’autorizzazione all’allevamento a scopo di ripopolamento effettua i controlli amministrativi almeno due volte l’anno. Per gli allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale i controlli sono effettuati anche dalla USL competente per territorio e l’esito viene annotato sul registro di allevamento.
6. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni, riscontrato anche a seguito dei controlli amministrativi e sanitari, può essere disposta la revoca dell’autorizzazione.


1. La domanda per ottenere l’autorizzazione, in carta legale deve contenere:
a) le generalità e il codice fiscale del richiedente;
b) l’indirizzo dell’impianto, se diverso da quello di residenza del richiedente;
c) lo scopo che l’allevamento si prefigge;
d) le specie animali da allevare.

2. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione ad allevamenti a scopo di ripopolamento e alimentare devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dati catastali della superficie interessata dall’impianto (partita, foglio, particelle);
b) progetto grafico dei locali e descrizione delle attrezzature di allevamento;
c) dettagliata relazione tecnica contenente:
1) la tecnica di allevamento;
2) il rapporto fra sessi dei riproduttori;
3) la potenzialità produttiva annua dell’impianto;
d) certificazione atta a dimostrare la legittima provenienza dei soggetti riproduttori mediante fattura di acquisto o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’avvenuta cessione dei soggetti riproduttori;
e) certificazione del servizio veterinario dell’USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti interessate dall’impianto di allevamento;
f) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria e artigianato agricoltura competente.

3. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione all’allevamento a scopo di richiamo devono essere allegati i documenti di cui alle lettere d) ed f) del comma 2.
4. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione ad allevamenti a scopo ornamentale e amatoriale devono essere allegati i documenti di cui alla lettera d) del comma 2 , nonché, nel caso di fringillidi europei, il numero di matricola dell’allevatore. Se l’allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani, il numero di matricola si identifica con il relativo RNA. In mancanza di quest’ultimo l’allevatore può omettere l’allegato di cui trattasi, e il numero di matricola gli verrà assegnato d’ufficio secondo le modalità previste dal comma 4 dell’articolo 6.
5. I titolari di impresa agricola devono allegare alla comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 6 i documenti previsti per i rispettivi tipi di allevamento, nonché copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA.
TITOLO II
Allevamenti di cani da caccia



1. L’allevatore di cani da caccia deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) costruire le recinzioni in modo da impedire ogni possibile fuga o ingresso dall’esterno mediante interramento della rete per almeno cinquanta centimetri o saldatura a cordolo di cemento;
b) pavimentare gli stabulari con materiale facilmente lavabile e raccogliere e decantare le acque reflue in pozzetti di raccolta;
c) rispettare le disposizioni dettate da regolamento di polizia veterinaria e in particolare:
1) effettuazione di disinfezioni e disinfestazioni periodiche degli ambienti e degli animali;
2) effettuazione di controlli sanitari eseguiti almeno due volte l’anno dal servizio veterinario della USL competente per territorio;
3) certificazione veterinaria scortante gli animali venduti;
d) tenere il registro di allevamento (tabella 4), vidimato annualmente dalla Provincia, su cui vengono annotati distintamente per ciascun anno solare:
1) il numero dei riproduttori distinti per sesso, la data di acquisto e le generalità del venditore;
2) il numero dei soggetti nati e morti;
3) il numero dei soggetti ceduti, la data di cessione e le generalità dell’acquirente;
4) la data e l’esito dei controlli sanitari, a cura del servizio veterinario.

2. L’allevatore deve trasmettere entro il 15 gennaio di ogni anno alla Provincia competente per territorio copia del registro di allevamento relativo all’anno precedente.


1. L’esercizio dell’allevamento dei cani da caccia da parte di soggetti diversi dai titolari di impresa agricola è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle norme di cui alla legge 23 agosto 1993, n. 349 e del d.m. 28 gennaio 1994.
2. I titolari di impresa agricola che detengono un numero di esemplari superiore a quattro fattrici e annualmente producono un numero di cuccioli superiore a ventinove devono inviare una comunicazione ai sensi del comma 3 dell’articolo 23 della l.r. 7/1995.
3. La comunicazione e l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non sono necessarie per gli allevatori che detengono non più di quattro fattrici o producono annualmente un numero di cuccioli non superiore a ventinove.


1. La domanda per ottenere l’autorizzazione di cui all’articolo 9, da presentarsi in carta legale deve contenere:
a) le generalità e il codice fiscale del richiedente;
b) l’indirizzo dell’impianto se diverso da quello di residenza del richiedente;
c) le razze canine da allevare.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) dichiarazione relativa al numero dei riproduttori maschi e femmine e alla potenzialità produttiva annua;
b) certificazione sulla provenienza dei soggetti riproduttori;
c) certificazione del servizio veterinario della USL competente sull’idoneità igienico-sanitaria del terreno e delle eventuali strutture preesistenti interessate dall’impianto di allevamento;
d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura per coloro che allevano un numero superiore a quattro fattrici e che producono annualmente un numero di cuccioli superiore a ventinove.

3. I titolari di impresa agricola devono allegare alla comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 9 i documenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2, nonché copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA.
TITOLO III
Detenzione e uso dei richiami vivi



1. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo di richiami vivi di allevamento di dieci unità per ognuna delle specie appartenenti a quelle cacciabili, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
2. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo complessivo di richiami vivi di allevamento di dieci unità di specie appartenenti a quelle cacciabili.
3. Il numero massimo di richiami vivi di allevamento detenibili durante l’esercizio venatorio è raddoppiato qualora l’attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento.
4. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento è consentito detenere un numero massimo di dieci storni di allevamento ad uso di richiamo vivo.


1. Le specie di uccelli di cattura per le quali è consentita la detenzione a scopo di richiamo sono: allodola, cesena, colombaccio, merlo, passera mattugia, passero, pavoncella, tordo bottaccio, tordo sassello e storno.
2. Per la detenzione dei richiami vivi si debbono usare per ogni esemplare gabbiette di legno o plastica delle seguenti dimensioni:
a) 21 (lungh.) X 14 (larg.) X 18 (alt.) cm. per: allodola, passero, passera mattugia;
b) 29 (lungh.) X 21,5 (larg.) X 22 (alt.) cm. per: merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno;
c) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: pavoncella. Le gabbie possono contenere un massimo di 10 esemplari, devono essere provviste di fondo rigido a maglie fitte, di parte superiore in panno e di numerosi fori laterali di aerazione;
d) 100 (lungh.) X 50 (larg.) X 40 (alt.) cm. per: colombaccio. Le gabbie, preferibilmente in corda, devono essere mantenute nella semioscurità e, ai soggetti detenuti, vanno applicati cappuccetti di alluminio agli occhi.

3. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento fisso è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo di dieci unità per ognuna delle specie elencate al comma 1, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
4. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito detenere, nell’esercizio dell’attività venatoria, un numero massimo complessivo di dieci unità delle specie elencate al comma 1.
5. Il numero massimo di richiami vivi detenibili durante l’esercizio venatorio è raddoppiato qualora l’attività venatoria sia esercitata da più soggetti nello stesso appostamento.
6. Ad ogni cacciatore che eserciti l’attività venatoria da appostamento è consentito detenere un numero massimo di dieci storni di cattura ad uso di richiamo vivo.


1. Esemplari di richiami vivi di cattura possono essere richiesti alle Province autorizzate all’attività di cattura di uccelli per l’inanellamento e la cessione a fine di richiamo.
2. Ogni esemplare è provvisto di contrassegno ad anello, apposto dalla Provincia titolare dell’impianto di cattura con le seguenti caratteristiche:
a) materiale plastico o metallico;
b) resistenza alla dilatazione/restringimento ai fini della inamovibilità;
c) durata nel tempo dell’incisione riportante sul contrassegno le seguenti specifiche:
1) numero progressivo del soggetto;
2) anno di cattura;
3) sigla della Provincia titolare dell’impianto di cattura;
4) lettere “RC” a indicare il “Richiamo di cattura”;
d) impossibilità di riutilizzo;
e) facilità di applicazione e assenza di margini o appendici che possano traumatizzare l’arto dell’uccello;
f) diametro adeguato alla specie da inanellare.

3. E’ vietata la vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria.
4. La cessione da parte della Provincia titolare dell’impianto di cattura avviene nel rispetto delle seguenti regole:
a) versamento da parte del richiedente di una somma fissata dalla Provincia per ciascuna specie, a titolo di rimborso spese;
b) predisposizione da parte della Provincia entro il 31 agosto di ogni anno di liste di prenotazione con priorità ai richiedenti che hanno optato per l’esercizio venatorio da appostamento fisso ai sensi della lettera b) del comma 3 dell’articolo 27 della l.r. 7/1995;
c) effettuazione delle operazioni di cessione nei luoghi e con i tempi e gli orari stabiliti da ciascuna Provincia.

5. Alle Province, titolari e non di autorizzazione all’attività di cattura e inanellamento per la cessione a fini di richiamo, è consentito stipulare convenzioni con coloro che hanno presentato la denuncia ai sensi del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 7/1995 per l’eventuale utilizzazione dei soggetti detenuti, nonché, con le Province anche di altre Regioni titolari di autorizzazione, al fine di costituire e gestire il proprio patrimonio di richiami vivi di cattura nel rispetto del presente regolamento.


1. E’ consentita la sostituzione del richiamo di cattura in caso di fuga accidentale, morte o non idoneità dello stesso.
2. La sostituzione avviene dietro consegna alla Provincia del richiamo, vivo o morto, munito del relativo contrassegno. In caso di fuga accidentale del richiamo o di mancanza di contrassegno ad anello viene presentata una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
3. La Provincia compila una lista di prenotazione ai fini della sostituzione dei richiami.


1. La Provincia provvede, entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, a inanellare gli esemplari denunciati, ai sensi del comma 4 dell’articolo 32 della l.r. 7/1995, con i contrassegni di cui all’articolo 13, sostituendo alla sigla relativa all’anno di cattura quella relativa all’anno di approvvigionamento del soggetto.

Allegati

Tabella 1




























































































































Regione MARCHE

PROVINCIA DI
_________________________

Registro di Allevamento di Fauna Selvatica a scopo di Ripopolamento
 

ANNO
 
Titolare dell'allevamento
Sigla di identif.
 

Sede dell'impianto
 

SPECIE ALLEVATE
         

RIPRODUTTORI

N° MASCHI
         

RIPRODUTTORI

N° FEMMINE
         

RIPRODUTTORI

DATA INGRESSO
         

RIPRODUTTORI

PROVENIENZA
         

N° SOGGETTI NATI

         

N° SOGGETTI CEDUTI

         

DATA DELLA CESSIONE

         

CONTROLLI SANITARI

data

         

esito

         

CONTROLLI AMM.VI

data

         

esito

         





Tabella 2



















































































































Regione MARCHE

PROVINCIA DI
_________________________

Registro di Allevamento di Fauna Selvatica a scopo Ornamentale e Amatoriale
 
ANNO
 

Titolare dell'allevamento



N° matricola

 

Sede dell'impianto
 

Nome scientifico (e volgare) della specie

Specifiche contrassegno

Data nascita o acquisto

Generalità del cedente

Data cessione

Generalità del destinatario

Data morte dell'animale
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             





Tabella 3


















































































































Regione MARCHE

PROVINCIA DI
_________________________

Registro di Allevamento di Uccelli a scopo di Richiamo
 
ANNO
 

Titolare dell'allevamento
 

Sede dell'impianto
 

Nome scientifico (e volgare) della specie

Specifiche contrassegno

Data nascita o acquisto

Generalità del venditore

Data cessione

Generalità dell'acquirente

Data morte dell'animale
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             




Tabella 4




































































































































Regione MARCHE

PROVINCIA DI
_________________________

Registro di Allevamento di Cani da Caccia
 

ANNO
 
Titolare dell'allevamento
 

Sede dell'impianto
 

RIPRODUTTORI

N° MASCHI
         

RIPRODUTTORI

N° FEMMINE
         

RIPRODUTTORI

DATA ACQUISTO
         

RIPRODUTTORI

GENERALITÀ CEDENTE
         

N° SOGGETTI NATI

         
N° SOGGETTI MORTI            

N° SOGGETTI CEDUTI

         
DATA DELLA CESSIONE            

GENERALITÀ ACQUIRENTE

         

CONTROLLI SANITARI

data

         

esito

         

CONTROLLI AMM.VI

data

         

esito