Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2002, n. 28 |
Titolo: | Norme in materia di referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 2 gennaio 2003, n. 1) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Partecipazione |
Note: | Errata corrige nel b.u.r. n. 7 del 23 gennaio 2003. |
Sommario
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)
Art. 3 (Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)
Art. 4 (Richiesta di referendum)
CAPO II Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione
Art. 5 (Iniziativa referendaria popolare)
Art. 6 (Determinazione del cinquantesimo degli elettori)
Art. 7 (Raccolta e autenticazione delle firme)
Art. 8 (Verbale di deposito)
Art. 9 (Esame della regolarità della richiesta di referendum)
Art. 10 (Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge di revisione statutaria)
Art. 11 (Esito positivo della verifica. Indizione del referendum)
CAPO III Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali
Art. 12 (Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali)
Art. 13 (Verbale di deposito)
CAPO IV Svolgimento del referendum
Art. 14 (Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio)
Art. 15 (Proclamazione dei risultati)
Art. 16 (Promulgazione della legge a seguito del referendum)
CAPO V Promozione della questione di legittimità costituzionale
Art. 17 (Promozione della questione di legittimità costituzionale. Interruzione dei termini)
Art. 18 (Dichiarazione di illegittimità costituzionale)
CAPO VI Disposizioni finanziarie
Art. 19 (Copertura finanziaria)
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Pubblicazione delle leggi di revisione statutaria ai fini della richiesta di referendum)
Art. 3 (Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)
Art. 4 (Richiesta di referendum)
CAPO II Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione
Art. 5 (Iniziativa referendaria popolare)
Art. 6 (Determinazione del cinquantesimo degli elettori)
Art. 7 (Raccolta e autenticazione delle firme)
Art. 8 (Verbale di deposito)
Art. 9 (Esame della regolarità della richiesta di referendum)
Art. 10 (Esito negativo della verifica. Promulgazione della legge di revisione statutaria)
Art. 11 (Esito positivo della verifica. Indizione del referendum)
CAPO III Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali
Art. 12 (Iniziativa referendaria da parte dei consiglieri regionali)
Art. 13 (Verbale di deposito)
CAPO IV Svolgimento del referendum
Art. 14 (Svolgimento del referendum ed operazioni di scrutinio)
Art. 15 (Proclamazione dei risultati)
Art. 16 (Promulgazione della legge a seguito del referendum)
CAPO V Promozione della questione di legittimità costituzionale
Art. 17 (Promozione della questione di legittimità costituzionale. Interruzione dei termini)
Art. 18 (Dichiarazione di illegittimità costituzionale)
CAPO VI Disposizioni finanziarie
Art. 19 (Copertura finanziaria)
Disposizioni generali
1. La presente legge disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria, previsto dall'articolo 123, terzo comma, della Costituzione.
1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette al Presidente della Giunta regionale il testo della legge di revisione statutaria approvato ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, entro cinque giorni dalla data della deliberazione del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla immediata pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, senza formula di promulgazione e senza numerazione con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione", seguita dal titolo e dal testo della legge, con l'indicazione della data della seconda approvazione e con l'espresso avvertimento che, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, almeno un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, comma terzo, della Costituzione e della presente legge.
3. Il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorre dal giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 2.
Art. 3
(Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)
(Promulgazione delle leggi di revisione statutaria in caso di mancata richiesta di referendum)
1. Se nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione di cui all'articolo 2, comma 3, non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".
1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 1 deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare e, deve, altresì, citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino ufficiale della Regione nel quale è stata pubblicata.
2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvato dal Consiglio egionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione numero ... del ... ? ".
3. Il quesito non è corredato di alcun altro elemento di illustrazione.
Richiesta di referendum presentata da un cinquantesimo degli elettori della regione
1. Gli elettori marchigiani che intendono esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 4, rappresentati da almeno tre promotori, muniti ciascuno del certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione, depositano, entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3, presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la richiesta referendaria e il testo del quesito referendario, corredati dalle prescritte firme raccolte con le modalità di cui all'articolo 7. Alla richiesta referendaria devono essere allegati i certificati di cui all'articolo 7, comma 7.
2. Il testo del quesito referendario, predisposto secondo le modalità di cui all'articolo 4, deve essere formulato su fogli recanti in calce le firme dei delegati, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120.
3. All'atto del deposito, i promotori indicano anche i nomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax di tre persone, che possono essere anche i promotori stessi, alle quali viene attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. Di tale indicazione è dato conto nel verbale di cui all'articolo 8, comma 1.
4. I delegati di cui al comma 3:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento;
b) intervengono, personalmente o mediante delegati designati espressamente volta per volta, nelle fasi del procedimento medesimo;
c) esercitano le azioni ed ogni altra iniziativa a tutela del referendum.
1. Al fine di determinare l'ammontare del cinquantesimo degli elettori, necessario per l'iniziativa referendaria di cui al presente capo, si tiene conto del numero degli elettori, quale accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica.
1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati appositi modelli forniti e vidimati dal Consiglio regionale.
2. L'elettore appone sui fogli vidimati di cui al comma 1 la propria firma. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita ed il comune delle Marche nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
3. Le firme prive delle indicazioni di cui al comma 2 sono considerate nulle. Sono altresì considerate nulle le firme raccolte su fogli non vidimati.
4. Le firme di cui al comma 2 devono essere autenticate, a pena di nullità. Sono competenti per l'autenticazione:
a) tutti i soggetti di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 53/1990, come modificato dall'articolo 1 della legge 130/1998 e dall'articolo 4 della legge 120/1999;
b) i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la loro disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
5. L'autenticazione reca l'indicazione della data in cui è effettuata e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio, nel rispetto delle competenze indicate al comma 4. In tal caso essa deve indicare il numero di firme complessivamente autenticate.
6. Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione delle firme dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito ad apporre la propria firma.
7. L'iscrizione nelle liste elettorali di un comune delle Marche è comprovata dai relativi certificati, anche collettivi, dei sottoscrittori.
8. Le spese per l'autenticazione delle firme sono a carico della Regione.
9. Per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 8, i promotori devono farne domanda scritta, indicando il nome del delegato a riscuotere le somme complessive, con effetto liberatorio.
1. Un funzionario, nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale quale responsabile del procedimento, redige il verbale di deposito, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria.
2. I delegati, al momento del deposito di cui al comma 1, devono attestare con un'apposita dichiarazione, sottoscritta davanti al responsabile del procedimento:
a) il numero delle firme depositate e regolarmente autenticate;
b) il numero delle certificazioni allegate.
3. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.
4. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
1. Il responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal deposito, verifica la regolarità della richiesta di referendum per quanto concerne il termine di presentazione ed il numero e la qualità dei richiedenti.
2. Per rilevanti difficoltà nella verifica della documentazione, il termine di cui al comma 1 può essere prorogato fino ad un massimo di trenta giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da comunicare ai delegati di cui all'articolo 5, comma 3.
3. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale attestante il risultato delle verifiche effettuate e la regolarità o l'irregolarità della richiesta di referendum.
4. Il verbale è trasmesso ai delegati di cui all'articolo 5, comma 3, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale che ne cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
1. Se il responsabile del procedimento dichiara l'irregolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Regione, sempre che sia trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione e il Governo non abbia promosso la questione di legittimità costituzionale, promulga la legge con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... è stata dichiarata irregolare dal responsabile del procedimento con atto pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n ...del ...; sono decorsi tre mesi dalla pubblicazione del testo della legge nel Bollettino ufficiale della Regione; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".
1. Se il verbale del responsabile del procedimento dichiara la regolarità della richiesta di referendum, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 9 comma 4, provvede ad indire il referendum con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
Richiesta di referendum presentata da un quinto dei consiglieri regionali
1. Qualora la richiesta di referendum formulata secondo le modalità di cui all'articolo 4 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio, il quale contestualmente attesta che i richiedenti sono consiglieri in carica. Non è richiesta alcuna altra documentazione.
2. Alla richiesta, presentata secondo le modalità di cui al comma 1, deve accompagnarsi la designazione di tre incaricati come delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
1. Il responsabile del procedimento redige apposito verbale, attestante il giorno e l'ora del deposito della richiesta referendaria. Il verbale è sottoscritto dai presentatori e dal responsabile del procedimento, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. I tre delegati eleggono residenza presso i rispettivi gruppi consiliari in Consiglio regionale e sono investiti delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Della designazione dei delegati è dato conto nel verbale.
2. Il responsabile del procedimento, entro tre giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 1 all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, il quale provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 2, provvede ad indire il referendum ai sensi dell'articolo 11.
Svolgimento del referendum
1. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione. La votazione si svolge in una sola giornata.
2. Per lo svolgimento del referendum si applicano le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 14 e 15, primo comma, della l.r. 5 aprile 1980, n. 18.
3. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dalla presidenza della Giunta regionale e devono possedere le caratteristiche determinate, con proprio decreto, dal Presidente della Giunta.
4. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum secondo le modalità di cui all'articolo 4, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza, le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "SI" - "NO".
5. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.
6. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore sette della domenica fissata con decreto di indizione del referendum e terminano alle ore ventidue del giorno medesimo.
7. Le operazioni di scrutinio si svolgono secondo gli orari, il calendario e le modalità indicate nel decreto di indizione del referendum.
1. Per la proclamazione dei risultati si applicano le disposizioni contenute negli articoli 15, commi secondo, quarto, quinto, e 16 della l.r. 18/1980.
2. Nel caso in cui le risposte "NO" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi o siano in numero uguale ai voti contenenti la risposta "SI", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, di cui all'articolo 15 della l.r. 18/1980, cura la pubblicazione del risultato nel Bollettino ufficiale della Regione e la legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.
1. Nel caso in cui le risposte "SI" costituiscano la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale, sulla base del verbale trasmessogli dall'Ufficio centrale regionale per il referendum, promulga la legge di revisione statutaria, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale esito, con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge (testo della legge). La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche".
Promozione della questione di legittimità costituzionale
1. Nell'ipotesi in cui il Governo della Repubblica promuova il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, il termine di tre mesi di cui all'articolo 2, comma 3, è interrotto ed inizia nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.
2. E' vietato compiere qualsiasi attività ed operazione referendaria, ivi compresa la presentazione di nuove richieste, sino alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale.
3. Nell'ipotesi in cui venga promosso il giudizio di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata, nel contempo, presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima dell'interruzione rimangono valide solo nel caso di rigetto del ricorso governativo da parte della Corte Costituzionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia dell'avvenuta presentazione del ricorso del Governo ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione mediante pubblicazione di un avviso nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicazione ai delegati dei promotori del referendum.
1. Nell'ipotesi in cui la Corte Costituzionale dichiari la illegittimità parziale della legge di revisione statutaria, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della decisione della Corte.
2. Qualora il Consiglio regionale deliberi di modificare la legge di revisione statutaria per esigenze non derivanti dal mero coordinamento testuale o formale, la delibera legislativa di modifica si considera nuova legge e viene, quindi, approvata e pubblicata ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione.
3. Le attività ed operazioni referendarie eventualmente compiute sulla delibera legislativa oggetto di modifica perdono ogni validità.
Disposizioni finanziarie
1. Per le finalità previste dalla presente legge l'entità della spesa sarà stabilita per l'anno di riferimento con la relativa legge finanziaria nel rispetto degli equilibri di bilancio; la presente spesa è dichiarata obbligatoria.
2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con contestuale riduzione del fondo di riserva per le spese obbligatorie.
3. Le spese di cui al comma 1 sono iscritte nella UPB di competenza a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio di riferimento.