Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 maggio 2008, n. 11
Titolo:

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 "Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi"

Pubblicazione:( B.U. 05 giugno 2008, n. 53 )
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:EDILIZIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

La Corte costituzionale, con sentenza 290/2009, si è espressa su questa legge regionale.


Sommario





1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 23 (Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi), deve essere interpretata nel senso che i vincoli di cui all’articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) ed all’articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici) impediscono la sanatoria delle opere abusive solo qualora comportino inedificabilità assoluta e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere.

Nota relativa all'articolo 1
La Corte costituzionale, con sentenza 290/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo limitatamente alle parole “ed all'articolo 32, comma 27, lettera d), della legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici)”.