Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 07 luglio 2009, n. 15 |
Titolo: | Norme in materia di delocalizzazioni e incentivi alle imprese |
Pubblicazione: | ( B.U. 16 luglio 2009, n. 68 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Revoca dei contributi regionali)
Art. 3 (Controlli)
Art. 4 (Relazione annuale)
Art. 2 (Revoca dei contributi regionali)
Art. 3 (Controlli)
Art. 4 (Relazione annuale)
1. La Regione, con la presente legge, nel rispetto della normativa statale, promuove la tutela e la riduzione dei rischi derivanti dalla delocalizzazione industriale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
1. La Giunta regionale per le finalità di cui all’articolo 1, procede alla revoca dei contributi regionali, con applicazione degli interessi legali, concessi alle imprese nei seguenti casi:
a) delocalizzazione degli impianti produttivi o anche di parte della produzione, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d’azienda o di attività produttive appaltate ad aziende terze con conseguente riduzione del personale dell’impresa entro cinque anni dall’erogazione del contributo;
b) mancato mantenimento delle unità produttive per almeno cinque anni dall’erogazione del contributo;
c) mancata applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per i contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento dei programmi comunitari.
1. In qualsiasi momento possono essere disposti dalla Regione ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi erogati allo scopo di verificare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge.
1. La Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno presenta all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.