Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 16 febbraio 2011, n. 1 |
Titolo: | Ordinamento del sistema fieristico regionale, in attuazione del Titolo VI della Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo Unico in materia di Commercio) |
Pubblicazione: | ( B.U. 24 febbraio 2011, n. 14 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | COMMERCIO |
Materia: | Fiere e mercati |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 124 del 07/02/2011. |
Sommario
Art. 1 (Finalità e oggetto)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 4 (Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche)
Art. 5 (Comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
Art. 6 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 7 (Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti)
Art. 8 (Modalità di verifica dei requisiti dei quartieri fieristici)
Art. 9 (Modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici)
Art. 10 (Sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali)
Art. 11 (Norme transitorie)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Requisiti per la qualificazione delle manifestazioni fieristiche)
Art. 4 (Attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche)
Art. 5 (Comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche)
Art. 6 (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche)
Art. 7 (Requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti)
Art. 8 (Modalità di verifica dei requisiti dei quartieri fieristici)
Art. 9 (Modalità di iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici)
Art. 10 (Sistema di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali)
Art. 11 (Norme transitorie)
1. Il presente regolamento, in attuazione del Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), disciplina:
a) i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche;
b) i termini, le modalità e i requisiti della comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche;
c) le modalità per la redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche;
d) i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici e le modalità di verifica degli stessi;
e) le modalità per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici;
f) le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche a rilevanza internazionale e nazionale.
2. L'attività fieristica è svolta dai soggetti di cui all'articolo 86, comma 2, lettera c), della l.r. 27/2009 appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti dal presente regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria. Gli organizzatori di Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività fieristica nel rispetto della vigente normativa internazionale, statale e regionale.
3. La Regione partecipa e promuove forme di coordinamento interregionale finalizzate allo sviluppo del settore fieristico.
1. Ai fini dell'applicazione della l.r. 27/2009 e del presente regolamento si intendono per:
a) espositori: produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni, appartenenti anche a Paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o loro rappresentanti, che partecipano alle manifestazioni per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi;
b) visitatori: pubblico generico od operatori professionali dei settori economici coinvolti, che accedono alle manifestazioni fieristiche;
c) spazi espositivi non permanenti: strutture non finalizzate esclusivamente alla realizzazione di manifestazioni fieristiche o aree appositamente attrezzate con strutture specifiche, quali tensostrutture o simili.
1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale è riconosciuta alle manifestazioni che nelle ultime due edizioni hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a) provenienza di almeno il dieci per cento di espositori da almeno dieci Paesi esteri o da almeno cinque Paesi non appartenenti all'Unione europea;
b) presenza di almeno il sei per cento di visitatori di nazionalità estera;
c) presenza di almeno il quattro per cento di visitatori di nazionalità di Paesi non appartenenti all'Unione europea.
2. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale è riconosciuta alle manifestazioni che nelle ultime due edizioni hanno soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:
a) provenienza di almeno il quaranta per cento di espositori da almeno sei Regioni italiane diverse dalle Marche;
b) provenienza di almeno il quaranta per cento di visitatori da almeno sei Regioni italiane diverse dalle Marche;
c) provenienza di almeno il dieci per cento di espositori da Paesi esteri;
d) provenienza di almeno il cinque per cento di visitatori da Paesi esteri.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è riconosciuta alle manifestazioni che hanno una influenza economica, sociale e di mercato estesa almeno ad un ambito provinciale.
4. Ai fini del presente articolo la provenienza si determina nel seguente modo:
a) per gli espositori, in base alla sede sociale dell'impresa. Si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri quando le fatture relative alle quote versate per la partecipazione sono a essi intestate e dagli stessi direttamente pagate;
b) per i visitatori, in base alla scheda di registrazione.
5. La qualifica di cui ai commi 1 o 2 è riconosciuta fin dalla prima edizione alla manifestazione:
a) nella quale si prevede di registrare la condizione di cui alla lettera a) dei medesimi commi 1 o 2 ed è organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
b) i cui organizzatori comprovano nella domanda di cui all'articolo 4 la derivazione da altra manifestazione già qualificata nel livello equivalente a quello richiesto.
6. Ai fini di cui al comma 5, lettera a), l'organizzatore allega alla domanda di cui all'articolo 4 l'elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione.
1. Ai sensi dell'articolo 88 della l.r. 27/2009 la domanda per l'attribuzione della qualifica della manifestazione fieristica è presentata dal legale rappresentante dell'organizzatore:
a) per la qualifica internazionale o nazionale, alla struttura organizzativa regionale competente entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione;
b) per la qualifica locale, al Comune entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.
2. La domanda di cui al comma 1, lettera a), è corredata di:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzatore, nonché del regolamento della manifestazione;
b) attestazione del possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica richiesta indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova;
c) documentazione che attesta la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza;
d) dichiarazione relativa all'esercizio dell'attività fieristica nello stesso settore merceologico da almeno due anni o dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 5;
e) certificazione del bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile ai sensi dell'articolo 88, comma 4, della l.r. 27/2009.
3. La domanda di cui al comma 1, lettera b), è corredata di:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'organizzatore. Nel caso di ditta individuale, attestazione dell'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) attestazione del possesso dei requisiti corrispondenti alla qualifica richiesta, indicando le rilevazioni e gli altri elementi di prova;
c) documentazione che attesta la conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
4. La qualifica è revocata se l'organizzatore non effettua la manifestazione per due anni consecutivi o quando sono venuti meno i requisiti di cui all'articolo 3.
5. L'attribuzione o il mantenimento della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale è subordinata alla rilevazione e certificazione dei dati con le modalità di cui all'articolo 10.
1. La comunicazione relativa allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è presentata almeno sessanta giorni prima dal legale rappresentante dell'organizzatore all'autorità competente ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della l.r. 27/2009 e contiene:
a) la denominazione, la qualifica e le date di inizio e conclusione della manifestazione;
b) il luogo, gli orari di svolgimento, la tipologia della manifestazione, nonché i settori merceologici coinvolti e, nel caso di fiere specializzate, i giorni dell'eventuale apertura al pubblico;
c) l'indicazione dell'area totale interessata dalla manifestazione e della superficie espositiva;
d) la dichiarazione relativa alla disponibilità degli spazi espositivi da parte dell'organizzatore;
e) limitatamente alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale, l'indicazione delle eventuali azioni adottate per la riduzione dei consumi di materia ed energia e alla mobilità sostenibile.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresì contenere l'attestazione relativa alla permanenza dei requisiti attinenti la qualifica attribuita, nonché alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) svolgimento della manifestazione all'interno di un quartiere fieristico o di spazi espositivi non permanenti aventi i requisiti prescritti;
b) pari opportunità di accesso agli espositori;
c) condizioni contrattuali nei confronti dei singoli espositori che rispondono a criteri di trasparenza, che non contengono clausole discriminatorie e che prevedono tariffe equivalenti a parità di prestazioni.
3. Alla comunicazione di cui al comma 1 sono allegati:
a) il regolamento della manifestazione indicante i criteri di ammissibilità degli espositori e l'ammontare delle quote per la partecipazione;
b) il programma della manifestazione con particolare riferimento agli scopi dell'iniziativa, ai convegni, seminari e altri eventi collegati.
4. Per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale il Comune può ridurre il termine di presentazione della comunicazione indicato al comma 1.
1. Ai fini della redazione del calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, gli organizzatori inviano alla struttura organizzativa regionale competente apposita richiesta di inserimento delle manifestazioni internazionali o nazionali entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello di svolgimento. Per le manifestazioni locali la richiesta è effettuata dai Comuni competenti entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di svolgimento.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 sono riportati i dati di cui all'articolo 90, comma 2, della l.r. 27/2009.
1. I quartieri fieristici, oltre a essere conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, ambientale, di sicurezza e agibilità, sono dotati di:
a) servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
b) parcheggi esterni;
c) impianti e servizi antincendio, impianti termici, di aerazione e di illuminazione e in generale impianti in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza, riferita anche ai materiali di allestimento e ai relativi requisiti richiesti agli espositori;
d) servizio di vigilanza;
e) sale convegni;
f) servizi bancari;
g) servizi di ristoro;
h) pronto soccorso;
i) servizio di ordine pubblico;
l) servizio informazioni relativo alla manifestazione, che fornisce in particolare l'elenco degli espositori suddivisi per settore merceologico, interesse commerciale e provenienza, il programma dei convegni e delle manifestazioni collegate, la stampa di personal card;
m) statistiche attinenti le manifestazioni.
2. Oltre ai requisiti di cui al comma 1, i quartieri fieristici in cui si svolgono manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale sono dotati di:
a) servizio di prenotazione viaggi e alberghi;
b) servizi di telecomunicazione e collegamenti informatici;
c) servizio stampa.
3. Oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, i quartieri fieristici in cui si svolgono manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale sono dotati di:
a) sistemi informatizzati;
b) centro affari, comprendente servizi di informazione generale, di accoglienza, di informazione import-export, di assistenza agli operatori esteri e di interpretariato, contatti commerciali, domande e offerte;
c) servizio di spedizioni.
4. Gli spazi espositivi non permanenti devono essere dotati dei requisiti di idoneità di cui al presente articolo relativi alla qualifica della manifestazione che in essi si svolge.
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 32, r.r. 27 giugno 2011, n. 4.
1. Ai sensi dell'articolo 91 della l.r. 27/2009, il Comune verifica la conformità dei quartieri fieristici e degli spazi espositivi non permanenti ai requisiti di cui all'articolo 7.
2. Nel caso in cui vengono riscontrate irregolarità il Comune diffida a presentare entro sessanta giorni un progetto di adeguamento, specificando il termine di conclusione dei lavori previsti.
3. Se entro un anno dalla data di presentazione del progetto di cui al comma 2 le irregolarità non sono sanate, nel quartiere o spazio interessato è vietato lo svolgimento di manifestazioni per le quali lo stesso non risulta conforme ai requisiti richiesti.
1. La domanda per l'iscrizione nell'elenco regionale degli enti fieristici è presentata dal legale rappresentante dell'ente fieristico alla struttura organizzativa regionale competente, corredata della seguente documentazione:
a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) attestazione di conformità ai requisiti di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a), b) e c), della l.r. 27/2009;
c) relazione sull'attività svolta nel settore fieristico.
2. La struttura organizzativa regionale competente provvede all'aggiornamento dell'elenco con cadenza annuale.
1. Ai fini della creazione e del funzionamento di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, gli organizzatori sono tenuti alla rilevazione e alla certificazione dei dati attinenti gli espositori e i visitatori con le modalità stabilite dalla struttura organizzativa regionale competente.
2. La rilevazione dei dati attinenti i visitatori avviene anche tramite biglietterie elettroniche integrate con il sistema di rilevazione degli accessi, installate a cura del soggetto gestore del quartiere fieristico o dell'organizzatore della manifestazione.
1. La qualifica di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è attribuita fin dalla prima edizione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento alle manifestazioni già in possesso rispettivamente della qualifica internazionale e nazionale.
2. Gli enti fieristici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 92, comma 4, della l.r. 27/2009.