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Atto:LEGGE REGIONALE 02 maggio 2012, n. 11
Titolo:Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità
Pubblicazione:( B.U. 10 maggio 2012, n. 46 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:AGRICOLTURA E FORESTE
Materia:Disposizioni generali del settore agricolo e agro-alimentare

Sommario





1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.


1. Si definiscono:
a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente.



1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:
a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
c) esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;
g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese locali di altri settori.



1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:
a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;
c) costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.



1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 8.


1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 8.
2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 8 deve prevedere che la costituzione del distretto sia promossa da un comitato formato da soggetti pubblici e privati. Il comitato promotore può essere costituito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti nella regione ai sensi della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.


1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.
2. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.
3. Il piano di distretto, in particolare, contiene:
a) una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive del distretto, nonché sulle risorse su cui si basa l'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4;
b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra attività agricole e altre attività sociali, culturali e turistiche del territorio;
d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, una più efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti di qualità;
e) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso un approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche regionali ed in particolare di quelle rurali, agricole e agroalimentari, culturali e turistiche della Regione.
5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 8. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo.
6. Il piano è attuato mediante programmi annuali.
7. La struttura organizzativa regionale competente effettua azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8.
8. Al termine di ciascun triennio il distretto trasmette una relazione sull'attuazione del piano di distretto alla Giunta regionale che delibera la conferma o la revoca del riconoscimento nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 8.


1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:
a) le modalità per il riconoscimento dei distretti a norma dell'articolo 5;
b) i requisiti e le modalità per la costituzione del distretto e le caratteristiche del comitato promotore ai sensi dell'articolo 6;
c) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 5, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
d) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 7, comma 7;
e) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o la revoca del riconoscimento del distretto previsti dall'articolo 7, comma 8.



1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'articolo 8 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.