Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 30 settembre 2013, n. 31
Titolo:Iniziative regionali per il rilancio della città di "Ancona capoluogo"
Pubblicazione:( B.U. 10 ottobre 2013, n. 79 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attività culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione Marche, nell’anno 2013, anno in cui ricade la ricorrenza dei 2.400 anni della fondazione della città di Ancona, contribuisce a valorizzare Ancona capoluogo della regione e, in particolare:
a) promuove e sostiene le iniziative, i progetti e gli interventi più qualificati affinché il ruolo e le funzioni regionali della città di Ancona contribuiscano allo sviluppo economico, sociale e culturale dell’intero territorio regionale;
b) elabora una strategia di programmazione rilanciando il ruolo di Ancona quale prima città marchigiana dell’amministrazione e dei servizi pubblici, valorizzandone la funzione direzionale grazie alla presenza di strutture di amministrazione pubblica, di ricerca, di formazione, di finanza e di produzione;
c) promuove celebrazioni, studi e seminari cogliendo l’occasione della ricorrenza dei 2.400 anni dalla fondazione di Ancona.



1. Sono di prioritario interesse regionale per l’assolvimento da parte della città di Ancona del ruolo di capoluogo delle Marche i seguenti assi strategici d’intervento:
a) adeguare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture materiali ed immateriali, sia per ampliare il ruolo strategico, sia per creare nuove attività produttive, ampliando le opportunità di lavoro e formazione;
b) potenziare, in tale ambito, ruolo, interventi e attività delle infrastrutture (porto, aeroporto, ospedale) che, in relazione alla loro valenza strategica regionale, sono a servizio di tutti i cittadini marchigiani;
c) affermare il ruolo di Ancona quale città dell’Università e della conoscenza, attraverso il potenziamento delle facoltà e dei centri di ricerca;
d) valorizzare le risorse tipiche del territorio sfruttandone le potenzialità del turismo e migliorandone le condizioni naturalistico-ambientali;
e) conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico;
f) perseguire l’equilibrio territoriale, tra aree costiere ed aree interne, al fine di realizzare le priorità sopra elencate nell’interesse economico e civile dell’intera regione.



1. E’ costituito il Comitato promotore per le celebrazioni della fondazione della città di Ancona, per la promozione delle iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 2.
2. Il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede con un proprio decreto alla costituzione del Comitato.
3. Il Comitato è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che lo presiede;
b) due Consiglieri regionali eletti dall’Assemblea legislativa;
c) il Sindaco di Ancona o un Assessore da lui delegato.



1. Il Comitato promotore di cui all’articolo 3, viste le finalità della presente legge, presenta alla Giunta regionale:
a) una proposta di studio che consenta di valutare, tramite analisi costi-benefici, l’impatto che un’adeguata rete infrastrutturale e di servizi di carattere regionale ha sui cittadini di Ancona e di tutta la regione;
b) un programma di iniziative per celebrare i 2.400 anni della fondazione della città di Ancona.

2. La Giunta regionale sulla base delle proposte del Comitato determina le modalità di attuazione del presente articolo.



1. La Regione tiene conto, nei propri atti di programmazione, delle risultanze dello studio di cui all’articolo 4, anche al fine di consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti alla città di Ancona dall’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capoluogo di regione.




1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 4 della presente legge è autorizzata per l’anno 2013 la spesa di euro 100.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede per l’anno 2013 mediante impiego di quota parte delle somme stanziate nell’UPB 20804 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.
3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte per l’anno 2013 nell’UPB 53103 a carico del capitolo che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).