Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 16 giugno 2014, n. 14 |
Titolo: | Misure di contenimento della spesa di personale in attuazione del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 |
Pubblicazione: | ( B.U. 26 giugno 2014, n. 62 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
Art. 1 (Misure di contenimento della spesa
del personale di supporto agli organi politici
ed ai gruppi consiliari)
Art. 2 (Dichiarazione d’urgenza)
Art. 2 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La Regione attua quanto disposto dal comma 28 dell’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai rapporti di lavoro flessibili compresi quelli instaurati presso le strutture speciali di diretta collaborazione della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
2. Sono fatti salvi fino al termine dell’attuale legislatura i rapporti di lavoro flessibili instaurati alla data di entrata in vigore di questa legge.
3. La Regione attua quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, con riferimento al personale dei gruppi consiliari.
4. ..................................................................................
Nota relativa all'articolo 1
Il comma 4 abroga il comma 9 dell'art. 4, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.