Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 18 settembre 2014, n. 4 |
Titolo: | Criteri e modalità di iscrizione nell’elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate nella tutela del diritto alla salute in attuazione dell’articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 |
Pubblicazione: | ( B.U. 25 settembre 2014, n. 90 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 1016 del 15/09/2014 |
Sommario
Art. 2 (Criteri di iscrizione all’elenco delle associazioni)
Art. 3 (Modalità di iscrizione all’elenco delle Associazioni)
Art. 4 (Pubblicazione e aggiornamento annuale dell’elenco)
Art. 5 (Cancellazione dall’elenco)
Art. 6 (Assemblee delle associazioni)
Art. 7 (Modalità per la consultazione delle associazioni)
Art. 8 (Norme transitorie e finali)
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 24, comma 1 bis, della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), disciplina i criteri e le modalità di iscrizione nell'elenco delle associazioni operanti a livello regionale impegnate a tutelare il diritto alla salute nelle attività relative alla programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello regionale, aziendale e distrettuale nonché le forme e le modalità di consultazione delle associazioni iscritte nell'elenco medesimo.
2. L'elenco di cui al comma 1 è istituito presso la struttura organizzativa competente in materia dell'Agenzia regionale sanitaria (ARS) di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale).
1. Possono iscriversi all'elenco di cui all'articolo 1 le associazioni:
a) aventi sede legale nella Regione il cui atto costitutivo o statuto contiene i requisiti previsti per l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), o per l'iscrizione nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
b) nazionali, diverse da quelle della lettera a), aventi sede operativa nella Regione.
2. Le associazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono essere operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di iscrizione in almeno uno dei seguenti ambiti:
a) tutela del diritto alla salute;
b) assistenza socio-sanitaria dei malati;
c) trattamento del disagio psico-fisico, anche con riferimento a una o più specifiche patologie.
3. Non possono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, le associazioni erogatrici di servizi a titolo oneroso agli enti del servizio sanitario regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 13/2003. Non osta ai fini dell'iscrizione, l'esistenza di rapporti convenzionali stipulati ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 15/2012 ovvero ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 9/2004.
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le associazioni di cui all'articolo 2 presentano domanda al dirigente della struttura competente dell'ARS utilizzando la modulistica dallo stesso appositamente predisposta.
2. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), allegano alla domanda la seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo o scrittura privata autenticata o registrata e copia dello statuto;
b) relazione sull'attività svolta in ambito socio-sanitario e le finalità perseguite, con particolare riguardo alle attività indicate all'articolo 24, comma 1 bis, della l.r. 13/2003.
3. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), allegano alla domanda la seguente documentazione:
a) copia dell'atto costitutivo o scrittura privata autenticata o registrata e copia dello statuto, dalla quale risulti che operano a livello regionale;
b) relazione sull'attività svolta in ambito socio-sanitario e le finalità perseguite, con particolare riguardo alle attività indicate all'articolo 24, comma 1 bis, della l.r. 13/2003.
4. Le associazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del presente regolamento che alla data di presentazione della domanda risultano già iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/2012 o nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 9/2004, possono non presentare la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Il dirigente della struttura competente dell'ARS decreta l'ammissione dell'associazione nell'elenco ovvero l'inaccettabilità della domanda, motivandone il diniego. Il decreto è trasmesso all'associazione richiedente entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Decorso inutilmente il termine predetto la domanda si intende accolta.
1. L'elenco delle associazioni è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'ARS.
2. La domanda di iscrizione nell'elenco può essere presentata dalle associazioni in qualsiasi periodo dell'anno. Entro il 30 gennaio e 30 giugno di ogni anno il dirigente della struttura organizzativa competente dell'ARS provvede all'aggiornamento dell'elenco e alla sua pubblicazione ai sensi del comma 1.
1. Il dirigente della struttura organizzativa competente dell'ARS procede periodicamente alla verifica, in capo alle associazioni iscritte nell'elenco, della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1. Nei casi di perdita degli stessi, il dirigente procede alla cancellazione dall'elenco regionale.
2. La cancellazione dall'elenco è disposta inoltre nei seguenti casi:
a) esistenza di gravi e documentate disfunzioni nello svolgimento dell'attività;
b) richiesta del legale rappresentante dell'associazione;
c) scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione.
3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato all'associazione interessata.
1. Ai fini della consultazione delle associazioni prevista dall'articolo 24, comma 1 bis, lettera b), della l.r.13/2003, sono istituite, a livello di azienda ospedaliera e di area vasta territoriale, le assemblee delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento.
2. L'assemblea è convocata, per la prima seduta, rispettivamente dai direttori di ciascuna azienda ospedaliera e area vasta o da un loro delegato.
3. L'assemblea nomina ogni tre anni tra i propri componenti i rappresentanti delle associazioni nei comitati di partecipazione dei cittadini alla tutela della salute, così come disciplinato dal regolamento previsto all'articolo 24, comma 4, della l.r. 13/2003.
4. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente, che dura in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato.
5. L'assemblea si dota di un proprio regolamento di funzionamento e si riunisce due volte l'anno per l'illustrazione della relazione dei rappresentanti delle associazioni dei cittadini alla tutela della salute in merito all'attività svolta.
1. Al fine di promuovere la consultazione delle associazioni iscritte nell'elenco di cui al presente regolamento sugli schemi di provvedimenti regionali di carattere generale, concernenti il riordino e la programmazione dei servizi, nonché le modalità di verifica dei risultati conseguiti è istituito il Coordinamento regionale per la consultazione delle associazioni, al quale sono assegnate le funzioni di promozione e sviluppo del sistema di partecipazione. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente sono disciplinate la composizione e il funzionamento del Coordinamento medesimo.
2. Le associazioni iscritte nell'elenco sono sentite anche attraverso modalità di consultazione on line, quali mailing list, social network e forum.
1. In sede di prima applicazione la domanda per l'iscrizione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e l'elenco è pubblicato entro i centoventi giorni successivi.
2. L'iscrizione nell'elenco delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento non esclude né sostituisce l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 15/2012, e nel registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 9/2004.