Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2014, n. 35
Titolo:Istituzione e riconoscimento del logo “Impresa amica del sociale”
Pubblicazione:( B.U. 24 dicembre 2014, n. 118 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Disposizioni generali

Sommario





1. La Regione, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), istituisce il logo "Impresa amica del sociale" a favore di tutte quelle imprese che per le proprie attività e per l'acquisto di beni si avvalgono delle cooperative sociali di tipo "B" che operano nel campo dell'inserimento lavorativo di  persone svantaggiate così come individuate dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).
2. Il logo “Impresa amica del sociale” è ugualmente assegnato alle imprese che realizzino in proprio progetti d’inserimento lavorativo di persone svantaggiate così come individuate dall’articolo 4 della legge 381/1991.
3. Il logo contraddistingue l’impresa amica del sociale che può utilizzarlo in ogni sua documentazione o iniziativa promozionale.


1. L’attribuzione del logo attesta l’impegno di un’impresa a sostenere l’alto valore della cooperativa sociale di tipo “B” e testimonia la solidarietà dell’impresa stessa verso le categorie svantaggiate, la sua responsabilità nei confronti della comunità locale, la sostenibilità e l’eticità del suo operare.



1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale approva i criteri, le modalità di attribuzione e di utilizzo nonché la simbologia grafica del logo “Impresa amica del sociale”.
2. Per l’attribuzione del logo la Giunta regionale istituisce una commissione composta dai rappresentanti delle diverse categorie imprenditoriali e delle cooperative sociali.
3. La commissione è costituita secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.



1. L’attribuzione del logo può determinare l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo su tutti i bandi adottati dalla Regione.
2. La Regione e gli enti locali possono altresì prevedere agevolazioni di imposta in favore delle imprese cui è stato attribuito il logo.



1. La Regione istituisce la “Giornata dell’impresa amica del sociale” durante la quale sono consegnati formalmente i riconoscimenti di “Impresa amica del sociale” ai soggetti di cui all’articolo 1, riconosciuti ai sensi di quanto stabilito all’articolo 3.



1. La Regione, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, quelle sindacali e sociali, promuove il logo “Impresa amica del sociale” al fine di garantirne la piena attuazione e per sensibilizzare l’opinione pubblica sui valori della solidarietà e dell’inclusione sociale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può organizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione.



1. Per gli interventi previsti da questa legge l’entità della spesa è stabilita a decorrere dall’anno 2015 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Le somme occorrenti al pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dal 2015, sono iscritte nell’UPB 52909 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo annuale (POA).