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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 09 maggio 2016, n. 2
Titolo:Modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell’attività di tatuaggio e piercing)
Pubblicazione:( B.U. 26 maggio 2016, n. 61 )
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:LAVORO - OCCUPAZIONE - SVILUPPO
Materia:Professioni - Mestieri
Note:Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 445 del 09/05/2016

Sommario





1. In attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 novembre 2013, n. 38 (Disciplina dell'attività di tatuaggio e piercing), questo regolamento disciplina le modalità di esercizio delle attività di tatuaggio e piercing e in particolare:
a) i requisiti minimi igienico-sanitari dei locali adibiti all’esercizio delle attività;
b) le apparecchiature utilizzate, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 38/2013;
c) le modalità di preparazione, di utilizzo e di conservazione, nonché le cautele d’uso, delle apparecchiature e dei pigmenti colorati utilizzabili;
d) l’individuazione delle sedi anatomiche di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 38/2013;
e) le informazioni sui rischi legati all’esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l’effettuazione del tatuaggio o del piercing, come previsto dall’articolo 4, comma 6, della l.r. 38/2013;
f) le modalità di espressione del consenso di cui all’articolo 4, comma 1, della l.r. 38/2013;
g) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e degli aggiornamenti indicati all’articolo 8 della l.r. 38/2013;
h) le modalità di adeguamento alle disposizioni della l.r. 38/2013 e di questo regolamento, da parte di coloro che esercitano le attività disciplinate.
2. Nelle attività di cui al comma 1 si intende compresa anche l’attività di dermopigmentazione effettuata mediante strumenti perforanti l’epidermide con deposizione del pigmento negli strati superficiali del derma per il trucco permanente e semipermanente.


1. L’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing è subordinato al conseguimento della qualifica di cui all’articolo 10, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti, regionale e comunali, indicati agli articoli 5 e 6 della l.r. 38/2013.
2. L’esercizio dell’attività in modo autonomo, da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge-quadro per l’artigianato), è soggetto altresì all’iscrizione all’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 28 della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione).
3. Nella SCIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la sua presenza. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi della qualifica del responsabile tecnico temporaneamente designato in sostituzione.
4. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
5. L’ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.
6. Copia della SCIA è esposta nel locale destinato all’attività.
7. L’attività di tatuaggio e piercing può essere svolta in luogo pubblico o privato.
8. Non è consentito svolgere attività di piercing e tatuaggio in forma ambulante o su posteggio, fatte salve le attività svolte in occasione di manifestazioni pubbliche temporanee. Prima dell’inizio della manifestazione l’organizzatore ne dà comunicazione al SUAP, indicando per ciascuna impresa i nominativi degli operatori di tatuaggio e piercing coinvolti. I raduni, le fiere o le altre manifestazioni di confronto da parte di tatuatori devono disporre di:
a) locali, anche prefabbricati, con pavimenti e superfici rivestiti con materiali impermeabili e facilmente lavabili, aree distinte per l’attesa, per l’esecuzione delle pratiche, per la conservazione dei materiali puliti e sterilizzati e del materiale monouso, per la detenzione dei presidi e materiali sporchi dotate di almeno un lavabo con rubinetto a comando non manuale, munito di distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso;
b) pannelli trasparenti per l’osservazione delle attività da parte degli spettatori in condizioni di sicurezza e igiene; e) contenitori appositi per rifiuti speciali;
c) servizi igienici e spogliatoi per gli operatori.

9. Le attività di tatuaggio e piercing possono essere svolte negli stessi immobili occupati da altra impresa di tatuaggio e piercing o in cui si esercitano altre attività, quali quella di estetista, acconciatore, gestione di palestra, fermo restando l’obbligo di presentazione della SCIA. In tali casi gli esercizi devono possedere un locale o spazio per l’esecuzione delle prestazioni con le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 3. Gli spazi per la pulizia e la sterilizzazione, i servizi igienici, lo spogliatoio, il magazzino e la sala attesa possono essere utilizzati in comune.
10. Nelle farmacie, nei negozi di oreficeria, nelle gioiellerie o nei punti vendita di bigiotteria è consentita solo la pratica del piercing esclusivamente sul lobo auricolare con attrezzatura monouso, ferma restando l’asepsi della cute. L’esercente deve inviare comunicazione alla struttura di prevenzione territorialmente competente dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) con allegata la procedura igienico-sanitaria relativa alle modalità di esecuzione della prestazione.
11. E’ ammesso l’esercizio dell’attività in forma stagionale o temporanea, con le modalità di cui ai commi da 1 a 6, 9 e 10.



1. Il titolare dell’esercizio deve detenere la seguente documentazione:
a) elenco delle tipologie di prestazioni fornite con indicazione della metodica applicata;
b) elenco aggiornato dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;
c) relazione descrittiva delle soluzioni adottate per l’abbigliamento da lavoro e delle cautele di igiene e sicurezza per l’operatore e per il cliente, nonché delle procedure seguite:
1) nelle fasi di sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dello strumentario utilizzato, per il trasporto degli strumenti sporchi e di quelli puliti e per garantire la tracciabilità di ogni singola attrezzatura sottoposta a sterilizzazione. Nei casi in cui la sterilizzazione sia affidata a terzi esterni all’esercizio, deve essere conservato agli atti il contratto o accordo di fornitura dei servizi erogati, indicante la ditta o il professionista autorizzati a effettuare la prestazione;
2) per la disinfezione e l’asepsi della parte anatomica oggetto della prestazione;
3) per la sanificazione di tutti gli ambienti, differenziate in relazione alla destinazione d’uso e anche in caso di sanificazione affidata all’esterno;
d) schede tecniche di sicurezza dei pigmenti o coloranti utilizzati, conformi alla normativa vigente;
e) atto di affidamento a una ditta autorizzata dell’incarico di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

2. L’attività è condotta secondo procedure tese a evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie a tutela del cliente e degli operatori, anche sulla base della valutazione dei rischi.
3. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia.
4. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è monouso. Se riutilizzabile, è sanificata prima di ogni singolo uso a temperatura superiore a 70°C.
5. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
6. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie. Ogni operatore dovrà obbligatoriamente effettuare il lavaggio igienico delle mani con sapone antisettico prima di iniziare ogni attività di tatuaggio o piercing, prima di indossare i guanti, dopo averli tolti e tra un cliente e l’altro. L’operatore deve altresì indossare un abito da lavoro sempre in stato di perfetta pulizia e utilizzare i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.
7. I materiali e le confezioni di strumenti sterili devono riportare la data di scadenza.
8. Va garantita la presenza di un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione, al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l’esercizio dell’attività.


1. Ai fini igienico-sanitari, gli esercizi destinati all’attività di tatuaggi e piercing devono essere dotati di:
a) locale per ricevimento, informazioni, attesa e attività amministrativa;
b) locale per l’esecuzione delle prestazioni;
c) locale o spazio per la pulizia e la sterilizzazione della strumentazione;
d) locale o spazio per il materiale pulito e per il materiale sporco, adeguatamente distinti e separati;
e) locale o spazio destinato a spogliatoio;
f) almeno un servizio igienico disponibile per clienti e operatori, con accesso da disimpegno.
2. Il locale di cui al comma 1, lettera a), deve avere:
a) altezza non inferiore a 2,70 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali;
b) aerazione e illuminazione con superficie aerante e illuminante diretta pari a un ottavo della superficie del pavimento. Nei locali con superficie inferiore, l’aerazione dovrà essere garantita con un sistema di aerazione artificiale integrativa. Nel caso di locali con mancanza di superficie aerante diretta, è obbligatoria un’aerazione artificiale integrativa adeguata o comunque rispettosa della normativa UNI vigente.

3. Il locale di cui al comma 1, lettera b), deve essere dotato delle seguenti caratteristiche:
a) superficie di almeno 9 metri quadrati per la prima postazione di lavoro e di almeno 6 metri quadrati per ogni ulteriore postazione. Nel caso di più postazioni, gli spazi per ciascun operatore possono essere separati con pannellature agevolmente lavabili e disinfettabili;
b) altezza media non inferiore a 2,70 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali;
c) aerazione e illuminazione con superficie aerante e illuminante diretta pari ad un ottavo della superficie del pavimento. Nei locali con superficie inferiore, l’aerazione e l’illuminazione devono essere garantite con un sistema di aerazione e illuminazione artificiale a integrazione;
d) pavimenti e pareti di altezza non inferiore a 2,00 metri, facilmente lavabili e disinfettabili;
e) lavabo con erogazione mediante comando non manuale di acqua corrente sia calda che fredda per ogni postazione. Si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, essendo sufficiente in tal caso un lavabo in comune;
f) presenza di un distributore di sapone liquido;
g) presenza di un distributore di asciugamani elettrico o monouso.

4. Il locale di cui al comma 1, lettera c), se distinto da quello per l’esecuzione delle prestazioni, deve possedere le stesse caratteristiche di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto alla lettera a) del comma medesimo. Nel caso in cui nel locale per l’esecuzione delle prestazioni sia presente uno spazio per la sterilizzazione della strumentazione, questo deve essere dotato di un banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia degli strumenti usati tramite decontaminazione, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili. Non è richiesto alcun locale o spazio per la sterilizzazione quando l’esercizio utilizza esclusivamente attrezzatura che entra in contatto anche indiretto con la cute che sia sterilizzata e contenuta in confezioni singole e sigillate monouso o la cui sterilizzazione è affidata a terzi esterni all’esercizio, in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.
5. Il locale o spazio di cui al comma 1, lettera e), è dotato di:
a) superficie minima idonea a consentire la corretta allocazione di un armadietto a doppio scomparto per ciascun operatore;
b) altezza media non minore di 2,40 metri, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei regolamenti edilizi comunali.

6. Il servizio igienico di cui al comma 1, lettera f), deve possedere le seguenti caratteristiche:
a) altezza media non inferiore a 2,40 metri;
b) lavabo con rubinetto a comando non manuale, munito di distributore automatico di sapone liquido e asciugamano elettrico o monouso;
c) aerazione con superficie aerante e illuminante diretta. Nel caso questa manchi, è necessaria l’installazione di un impianto di estrazione dell’aria che garantisca un ricambio ambiente per ora adeguato;
d) antibagno, se l’accesso non avviene da disimpegno o da corridoio.

7. Tutti i locali, in presenza di uno o più lavoratori dipendenti o equiparati, devono comunque rispettare le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro.


1. Per l’esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica con marcatura CE o dichiarazione di conformità del costruttore. Durante l’assemblaggio delle parti di tale apparecchiatura il tatuatore deve utilizzare guanti monouso da rimuovere ad ogni prestazione. L’attrezzatura è costituita di norma dalle seguenti componenti principali:
a) macchina o pistola o similare: durante l’utilizzo tale componente è protetto con buste o pellicole in materiale plastico da rimuovere dopo ogni prestazione;
b) manipolo (grip) e puntale (tip): se non monouso, sono sterilizzati prima di essere montati sulla componente di cui alla lettera a) prima di ogni prestazione;
c) barra porta aghi: va sterilizzata prima di ogni prestazione e può essere acquistata con aghi già assemblati solo se fornita sterile e in confezione singola, sigillata e monouso;
d) aghi per il tatuaggio: devono essere monouso. Il tatuatore cura personalmente l’assemblaggio degli aghi nella barra con l’utilizzo di guanti monouso, da rimuovere a ogni prestazione;
e) vaschette o cappucci per i pigmenti: in confezione singola, sigillata, sterile e monouso. Il pigmento residuo va eliminato.

2. Quando l’esecuzione dei tatuaggi avviene con tecniche diverse da quella di cui al comma 1, sono sottoposte a procedure di sterilizzazione:
a) l’attrezzatura utilizzata per scarificare la cute, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante scarificazione;
b) le parti dell’apparecchiatura che perforano la cute per l’introduzione del pigmento nel derma, nel caso in cui il tatuaggio sia effettuato mediante tecnica samoana o giapponese o altre tecniche tradizionali.

3. I pigmenti sono conservati nella confezione originaria. Le confezioni di pigmenti garantiscono la sterilità del contenuto. Per l’esecuzione dei tatuaggi sono utilizzati preferibilmente pigmenti in confezioni monodose. In caso di confezione multiuso i contenitori garantiscono che il contenuto non si contamini durante il periodo di utilizzo. Le confezioni aperte devono essere correttamente conservate.
4. I pigmenti dovranno essere identificati attraverso le seguenti informazioni:
a) nome e indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato;
b) data di scadenza, indicata con mese e anno;
c) numero di lotto o altro riferimento utilizzato dal costruttore per l'identificazione dei lotti;
d) elenco degli ingredienti in base al loro nome internazionale (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry name), al numero (CAS - Chemical Abstract Service of the American Chemical Society number) o colore (CI - Colour Index number);
e) attestazione di atossicità e sterilità.

5. Per quanto non specificato per i pigmenti si rimanda alla risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa AP(2008), adottata il 20 febbraio 2008 (Resolution on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up ‘superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up’), nelle parti non disciplinate da normativa attuativa statale o dell’Unione europea.


1. Il piercing è eseguito mediante:
a) ago cannula o ago da piercing;
b) forbici o pinze;
c) pinze ad anelli;
d) dispositivi meccanici di foratura;
e) monili per piercing.
2. L’operatore utilizza esclusivamente aghi cannula di cui al comma 1, lettera a), in confezioni singole e sigillate monouso, sulle quali il confezionatore abbia attestato:
a) l’avvenuta sterilizzazione;
b) la data di esecuzione della sterilizzazione e la sua scadenza;
c) il metodo di sterilizzazione.

3. L’operatore sterilizza le forbici o pinze di cui al comma 1, lettera b), prima di ogni applicazione, se non utilizza strumenti monouso.
4. L’operatore sterilizza le pinze ad anelli di cui al comma 1, lettera c), prima di ogni applicazione, se non utilizza strumenti monouso.
5. I dispositivi meccanici di foratura di cui al comma 1, lettera d), sono gli strumenti utilizzati per l’inserimento anatomico del pre-orecchino nel padiglione auricolare. Per pre-orecchino si intende il monile provvisorio con cui è praticato il foro nel padiglione auricolare. L’uso dei dispositivi meccanici di foratura è ammesso esclusivamente per il piercing auricolare. L’operatore sterilizza l’eventuale parte rimuovibile del dispositivo meccanico di foratura prima di ogni utilizzazione. L’operatore protegge la parte costituente il corpo del dispositivo meccanico di foratura con apposite buste copri pistola ovvero pellicole di materiale plastico e provvede alla disinfezione del corpo stesso dopo ogni uso. L’operatore può utilizzare cartucce protettive monouso acquistate in confezioni singola e sigillata di cui sia attestata la sterilizzazione e in tal caso è ammesso l’uso di cartucce monouso preventivamente caricate con pre-orecchino.
6. Per i monili o pre-orecchini di primo inserimento di cui al comma 1, lettera e), da applicare immediatamente dopo la perforazione della cute, l’operatore utilizza esclusivamente monili o pre-orecchini acquistati in confezione singola monouso sulla quale sono indicati:
a) la data di esecuzione della sterilizzazione nonché la sua scadenza;
b) il metodo di sterilizzazione;
c) la composizione metallica percentuale.

7. Le indicazioni possono essere contenute in apposito documento di cui è corredato il monile e ad esso riferibile mediante stampigliatura di matricola.


1. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing, se non sterili monouso, sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
2. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso. La sterilizzazione è effettuata da strutture o esercizi regolarmente autorizzati ovvero dall’operatore nell’esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.
3. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall’operatore, la stessa è effettuata con l’impiego di autoclave nel rispetto delle seguenti fasi:
a) decontaminazione: l’attrezzatura è immersa in soluzione disinfettante a medio e alto livello per il periodo previsto nella scheda tecnica del prodotto;
b) detersione ed eventuale spazzolatura, nonché risciacquatura in acqua corrente;
c) eventuale immissione in apparecchiatura a ultrasuoni con disinfettante;
d) asciugatura con salviette monouso;
e) chiusura di ogni singola attrezzatura in idonea busta apposita per sterilizzazione, recante striscia cromatica per il controllo della temperatura raggiunta;
f) inserimento delle buste in autoclave e avviamento del programma prescelto secondo le indicazioni del manuale di istruzioni;
g) custodia delle buste di cui alle lettere e) ed f) in cassetti o contenitori, avendo cura di evitare l’esposizione a polvere, luce ed umidità.

4. Su ciascuna delle buste di cui al comma 2, lettere e) ed f), sono annotate le date di esecuzione e scadenza della sterilizzazione. L’intervallo temporale fra la data di esecuzione e la data di scadenza della sterilizzazione non può essere superiore a sessanta giorni.
5. L’autoclave va sottoposta annualmente al controllo della qualifica di prestazione.


1. Ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 38/2013, è vietato:
a) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente secondo le modalità previste dall’articolo 9;
b) eseguire tatuaggi e piercing sui minori di anni quattordici;
c) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa;
d) eseguire tatuaggi estesi alla totalità del corpo;
e) effettuare piercing su parti del corpo dove l’esecuzione può comportare un’alterazione della funzionalità d’organo;
f) procedere all’eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
g) praticare tatuaggi e piercing sugli animali.

2. Al fine di rispettare i divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’operatore, prima di effettuare la prestazione, accerta l’età anagrafica del richiedente mediante la richiesta di esibizione di un documento che ne attesta l’identità.
3. Vanno sempre richieste al cliente, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la patria potestà, se minorenne, tutte le informazioni utili per l’esecuzione di piercing in condizioni di sicurezza e va sempre acquisito il consenso scritto dell’avente diritto.


1. Prima dell’esecuzione della prestazione, l’operatore informa sul tipo di operazioni da effettuarsi, sui rischi legati all’esecuzione, nonché sulle precauzioni da osservare dopo il trattamento.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono contenute in un modulo da consegnare al soggetto richiedente prima dell’effettuazione del tatuaggio o del piercing, unitamente al modulo di cui al comma 4.
3. Prima dell’esecuzione del trattamento, l’operatore acquisisce altresì il consenso informato del richiedente ovvero, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 38/2013, dell’esercente la potestà genitoriale o del tutore qualora il richiedente sia minore di anni diciotto, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente.
4. Il consenso è reso mediante sottoscrizione di un modulo predisposto dall’operatore, che contiene almeno le informazioni indicate nel modello di cui al comma 6.
5. L’operatore:
a) custodisce l’originale dei moduli sottoscritti in modo da consentirne un’ordinata conservazione e un’agevole consultazione per eventuali controlli, nell’osservanza delle norme vigenti in tema di trattamento dei dati;
b) se richiesto, rilascia copia del modulo del consenso informato al richiedente ovvero al genitore o al tutore;
c) compila e rilascia la scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati.

6. Il modello dei moduli di cui ai commi 2 e 4 è adottato con decreto del dirigente della struttura organizzativa regionale competente.


1. Ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 38/2013, la Giunta regionale definisce il profilo professionale e lo standard formativo dell’operatore di tatuaggio e piercing.
2. La Giunta regionale definisce altresì i contenuti dei corsi di aggiornamento, da effettuare ogni cinque anni.


1. Gli operatori che esercitano l’attività di tatuaggio e piercing alla data di entrata in vigore di questo regolamento sono tenuti a frequentare, entro due anni dalla data suddetta, il percorso formativo di cui all’articolo 10, comma 1.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, il legale rappresentante delle imprese di cui al comma 1 presenta al SUAP competente per territorio apposita SCIA in cui sono indicati i nominativi dei responsabili tecnici.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi. Se nel periodo di sospensione il responsabile tecnico non provvede alla frequentazione del corso, il Comune dispone la chiusura definitiva dell’attività.
4. Le imprese che alla data di entrata in vigore di questo regolamento non sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a), sono tenute ad adeguarsi entro un anno dalla data suddetta. Se le caratteristiche strutturali o architettoniche degli edifici non permettono tale adeguamento, è consentita la riduzione della superficie della prima postazione a 6 metri quadrati.