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Atto:LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2019, n. 2
Titolo:Disposizioni per l'Ente parco regionale del Conero
Pubblicazione:(B.U. 14 febbraio 2019, n. 12)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario





1. In attesa della riforma organica della normativa regionale sulle aree protette prevista dal comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni urgenti di aggiornamento della normativa regionale), il consiglio direttivo dell’Ente parco regionale del Conero di cui alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Istituzione dell’Ente parco regionale del Conero), in deroga al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali”), è composto da:
a) tre rappresentanti della Regione nominati dalla Giunta regionale;
b) un rappresentante designato da ciascun Comune nel cui territorio insiste il perimetro del parco;
c) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla Regione;
d) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente o a maggioranza dalle associazioni di categoria del settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;
f) un rappresentante designato dall’Università Politecnica delle Marche.

2. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 di tale articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29, per quanto non previsto da questa legge, si applicano le disposizioni della l.r. 14 maggio 2012, n. 13.



1. Per la nomina del presidente si applica il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 13/2012.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 4, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29.
Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, l.r. 30 dicembre 2022, n. 29, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 di tale articolo, le disposizioni della stessa legge regionale si applicano con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli direttivi degli enti parco successivo all'entrata in vigore della medesima.



1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All’attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Il consiglio direttivo nella composizione di cui all’articolo 1 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Nelle more della nomina del presidente di cui all’articolo 2, il consiglio direttivo di cui al comma 1 è presieduto dal rappresentante della Regione.
3. L’attuale incarico del commissario straordinario dell’Ente parco dura fino alla data di costituzione del consiglio direttivo di cui al comma 1.


1. ................................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Il comma 1 abroga il comma 2 dell'art. 18, l.r. 9 febbraio 2018, n. 2.