Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 3 agosto 2020, n. 39 |
Titolo: | Diffusione delle tecniche salvavita di disostruzione in etŕ pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare nonché delle tecniche di primo soccorso |
Pubblicazione: | (B.U. 6 agosto 2020, n. 71) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)
Art. 4 (Premialità)
Art. 5 (Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)
Art. 6 (Disposizioni attuative)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Norma finanziaria)
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
Art. 2 (Destinatari)
Art. 3 (Percorsi formativi ed informativi e campagne di comunicazione)
Art. 4 (Premialità)
Art. 5 (Giornata regionale sulle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare)
Art. 6 (Disposizioni attuative)
Art. 7 (Clausola valutativa)
Art. 8 (Norma finanziaria)
Art. 9 (Disposizioni transitorie)
1. La Regione, nell'ambito della prevenzione primaria, promuove la massima diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, quali la disostruzione delle vie aeree in età pediatrica al fine di prevenire la morte per soffocamento accidentale e la rianimazione cardiopolmonare secondo gli specifici protocolli BLS - Basic Life Support (Supporto di Base delle Funzioni Vitali) e BLS-D - Basic Life Support and Defibrillation (Supporto di Base delle Funzioni Vitali e Defibrillazione); promuove, altresì, la massima diffusione delle tecniche di primo soccorso.
2. La Regione promuove percorsi formativi ed informativi, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione volti a preparare il maggior numero di persone sulle tecniche previste al comma 1.
1. Gli interventi previsti da questa legge sono rivolti alle famiglie dei minori nonché, d'intesa con le istituzioni scolastiche, al personale scolastico docente e non docente, operante nel territorio regionale presso:
a) le scuole per l'infanzia;
b) i servizi socio educativi per l'infanzia;
c) le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
2. Nelle scuole secondarie di secondo grado possono essere attivati dalla Regione, d'intesa con le istituzioni scolastiche, corsi sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree e di rianimazione cardiopolmonare di base rivolti agli studenti frequentanti l'ultimo anno.
1. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con I'ASUR, con l'Ufficio scolastico regionale, con le singole istituzioni scolastiche e formative, con gli enti del Terzo settore che svolgono attività in ambito sanitario, con le Associazioni dei medici pediatri, nonché con i Comuni, percorsi formativi ed informativi sulle tecniche previste da questa legge e, in particolare, sulle tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1, rivolti al personale docente e non docente e alle famiglie. I corsi di formazione sono tenuti dai centri di formazione accreditati che svolgono corsi di primo soccorso BLS e BLS-D.
2. La Regione, anche in collaborazione con l'ASUR, attiva campagne di comunicazione, al fine di sensibilizzare le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente e le famiglie sulla conoscenza delle tecniche previste da questa legge. A tal fine, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi.
3. Al fine di sensibilizzare quanto più possibile ed incentivare la massima diffusione delle tecniche previste da questa legge, la Regione può promuovere campagne di informazione e di educazione, anche avvalendosi delle strutture regionali, compreso l'ufficio stampa, e del sito internet istituzionale.
1. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole per l'infanzia, dei soggetti che gestiscono i servizi socio educativi per l'infanzia, delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche previste da questa legge, con priorità per quelli riguardanti le tecniche salvavita di cui al comma 1 dell'articolo 1.
1. La Regione istituisce la Giornata regionale dedicata alla diffusione della conoscenza delle tecniche di disostruzione in età pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, da celebrarsi ogni anno il 23 aprile.
1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le modalità attuative di questa legge.
1. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore di questa legge, presenta all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente in particolare:
a) i dati relativi alla quantità di corsi realizzati e alla partecipazione ai medesimi;
b) il grado di diffusione delle iniziative sul territorio e a livello di partecipazione raggiunto;
c) il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
d) le eventuali criticità riscontrate e le soluzioni adottate.
1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 20.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede per l'anno 2020 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e contestuale incremento degli stanziamenti della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 02 "Servizio sanitario regionale finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA".
3. A decorrere dagli anni successivi la spesa è autorizzata con legge dì approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative di cui all'articolo 6 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.