Leggi e regolamenti regionali
Atto: | REGOLAMENTO REGIONALE 28 luglio 2020, n. 7 |
Titolo: | Modalitŕ attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n. 10 (Cimiteri per animali d’affezione) |
Pubblicazione: | (B.U. 6 agosto 2020, n. 71) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | SANITA’ |
Materia: | Veterinaria |
Note: | Regolamento regionale di competenza della Giunta regionale, approvato con d.g.r. n. 983 del 27 luglio 2020. |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
CAPO I Individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei cimiteri per animali
Art. 2 (Requisiti urbanistici)
Art. 3 (Caratteristiche del terreno)
CAPO II ModalitĂ operative e procedurali per la realizzazione, la gestione e la dismissione dei cimiteri
Art. 4 (Autorizzazione per la realizzazione dei cimiteri privati e pubblici)
Art. 5 (Cimiteri realizzati dai Comuni)
Art. 6 (Requisiti strutturali e impiantistici)
Art. 7 (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)
Art. 8 (Dismissione dei cimiteri)
CAPO III ModalitĂ tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture e modalitĂ di trasporto e trattamento delle spoglie di animali
Art. 9 (Registro delle sepolture)
Art. 10 (Trasporto delle spoglie)
Art. 11 (Trattamento delle spoglie)
Art. 12 (Inumazione)
Art. 13 (Esumazione)
CAPO IV Indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali
Art. 14 (Requisiti degli impianti di cremazione)
Art. 15 (Cremazione)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 16 (Vigilanza)
Art. 17 (Adeguamento dei regolamenti comunali)
CAPO I Individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei cimiteri per animali
Art. 2 (Requisiti urbanistici)
Art. 3 (Caratteristiche del terreno)
CAPO II ModalitĂ operative e procedurali per la realizzazione, la gestione e la dismissione dei cimiteri
Art. 4 (Autorizzazione per la realizzazione dei cimiteri privati e pubblici)
Art. 5 (Cimiteri realizzati dai Comuni)
Art. 6 (Requisiti strutturali e impiantistici)
Art. 7 (Smaltimento dei rifiuti cimiteriali)
Art. 8 (Dismissione dei cimiteri)
CAPO III ModalitĂ tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture e modalitĂ di trasporto e trattamento delle spoglie di animali
Art. 9 (Registro delle sepolture)
Art. 10 (Trasporto delle spoglie)
Art. 11 (Trattamento delle spoglie)
Art. 12 (Inumazione)
Art. 13 (Esumazione)
CAPO IV Indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali
Art. 14 (Requisiti degli impianti di cremazione)
Art. 15 (Cremazione)
CAPO V Norme finali e transitorie
Art. 16 (Vigilanza)
Art. 17 (Adeguamento dei regolamenti comunali)
1. Questo regolamento, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e gli animali d'affezione anche dopo il decesso, garantendo comunque la tutela dell'igiene e della salute della comunità e dell'ambiente, definisce le modalità attuative della legge regionale 9 maggio 2019, n.10 (Cimiteri per animali d'affezione), secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge medesima, e in particolare:
a) i requisiti tecnici e urbanistici per l'individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei cimiteri per animali d'affezione;
b) le modalità operative e procedurali per la realizzazione, la gestione e la dismissione degli stessi cimiteri;
c) le modalità tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture;
d) le modalità di trasporto e trattamento delle spoglie di animali;
e) le indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali.
Individuazione delle aree destinate alla realizzazione dei cimiteri per animali
1. I Comuni, singoli o associati, individuano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 10/2019, le aree destinate ai cimiteri per animali nei propri strumenti urbanistici, anche in conformità alle disposizioni di questo regolamento.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate, sentite l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delle Marche (ARPAM), al di fuori dei centri abitati tenendo conto che per la realizzazione dei cimiteri deve essere garantita la presenza di fasce di rispetto libere da insediamenti, determinate in base alle prescrizioni dell'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie). La distanza delle fasce di rispetto è misurata dalla recinzione prevista dall'articolo 6, comma 2, di questo regolamento.
3. Resta ferma la possibilità peri soggetti interessati di richiedere allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) l'attivazione della procedura per la variazione dello strumento urbanistico in base ai criteri e alle modalità previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
1. I campi destinati all'interramento delle spoglie sono ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica nonché per proprietà meccaniche e fisiche, asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua di favorire la mineralizzazione delle spoglie. Il suolo deve essere inoltre adatto allo scasso per almeno 200 centimetri.
2. I campi destinati all'interramento delle spoglie devono rispettare la distanza minima di 200 metri dai pozzi di approvvigionamento di acqua potabile.
ModalitĂ operative e procedurali per la realizzazione, la gestione e la dismissione dei cimiteri
1. I soggetti pubblici o privati chiedono al Comune competente per territorio, tramite il SUAP, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione, la gestione e l'ampliamento di cimiteri per animali d'affezione, nonché per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie dei medesimi animali.
2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata, oltre che dalla documentazione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo per le opere edilizie, anche da:
a) una relazione idrogeologica della zona interessata dall'intervento, con particolare riguardo alla composizione chimico-fisica del terreno, alla profondità e alla direzione delle falde acquifere;
b) una relazione tecnica contenente:
1) la descrizione della località, con specifico riferimento all'ubicazione, all'orografia e all'estensione dell'area oggetto di intervento;
2) gli elementi per la verifica di compatibilità del sito sotto gli aspetti igienico-sanitari anche in riferimento ai risultati della relazione idrogeologica;
3) l'indicazione dei sistemi di allontanamento delle acque reflue e dei rifiuti solidi assimilati ai rifiuti urbani;
4) la cartografia in scala adeguata a rappresentare, oltre alla zona oggetto di costruzione o di ampliamento, anche le zone circostanti, con l'individuazione di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico, ai fini della salvaguardia delle zone di tutela assoluta e zone di rispetto di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
3. Il SUAP, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, acquisisce dalla struttura competente in materia di igiene e sanità pubblica dell'Area Vasta dell'ASUR e dall'ARPAM, rispettivamente, il parere igienico-sanitario e il parere in materia ambientale, previsti dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/2019.
4. L'autorizzazione rilasciata dal Comune contiene le necessarie prescrizioni per la realizzazione, l'ampliamento e la gestione del cimitero e prevede, in particolare, l'obbligo per il soggetto richiedente di:
a) realizzare contestualmente le opere di urbanizzazione necessarie;
b) gestire le strutture cimiteriali e le attività che ivi si svolgono nel rispetto di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia e da questo regolamento;
c) sostenere le spese relative all'integrale rimessa in pristino dell'area a seguito di dismissione;
d) prestare idonea garanzia fideiussoria per il rispetto degli obblighi previsti dall'autorizzazione medesima.
1. I Comuni, singoli o associati, possono realizzare cimiteri per animali d'affezione, nel rispetto dei criteri previsti da questo regolamento, previa acquisizione dei pareri di cui all'articolo 4, comma 3.
2. I Comuni, singoli o associati, disciplinano la gestione dei cimiteri da parte di altri soggetti attraverso convenzioni con le quali individuano i parametri per la definizione degli oneri economici, nonché i criteri per le eventuali esenzioni.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 stabiliscono, in particolare:
a) le tariffe che i gestori applicano per i servizi e le attività cimiteriali determinate secondo i parametri di cui al comma 2, in particolare per: il ritiro e il trasporto delle spoglie; il confezionamento dei feretri; il seppellimento delle spoglie; l'incenerimento e l'eventuale seppellimento delle ceneri; il disseppellimento e la riduzione nelle cellette ossario; l'utilizzo delle cellette ossario e cinerarie;
b) gli orari di funzionamento della struttura cimiteriale;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti e delle relative reti di distribuzione;
d) la manutenzione delle aree verdi, delle alberature e delle recinzioni;
e) la gestione del registro delle sepolture di cui all'articolo 9.
1. All'interno delle strutture cimiteriali sono presenti:
a) le aree di seppellimento;
b) gli spogliatoi e i servizi igienici per il personale;
c) i servizi igienici per il pubblico in numero adeguato alla dimensione della struttura, di cui almeno uno per portatori di handicap;
d) il deposito attrezzi;
e) l'allacciamento all'impianto idrico, fognario e alla rete elettrica. L'area parcheggio deve essere posizionata all'esterno della struttura cimiteriale.
2. La struttura cimiteriale deve essere circondata da una recinzione di altezza minima di 2 metri dal piano esterno di campagna, realizzata in modo da impedire l'ingresso di animali predatori.
3. Le aree di seppellimento destinate ad accogliere le spoglie di animali fino a 35 chilogrammi di peso sono distinte da quelle destinate agli animali di peso superiore a 35 chilogrammi, per consentire il rispetto dei turni minimi di disseppellimento, pari rispettivamente a 5 e 10 anni.
4. Al fine di consentire comodamente sia l'accesso ai visitatori sia la realizzazione dei lavori di gestione e manutenzione, tra le fosse è presente un vialetto di larghezza minima non inferiore a 100 centimetri.
1. I rifiuti derivanti dalle operazioni di disseppellimento delle spoglie animali sono gestiti secondo il sistema di gestione dei rifiuti da attività cimiteriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179).
1. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 presenta l'istanza di dismissione della struttura cimiteriale al Comune territorialmente competente, tramite il SUAP.
2. Il Comune autorizza la dismissione previa acquisizione, tramite il SUAP, del parere igienico-sanitario del Dipartimento di prevenzione di area vasta dell'ASUR territorialmente competente e del parere dell'ARPAM, che contengono rispettivamente le prescrizioni necessarie alla tutela della salute della comunità e alla tutela dell'ambiente.
3. E' comunque vietata la dismissione del cimitero prima che siano trascorsi dieci anni dall'ultima inumazione di animali.
ModalitĂ tecniche e operative per la tenuta del registro delle sepolture e modalitĂ di trasporto e trattamento delle spoglie di animali
1. Il gestore del cimitero per animali d'affezione è tenuto a compilare un registro nel quale, per ogni sepoltura o incenerimento, vengono annotati:
a) data di arrivo delle spoglie;
b) specie, razza, sesso, peso (< 35 Kg - > 35 Kg), nome dell'animale;
c) numero identificativo, ove previsto;
d) estremi del certificato veterinario rilasciato al proprietario dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2019;
e) estremi del proprietario o del soggetto conferitore, il cui titolo va provato con idonea documentazione;
f) punto di interramento o data di incenerimento;
g) eventuali variazioni successive (esumazione, etc.).
2. Al proprietario o al soggetto conferitore delle spoglie è rilasciata una ricevuta che va annotata nel registro.
3. Il registro è vidimato in ogni pagina dall'ufficio comunale competente prima dell'utilizzo e successivamente con cadenza annuale.
4. Il registro è conservato presso la struttura cimiteriale, ovvero presso altro luogo che consenta l'agevole esibizione agli organi di controllo.
1. Il ritiro presso abitazioni, aziende o strutture veterinarie e il trasporto delle spoglie fino alla struttura cimiteriale può essere effettuato dal soggetto gestore della struttura medesima nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 - regolamento sui sottoprodotti di origine animale); resta ferma la facoltà dei privati proprietari degli animali di effettuare il trasporto delle spoglie secondo le prescrizioni di questo regolamento.
2. Le spoglie animali sono racchiuse in contenitori di materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica. Su ogni contenitore è apposta un'etichetta con gli estremi per l'identificazione:
a) dell'animale: nome, specie, numero identificativo se previsto, peso (< 35 Kg o > 35 Kg);
b) del proprietario: nome, cognome, indirizzo.
1. Le spoglie di animali d'affezione possono essere trattate all'interno delle strutture cimiteriali mediante inumazione o cremazione, purché accompagnate dal certificato veterinario previsto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 10/2019 che escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi della normativa europea e statale vigente.
2. Sono escluse dal trattamento di cui al comma 1 le spoglie degli animali deceduti a seguito di malattie infettive e infestive trasmissibili, che devono essere incenerite presso idonea struttura autorizzata ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009.
1. Ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10/2019, le spoglie degli animali d'affezione sono inumate in terra vergine, senza opere murarie, sulla quale possono essere posate targhe con le informazioni dell'animale, prive di riferimenti a simboli o contenuti religiosi.
2. Le fosse per il seppellimento devono avere dimensioni adeguate a quelle dei resti da seppellire e profondità tale, rispetto al piano di superficie del cimitero, da consentire la copertura sopra il contenitore con almeno 150 centimetri di terreno.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui l'inumazione avvenga in siti diversi dalle aree cimiteriali per animali d'affezione come previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2019. In tali casi l'inumazione può avvenire a condizione che il proprietario dell'animale:
a) sia in possesso del certificato veterinario previsto dall'articolo 4, comma 3, della l.r. 10/2019;
b) rilasci dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), da cui risulti la proprietà del terreno di inumazione;
c) per gli equidi, oltre a quanto previsto dalle lettere a) e b), sia in possesso dell'autorizzazione al sotterramento rilasciata dalla autorità sanitaria locale sentito il parere del Servizio veterinario di Sanità Animale territorialmente competente.
I documenti di cui alle lettere a), b) e c) sono consegnati, a cura del proprietario dell'animale, al Servizio veterinario di Sanità Animale territorialmente competente.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, dell'Allegato A delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 recepite con la deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2014, n. 814 (Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 20/CU del 07/02/2013).
1. Le esumazioni ordinarie sono consentite, di norma, dopo cinque anni dall'inumazione. Per le spoglie che al momento dell'inumazione avevano peso superiore a 35 chilogrammi, le esumazioni sono consentite dopo dieci anni.
2. Sono ammesse esumazioni straordinarie su disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. I resti mineralizzati possono essere raccolti in cellette ossario etichettate in modo da identificare la specie e le caratteristiche dell'animale.
Indicazioni per la realizzazione di impianti per la cremazione delle spoglie di animali
1. All'interno delle aree cimiteriali, individuate secondo le modalità di questo regolamento, possono essere realizzati impianti per la cremazione di spoglie di animali d'affezione, previa autorizzazione comunale di cui all'articolo 4. Tali impianti possono ricevere esclusivamente le spoglie di animali d'affezione destinate al cimitero nonché i resti delle esumazioni di cui all'articolo 13.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono a bassa capacità di incenerimento e coincenerimento e devono soddisfare le condizioni generali e di funzionamento nonchè i requisiti di cui all'articolo 6 e ai Capi I e III dell'Allegato III del Regolamento (UE) 25 febbraio 2011, n. 142 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.
3. Gli impianti devono essere riconosciuti e inseriti negli appositi elenchi degli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo Regolamento (CE) n. 1069/2009.
4. La camera di combustione deve avere una capienza tale da permettere l'accoglimento di animali di lunghezza totale fino a 160 centimetri e peso fino a 110 chilogrammi.
5. Gli impianti di incenerimento devono essere dotati di post-combustore e di dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.
6. Gli impianti sono progettati, costruiti, attrezzati e fatti funzionare in maniera che i gas prodotti sono portati in modo controllato e omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di 850 °C per almeno due secondi o a una temperatura di 1.100 °C per 0,2 secondi. La temperatura è misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di incenerimento.
1. Le spoglie di animali destinate all'incenerimento vengono avviate agli impianti di cui all'articolo 14 il più presto possibile dopo il loro arrivo al cimitero.
Esse sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino alla cremazione, all'interno dei loro contenitori, in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a evitare l'attacco di animali indesiderati quali uccelli, roditori e insetti.
2. L'incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso.
3. Le ceneri derivanti dal processo di combustione sono inserite, su richiesta dei proprietari, in contenitori a perfetta tenuta e con chiusura ermetica i quali devono essere etichettati in modo da identificare specie, razza, sesso, nome dell'animale e nome del proprietario. Tali contenitori possono essere riposti in apposite cellette cinerarie o consegnati ai proprietari.
Norme finali e transitorie
1. La vigilanza sulla realizzazione e gestione dei cimiteri per animali d'affezione, in attuazione a questo regolamento, è effettuata dai Comuni e dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle Area Vasta dell'ASUR territorialmente competente.
1. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di questo regolamento entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.