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Atto:LEGGE REGIONALE 20 aprile 1973, n. 8
Titolo:Bilancio di previsione per l'anno 1973.
Pubblicazione:(B.u.r. 20 aprile 1973, n. 14)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' approvato in L. 26.302.329.356 lo stato di previsione delle entrate della Regione Marche per l'anno finanziario 1973 annesso alla presente legge (tabella n. 1).

Art. 2

Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione, e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1.

Art. 3

E' approvato in L. 26.302.329.356 lo stato di previsione della spesa della Regione Marche per l'anno finanziario 1973, annesso alla presente legge (tabella n. 2).

Art. 4

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Marche per l'anno finanziario 1973 in conformitŕ ed entro i limiti indicati dall'art. 3.

Art. 5

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1973, annesso alla presente legge (tabella n. 3).

Art. 6

La giunta regionale č autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 15 giorni, e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 60 giorni, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 17601, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 7

La giunta regionale č autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi entro 15 giorni al consiglio per la convalida con legge regionale, e da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 17701, e la loro iscrizione ai vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui agli artt. 6 e 8, o a nuovi capitoli.

Art. 8

La giunta regionale č autorizzata a disporre, nel modo indicato all'art. 6, l'integrazione degli stanziamenti descritti nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e a istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, per le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrate devolute per legge a enti o istituti, o di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, o di somme comunque introitate per conto di terzi, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, purchč resti inalterato l'equilibrio del bilancio.

Art. 9

Quando non vi provveda direttamente la legge, la giunta regionale č autorizzata a disporre, nel modo indicato all'art. 6, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione delle entrate, e diversi da quelli di cui all'art. 8.

Allegati

(Omissis).