Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 20 aprile 1973, n. 8 |
Titolo: | Bilancio di previsione per l'anno 1973. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 20 aprile 1973, n. 14) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
E' approvato in L. 26.302.329.356 lo stato di previsione delle entrate della Regione Marche per l'anno finanziario 1973 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione, e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1973, giusta lo stato di previsione delle entrate di cui all'art. 1.
E' approvato in L. 26.302.329.356 lo stato di previsione della spesa della Regione Marche per l'anno finanziario 1973, annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione Marche per l'anno finanziario 1973 in conformitŕ ed entro i limiti indicati dall'art. 3.
E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Marche per l'anno finanziario 1973, annesso alla presente legge (tabella n. 3).
La giunta regionale č autorizzata a disporre, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 15 giorni, e da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 60 giorni, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui al capitolo 17601, e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale č autorizzata a disporre, con atto deliberativo da presentarsi entro 15 giorni al consiglio per la convalida con legge regionale, e da pubblicarsi entro 60 giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 17701, e la loro iscrizione ai vari capitoli per integrare le assegnazioni di bilancio che non riguardino le spese di cui agli artt. 6 e 8, o a nuovi capitoli.
La giunta regionale č autorizzata a disporre, nel modo indicato all'art. 6, l'integrazione degli stanziamenti descritti nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, e a istituire nuovi capitoli destinati a finanziare oneri della stessa natura, per le spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito, o per il pagamento di quote d'entrate devolute per legge a enti o istituti, o di contributi previdenziali assistenziali e assicurativi, o di somme comunque introitate per conto di terzi, in corrispondenza con gli accertamenti delle entrate correlative, purchč resti inalterato l'equilibrio del bilancio.
Quando non vi provveda direttamente la legge, la giunta regionale č autorizzata a disporre, nel modo indicato all'art. 6, la istituzione di nuovi capitoli di entrata in corrispondenza di nuovi cespiti non compresi nello stato di previsione delle entrate, e diversi da quelli di cui all'art. 8.
(Omissis).