Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2022, n. 2 |
Titolo: | Rafforzamento innovativo delle filiere e dell’ecosistema regionale dell’innovazione nelle Marche |
Pubblicazione: | (B.U. 10 febbraio 2022, n. 8) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | ARTIGIANATO - INDUSTRIA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Sviluppo di organizzazioni di filiera)
Art. 4 (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)
Art. 5 (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)
Art. 6 (Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione)
Art. 7 (Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese)
Art. 8 (Progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)
Art. 9 (Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)
Art. 10 (Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)
Art. 11 (Modalità di intervento della Regione)
Art. 12 (Comitato di valutazione)
Art. 13 (Consultazione)
Art. 14 (Clausola valutativa)
Art. 15 (Norma finanziaria)
Art. 16 (Abrogazione)
Art. 17 (Norma transitoria)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Sviluppo di organizzazioni di filiera)
Art. 4 (Sviluppo di una rete di strutture di ricerca industriale e trasferimento di conoscenze tecnologiche)
Art. 5 (Progetti in rete per il rafforzamento delle filiere)
Art. 6 (Interventi regionali per la promozione della ricerca e sviluppo e dell'innovazione)
Art. 7 (Progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione da parte delle imprese)
Art. 8 (Progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI)
Art. 9 (Progetti di ricerca industriale strategica e laboratori dimostrativi per le filiere)
Art. 10 (Interventi a sostegno della circolazione e diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca)
Art. 11 (Modalità di intervento della Regione)
Art. 12 (Comitato di valutazione)
Art. 13 (Consultazione)
Art. 14 (Clausola valutativa)
Art. 15 (Norma finanziaria)
Art. 16 (Abrogazione)
Art. 17 (Norma transitoria)
1. Con questa legge, la Regione persegue l'obiettivo di rendere le Marche un ecosistema innovativo e dinamico. Si intende favorire il rafforzamento delle sinergie tra le imprese nelle diverse filiere produttive e dei loro rapporti con il sistema della ricerca, al fine di accrescere le competenze e le conoscenze tecnologiche ed organizzative connesse e accelerare i processi di innovazione. La legge intende promuovere le condizioni per rendere continuo e sistematico il processo di generazione dell'innovazione a livello di prodotti, sistemi di produzione e modelli organizzativi attraverso lo sviluppo della ricerca applicata a fini industriali, la circolazione delle conoscenze, lo sviluppo sperimentale e l'interazione e collaborazione sinergica tra tutti i protagonisti dell'ecosistema impegnati nei processi innovativi. In particolare, la Regione intende promuovere:
a) l'aumento dell'impegno delle imprese nella ricerca e sviluppo e nell'innovazione, al fine di ampliare le opportunità di risposta al mercato, acquisire nuovi vantaggi competitivi, affrontare le sfide della sostenibilità e della trasformazione digitale;
b) il rafforzamento delle attività di ricerca industriale da parte delle Università, degli enti pubblici di ricerca e degli altri organismi e soggetti impegnati nella ricerca, nonché della loro collaborazione con le imprese e valorizzazione imprenditoriale dei risultati; ciò al fine di supportare i processi di innovazione nelle filiere produttive regionali, intercettando le traiettorie tecnologiche globali e sviluppando soluzioni innovative per migliorare la competitività e rispondere ai temi della sostenibilità ambientale, del benessere umano, dell'innovazione sociale;
c) l'aumento di opportunità occupazionali per giovani di alta formazione e qualificazione presso le imprese o presso gli organismi di ricerca;
d) lo sviluppo di progetti di interesse comune delle imprese per rafforzare la competitività delle filiere.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione sostiene:
a) la costituzione di organizzazioni di filiera finalizzate a definire fabbisogni e obiettivi comuni e strategie condivise;
b) lo sviluppo, a partire dal potenziamento delle esperienze già esistenti e consolidate, di una rete di strutture dedicate alla ricerca applicata e alla condivisione di conoscenze e competenze con le imprese, quale infrastruttura di riferimento dell'ecosistema regionale per supportare i processi innovativi e collaborare con le imprese promuovendone l'avanzamento tecnologico;
c) la realizzazione di progetti realizzati dai vari soggetti appartenenti all'ecosistema regionale dell'innovazione, come illustrati negli articoli seguenti, finalizzati a generare ricadute sulla competitività delle imprese e sull'occupazione.
3. Le disposizioni di questa legge intendono contribuire all'attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente nell'ambito del Quadro strategico regionale per la programmazione 2021-2027 di cui agli strumenti del Quadro finanziario pluriennale (COM(2018) 321 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un bilancio moderno al servizio di un'Unione che protegge, che dà forza, che difende. Quadro finanziario pluriennale 2021-2027), e del Next Generation EU (COM(2020) 456 final (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione. SWD 2020 98 final).
4. Gli interventi previsti da questa legge sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e di appalti pre-commerciali per la ricerca e sviluppo.
1. Ai fini di questa legge:
a) Ricerca industriale è la ricerca applicata diretta ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuove soluzioni in grado di generare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore;
b) Sviluppo sperimentale è l'attività di acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo, allo scopo di mettere a punto in termini di progettazione, sperimentazione e prototipazione, prodotti, processi o servizi, anche digitali, nuovi o migliorati in qualsiasi ambito, industria o settore. Lo sviluppo sperimentale non include tuttavia le modifiche di routine, di carattere estetico, o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
c) Trasferimento di conoscenze (o trasferimento tecnologico) è l'attività volta ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze tecnologiche, a promuoverne la condivisione e la collaborazione tra strutture di ricerca e imprese;
d) Innovazione di prodotto è l'introduzione sul mercato di un prodotto nuovo o significativamente migliorato rispetto allo stato pre-esistente, ad esclusione di modifiche di carattere puramente estetico, di piccola rilevanza o di adeguamento alle richieste del mercato, o a cambiamenti nelle norme e nei regolamenti;
e) Innovazione di processo è l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative, esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, ecc.;
f) Innovazione dell'organizzazione è la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo nelle funzioni aziendali di un'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati; l'innovazione dell'organizzazione può comprendere anche l'innovazione sociale purché le relative attività rientrino nel campo di applicazione della definizione;
g) Organismo di ricerca è una entità (centro o istituzione di ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale/applicata o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o la condivisione e circolazione delle conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati da essa generati;
h) Infrastruttura di ricerca è una entità fisica rappresentata dall'insieme degli impianti, delle risorse e dei relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o "distribuite";
i) Infrastruttura tecnologica è una entità fisica rappresentata dall'insieme delle strutture, degli impianti, delle capacità e dei relativi servizi di sostegno necessari per lo sviluppo, il collaudo e l'aggiornamento della tecnologia che consentono di progredire, attraverso attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, dalla convalida in laboratorio a una convalida rappresentativa dell'ambiente operativo, e i cui utenti sono principalmente soggetti industriali, comprese le PMI, che cercano sostegno per sviluppare e integrare tecnologie innovative al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi e servizi, garantendo nel contempo la fattibilità e la conformità normativa;
j) Polo di innovazione è un insieme di strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti, tra cui start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture tecnologiche, poli di innovazione digitale (anche selezionati nell'ambito del Programma Europa Digitale), organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici, volti a incentivare le attività innovative e nuovi metodi di cooperazione attraverso la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;
k) Appalto pre-commerciale è una tipologia di appalto pubblico di servizi di ricerca e sviluppo di cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non riserva esclusivamente a sé i risultati e i benefici del contratto al fine di utilizzarli nell'esercizio della propria attività, ma li condivide con i prestatori dei servizi a condizioni di mercato. Il contratto il cui oggetto rientra in una o più categorie di attività di ricerca e sviluppo definite nella presente disciplina deve essere di durata limitata e può includere lo sviluppo di prototipi o di quantità limitate di primi prodotti o servizi sotto forma di serie sperimentali. L'acquisto di quantità commerciali dei prodotti o servizi non deve formare l'oggetto del medesimo contratto;
l) Studio di fattibilità è la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;
m) Organizzazione di filiera è una entità finalizzata a promuovere lo sviluppo, il rafforzamento della collaborazione e dei processi di innovazione e accumulazione di conoscenza nella filiera produttiva di riferimento, che agisce nell'interesse collettivo delle imprese partecipanti, raccogliendo le proposte e promuovendo iniziative, servizi e progetti. Per filiera si intende l'insieme delle imprese collegate tra loro da rapporti di collaborazione lungo una o più catene del valore tra esse connesse, o di condivisione delle stesse problematiche tecnologiche, o produttive o di mercato, anche se afferenti a settori merceologicamente distinti (si può prendere a riferimento il concetto utilizzato a livello internazionale di "cluster organisation");
n) Contratto di rete è uno strumento giuridico, introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno 2009, che consente ad aggregazioni di imprese di formalizzare una collaborazione organizzata e duratura su progetti specifici, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità. Alle aggregazioni aderiscono imprese tra le quali intercorrono rapporti di collaborazione ed interdipendenza, diversi ed ulteriori rispetto al mero scambio di beni o prestazioni.
1. La Regione, in accordo con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali, promuove lo sviluppo di aggregazioni di imprese che rappresentano le filiere di maggiore rilevanza economica, tecnologica e occupazionale, anche a partire dalle esperienze esistenti sotto la definizione di "cluster", prioritariamente coincidenti o rientranti negli ambiti produttivi della Strategia di Specializzazione Intelligente, con l'obiettivo di rafforzarne la competitività e la capacità di innovazione.
2. Tali organizzazioni possono assumere la forma di associazioni o fondazioni, devono avere una rilevanza di livello regionale, carattere inclusivo e massimizzare il grado di integrazione tra le imprese e i comparti produttivi e di servizio legati alle stesse tematiche tecnologico-produttive. Esse possono anche essere aperte a collaborazioni interregionali, sia in termini di prossimità geografica, sia in termini di complementarità di tipo produttivo o tecnologico, anche su scala europea o internazionale. La Regione riconosce le organizzazioni sulla base di manifestazioni di interesse. La Giunta regionale stabilisce i requisiti essenziali per le manifestazioni di interesse.
3. Le organizzazioni hanno un ruolo determinante nella attuazione e revisione della Strategia regionale per la Specializzazione Intelligente e, a questo fine, individuano e condividono con la Regione e gli altri attori dei territori e dell'ecosistema regionale proposte in termini di:
a) orientamenti e traiettorie di ricerca e di innovazione;
b) fabbisogni di competenze tecniche, profili tecnico-professionali e altre criticità nel mercato del lavoro, anche promuovendo la progettazione di percorsi di formazione in collaborazione con il sistema educativo;
c) esigenze di adeguamento di norme e regolamenti specificamente attinenti allo svolgimento delle attività di produzione, commercializzazione e utilizzo dei prodotti e servizi realizzati;
d) promozione all'estero e partecipazione ad iniziative di internazionalizzazione;
e) opportunità nell'ambito della promozione e cooperazione interregionale;
f) partecipazione a piattaforme e partenariati nazionali ed europei per accedere a finanziamenti diretti;
g) altre criticità a livello territoriale di tipo prevalentemente infrastrutturale e ambientale.
4. Le organizzazioni di filiera possono promuovere iniziative, accordi e progetti di rafforzamento competitivo, con particolare riferimento all'innovazione, alla finanza, all'internazionalizzazione, alla logistica, alla certificazione, alla formazione, come meglio specificato all'articolo 5.
5. Alle organizzazioni di filiera possono aderire, nelle modalità stabilite dai rispettivi statuti:
a) le imprese e loro consorzi;
b) gli studi professionali e i singoli professionisti;
c) i centri di ricerca e trasferimento tecnologico (organismi di ricerca, infrastrutture di ricerca, infrastrutture tecnologiche), anche facenti parte delle Università e degli enti di ricerca;
d) i centri di formazione professionale e gli istituti tecnici superiori;
e) le organizzazioni imprenditoriali;
f) gli ordini professionali e le associazioni professionali di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate).
6. Le organizzazioni possono adottare il proprio statuto liberamente nel rispetto delle normative e in coerenza con le finalità di questa legge.
1. Al fine di costruire una rete dei soggetti dell'ecosistema regionale dell'innovazione, la Regione individua le strutture in grado di svolgere attività di ricerca industriale e di diffusione, trasmissione e condivisione delle conoscenze e servizi per l'innovazione a favore delle imprese delle principali filiere regionali; tali strutture assumono un ruolo chiave nell'ecosistema regionale dell'innovazione e nell'attuazione della Strategia regionale di Specializzazione Intelligente o di altri programmi strategici di ricerca e innovazione.
2. Nell'ambito della rete di cui al comma 1 possono rientrare strutture che abbiano la finalità di svolgere attività e servizi di ricerca e innovazione riconducibili alle seguenti tipologie:
a) centri di ricerca universitari o interuniversitari, o appartenenti ad enti pubblici di ricerca, con le rispettive strutture laboratoriali e con un preciso perimetro organizzativo e logistico in termini di spazi, strumentazioni, personale, governance scientifica e tecnologica;
b) soggetti di natura pubblica, privata o mista, dotati di autonomia giuridica, impegnati in attività di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, a partire dalle piattaforme tecnologiche promosse dalla Regione e dai centri di trasferimento tecnologico legati al sistema regionale.
3. Tali strutture possono anche rientrare, a seconda dei rispettivi statuti e istituzioni di appartenenza, nell'ambito degli organismi di ricerca, delle infrastrutture di ricerca o delle infrastrutture tecnologiche sulla base della vigente disciplina europea sugli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo.
4. La Regione promuove l'eventuale aggregazione di queste strutture in uno specifico sito o in una rete coordinata di siti e di soggetti, pubblici e privati insieme ad altri soggetti tra cui start-up innovative, PMI innovative, laboratori di grandi imprese, digital innovation hubs, se finalizzata alla cooperazione e creazione di reti, alla condivisione di strutture, alla diffusione delle informazioni, allo scambio di conoscenze e competenze tra le imprese e con altri organismi, venendo a costituire un "polo di innovazione". L'aggregazione può essere identificata anche come "polo di innovazione digitale" ai sensi europei se individuata a seguito di un processo di designazione o di selezione nell'ambito di una procedura aperta e competitiva valida a livello regionale, nazionale o europeo come previsto dal Programma Europa Digitale.
5. Le strutture di cui al comma 2, devono essere identificate per le specifiche risorse, competenze e conoscenze, quali, specifiche discipline scientifiche, strumentazioni, metodologie, applicazioni tecnologiche, che sono in grado di mettere a disposizione del sistema delle imprese. Esse devono dichiarare di adottare e rispettare i seguenti requisiti organizzativi:
a) avere stabilito modalità per la gestione dei rapporti con le imprese e gli altri potenziali interlocutori esterni in termini di ricerca collaborativa, consulenza tecnologica, servizi per l'innovazione;
b) avere un piano per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per i quali stabilire specifiche strategie di valorizzazione e sfruttamento;
c) avere adottato un regolamento e tariffario per l'accesso delle imprese e di altri soggetti esterni all'utilizzo alle strumentazioni tecnico-scientifiche e di prova;
d) assicurare lo svolgimento delle attività di divulgazione, dimostrazione, analisi di fattibilità industriale, formazione e affiancamento ai tecnici delle imprese;
e) avere una sede operativa riconoscibile, un proprio sito web, personale dedicato;
f) indicare il/i responsabile/i scientifico/i.
6. L'adesione si basa su autocandidature che documentano i requisiti richiesti.
7. Le strutture, nel rispetto della disciplina europea, devono tenere una contabilità separata tra le attività di ricerca libera o finanziata nell'ambito di programmi di ricerca europei o nazionali e le attività rivolte direttamente alle imprese.
8. Le strutture, per rimanere nella Rete, sono impegnate a realizzare annualmente almeno il 20 per cento del proprio volume di attività o fatturato direttamente a favore delle imprese. A tal fine devono presentare alla Regione un report annuale su modulistica predisposta dagli uffici regionali, sottoposto all'esame di un revisore indipendente. Il mancato rispetto dei requisiti per due anni consecutivi determina la cancellazione della struttura dalla Rete.
9. L'elenco delle strutture sarà reso visibile sul sito www.marcheinnovazione.it.
1. Per migliorare la competitività delle filiere, la Regione promuove lo sviluppo di progetti realizzati da reti di imprese per consentire la costruzione di sinergie, la messa in comune di funzioni complesse che coinvolgono più soggetti della filiera, l'interscambio di competenze e conoscenze. Le reti, organizzate nella forma di contratti di rete, possono avere carattere:
a) verticale, allo scopo di migliorare e rendere più efficienti i rapporti di filiera;
b) orizzontale, per ottenere sinergie in termini di gamma dei prodotti o servizi offerti sul mercato;
c) trasversale, per affrontare tematiche di interesse comune.
2. Le reti possono riguardare prioritariamente lo sviluppo comune di una o più delle seguenti attività:
a) design, progettazione e ricerca;
b) logistica;
c) commercializzazione, distribuzione, esportazione;
d) assistenza e servizi post vendita;
e) comunicazione e marketing;
f) interconnessione digitale e sviluppo di banche dati;
g) certificazione e definizione di standard di sostenibilità;
h) sviluppo di sistemi produttivi basati sui principi dell'economia circolare;
i) servizi comuni in ambito energetico e ambientale;
j) rating di filiera per il mercato creditizio e finanziario.
3. In coerenza con le caratteristiche e le finalità del progetto, nella rete possono essere coinvolti anche liberi professionisti, singoli o in forma associata, iscritti agli ordini professionali o rientranti nelle associazioni professionali di cui alla legge 4/2013.
4. In sede di prima attuazione, gli interventi di questo articolo sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 15 già iscritte a carico della Missione 14, Programma 3, Titolo 2 del bilancio vigente.
5. Gli interventi di questo articolo possono essere finanziati anche mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale promuove, inoltre, in accordo con le organizzazioni imprenditoriali, professionali e sindacali, nonché con le istituzioni della ricerca e dell'alta formazione, in primis le Università, programmi e iniziative per favorire il rafforzamento dell'ecosistema e della competitività delle imprese e delle filiere, attraverso il sostegno ai seguenti principali interventi:
a) progetti di ricerca, sviluppo e innovazione realizzati dalle imprese singolarmente o in rete, anche con il contributo delle Università, dei centri di ricerca e degli altri organismi di ricerca e il coinvolgimento di giovani laureati;
b) progetti per l'innovazione e la diversificazione di prodotto o servizio delle PMI, attraverso il ricorso a competenze e servizi esterni nel campo della ricerca scientifica e tecnologica e di altri servizi per l'innovazione, quali servizi digitali, design e servizi legati alle competenze artistiche e umanistiche;
c) progetti di ricerca industriale realizzati dalle strutture della rete di cui all'articolo 4, con eventuale partecipazione di altre strutture delle Università e dei centri, organismi, infrastrutture di ricerca anche extraregionali, finalizzati allo sviluppo di soluzioni abilitanti per le imprese, da mettere a disposizione attraverso laboratori dimostrativi;
d) iniziative per il trasferimento e per la diffusione delle conoscenze tecnologiche e dei risultati della ricerca, inclusi percorsi di formazione finalizzati a consolidare i processi di innovazione;
e) istituzione di un comitato di valutazione e mentoring dei progetti.
2. Gli interventi previsti da questo articolo e specificati agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 possono essere finanziati mediante le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e di eventuali soggetti terzi e le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili da iscrivere a carico delle missioni e dei programmi dei singoli settori di intervento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
1. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 6, la Regione, per rafforzare il contenuto tecnologico e le potenzialità innovative delle imprese e delle filiere, sostiene, ai sensi della lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 6, progetti di ricerca e sviluppo finalizzati all'innovazione tecnologica realizzati dalle imprese in forma singola o associata, prioritariamente operanti negli ambiti produttivi definiti dalla Strategia regionale di Specializzazione Intelligente, e che prevedano:
a) la compresenza di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;
b) il coinvolgimento di nuovo personale laureato o altamente qualificato in materie coerenti con i temi dei progetti proposti;
c) una collaborazione strutturata con le strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico di cui all'articolo 4 e con altre strutture di ricerca regionali, extraregionali ed estere;
d) la previsione della realizzazione di un prototipo (o formula, o algoritmo, o modello) industrializzabile e, se del caso, registrabile come brevetto industriale nazionale o sovranazionale, o altra forma di tutela della proprietà intellettuale, purché finalizzata a consentirne il proprio pieno sfruttamento a livello produttivo sul territorio regionale.
1. La Regione sostiene, inoltre, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, la realizzazione di progetti per l'innovazione di prodotto o di servizio da parte delle piccole e medie imprese e delle microimprese, volti a favorire la diversificazione produttiva, anche attraverso l'utilizzo di risorse e competenze esterne e servizi nel campo delle tecnologie applicate, delle tecnologie digitali, dell'ingegneria, del design e delle discipline artistiche, del marketing e della comunicazione, delle scienze sociali e umane applicate, della tutela dei diritti di proprietà intellettuale, oltre che di ogni altra competenza professionale rilevante ai fini dell'innovazione.
1. Per promuovere un avanzamento delle conoscenze, la connessione con le principali traiettorie di innovazione tecnologica a livello internazionale, l'esplorazione di nuove soluzioni tecnologiche abilitanti e di nuove traiettorie di sviluppo per il rinnovamento del sistema produttivo, la Regione, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 6, anche facendo ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali, promuove la realizzazione di progetti strategici di ricerca rivolti all'avanzamento tecnologico delle principali filiere produttive della Regione, a partire da quelle identificate nella Strategia regionale di Specializzazione Intelligente. Obiettivo dei progetti è quello di sviluppare soluzioni innovative abilitanti e apportare il contributo delle tecnologie e delle discipline scientifiche avanzate alla concezione innovativa dei prodotti e dei servizi, dei processi produttivi e dei modelli organizzativi del sistema regionale, da mettere a disposizione delle imprese. I progetti devono prevedere:
a) la partecipazione di uno o più soggetti appartenenti alla rete di cui all'articolo 4, anche con la collaborazione con altri centri, Università, enti di ricerca regionali ed extra-regionali, eventuali altri stakeholders, se utili ad un migliore sviluppo e finalizzazione del progetto (ospedali, musei, altre istituzioni pubbliche, enti del terzo settore, ecc.);
b) il coinvolgimento di imprese disponibili a collaborare e a verificare le prime applicazioni industriali dei risultati;
c) l'impiego di giovani ricercatori.
2. I progetti devono basarsi sulla individuazione di ambiti di interesse presenti o potenziali delle filiere produttive e devono prevedere, ai fini della valorizzazione industriale, lo svolgimento, a seconda delle caratteristiche dei progetti, dei seguenti sviluppi:
a) la realizzazione di laboratori dimostrativi e di disseminazione per le imprese, inclusa l'attivazione di impianti pilota;
b) l'elaborazione di studi di prefattibilità industriale verificati con le imprese;
c) la promozione e commercializzazione dei risultati per l'applicazione industriale nelle imprese.
3. Nel rispetto dei diritti di proprietà industriale dei risultati, le imprese coinvolte nel progetto, in collaborazione con gli altri soggetti partecipanti al progetto o con singoli ricercatori coinvolti, possono anche costituire o promuovere la costituzione di una o più nuove imprese basate sullo sviluppo dei risultati.
4. I servizi di consulenza per specifici progetti di industrializzazione devono essere forniti dai partner del progetto a prezzi di mercato. I benefici sono regolati sulla base dell'accordo di gestione dei diritti di proprietà intellettuale tra i partner stessi.
5. I progetti possono anche essere collegati a progetti finanziati dal Programma europeo Horizon Europe e altri programmi di ricerca e innovazione finanziati da soggetti pubblici e privati, che vedono la partecipazione di imprese o strutture di ricerca regionali. Il collegamento può essere costituito da un progetto sinergico e parallelo maggiormente rivolto alle imprese regionali, o da un progetto che riguarda una specifica ricaduta applicativa a partire dai risultati di un progetto Horizon già concluso.
1. Per accelerare la circolazione delle conoscenze e la consapevolezza delle opportunità tecnologiche e di innovazione, specialmente alle piccole e medie imprese e alle microimprese, la Regione promuove, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6, iniziative finalizzate alla familiarizzazione con le soluzioni tecnologiche applicabili all'attività delle imprese, a partire da quelle sviluppate con i progetti di cui all'articolo 9 o con altri progetti di ricerca. In particolare, le conoscenze e le possibili soluzioni applicabili possono afferire alle tecnologie digitali, alle varie tecnologie abilitanti collegate alle scienze, a nuovi concetti di prodotto o servizio collegati al design.
2. Alle iniziative possono aderire, anche in collaborazione tra loro, le organizzazioni di filiera di cui all'articolo 3, centri di trasferimento tecnologico e digital innovation hubs, le organizzazioni imprenditoriali, uffici per il trasferimento tecnologico delle Università.
1. La Regione, per l'attuazione degli strumenti di sostegno alle imprese e alle strutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico di cui a questa legge, opera attraverso procedure valutative a graduatoria o a sportello. La procedura valutativa, nei casi di progetti di particolare rilevanza e impatto economico territoriale, può essere seguita, per i progetti selezionati, da una fase negoziale, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. I progetti di cui all'articolo 9 possono essere realizzati anche attraverso il ricorso allo strumento degli appalti pre-commerciali.
2. I contributi vengono concessi in coerenza con la disciplina europea vigente per gli aiuti di Stato a seconda dei progetti e con il vigente regolamento de minimis.
3. Beneficiari degli interventi regionali possono essere imprese, strutture di ricerca appartenenti alla rete di cui all'articolo 4, Università e centri di ricerca, digital innovation hubs, le organizzazioni di filiera di cui all'articolo 3.
1. La selezione dei progetti finanziabili è effettuata da un Comitato di valutazione composto, nel rispetto del principio di parità di genere, da un massimo di cinque membri in maggioranza esterni e di comprovata competenza ed esperienza scientifica, tecnologica e industriale e in carica di norma per tre anni. Almeno due dei membri, tra cui il Presidente, devono rientrare nell'elenco dei valutatori accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o nell'elenco dei valutatori dei progetti europei. Essi devono garantire l'assenza di conflitti di interesse rispetto ai soggetti che hanno presentato proposte progettuali e richiesta di contributo.
2. Il Comitato può avvalersi di pareri tecnico-scientifici da parte di esperti esterni di comprovata competenza specialistica nei settori e/o nelle tematiche tecnologiche specifiche che possono presentarsi nelle proposte progettuali da esaminare. Gli esperti devono rientrare nell'elenco dei valutatori accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca o nell'elenco dei valutatori dei progetti europei.
3. Il Comitato di valutazione, su richiesta del dirigente competente, può anche:
a) rideterminare i piani di spesa presentati nelle proposte;
b) partecipare, anche delegando uno dei suoi membri, alle eventuali fasi negoziali del processo valutativo a fianco ai rappresentanti della Regione;
c) svolgere attività di valutazione intermedia e di mentoring;
d) valutare gli esiti finali dei progetti;
e) trasmettere al servizio competente proposte migliorative per i successivi interventi regionali.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri di selezione dei membri e le modalità di funzionamento del Comitato.
1. La Giunta regionale, nell'applicazione delle misure previste da questa legge, attiva le opportune consultazioni con il partenariato economico e sociale e della ricerca, nelle forme previste dalla normativa regionale o, a seconda delle fonti finanziarie attivate, nell'ambito degli organismi previsti dai vari programmi.
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni intraprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta le azioni e gli interventi attivati, indicando i progetti approvati, i beneficiari, le risorse impegnate e le altre azioni di supporto realizzate.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo i diversi stakeholders interessati.
4. Qualora entro il termine di cui al comma 2 la Giunta regionale non abbia proceduto all'attuazione di questo articolo ne riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale presentando una relazione che indichi le motivazioni del ritardo nell'attuazione nonché le difficoltà insorte.
5. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste da questo articolo.
1. Al finanziamento di questa legge concorrono risorse statali, regionali e risorse europee.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 5, con questa legge è autorizzata la spesa massima di euro 4.100.000,00 nel 2023 nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2.
3. All'attuazione degli interventi previsti dagli altri articoli di questa legge si provvede con le risorse provenienti dalle assegnazioni dell'Unione europea e dello Stato in quanto compatibili e con le ulteriori risorse regionali che si renderanno disponibili, da iscrivere a carico della Missione 14, Programma 3, dello stato di previsione della spesa nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli interventi di cui all'articolo 5.
5 La copertura degli oneri autorizzati al comma 2 è garantita dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e innovazione", Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
6. Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese relative agli interventi previsti da questa legge si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
7. Per effetto del comma 5 l'autorizzazione prevista nella Tabella E alla voce "contributi per investimenti relativi ad accordi di filiera" iscritta nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 03 "Ricerca e Innovazione", della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione Marche. (Legge di stabilità 2022)) è soppressa.
8. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 11, l.r. 16 giugno 2022, n. 13.
1. .....................................................................................
Nota relativa all'articolo 16
Il comma 1 abroga la l.r. 26 giugno 2008, n. 16.
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di questa legge continuano ad applicarsi le norme previgenti.