Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 aprile 2022, n. 8 |
Titolo: | Tutela e valorizzazione del cavallo del Catria |
Pubblicazione: | (B.U. 5 maggio 2022, n. 37) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | AGRICOLTURA E FORESTE |
Materia: | Prodotti e produttori agricoli - Produzione animale e vegetale |
Sommario
Art. 1 (Finalità e obiettivi)
Art. 2 (Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)
Art. 3 (Programmazione ed iniziative regionali)
Art. 4 (Interventi a favore delle persone con disabilità)
Art. 5 (Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Conservazione e diffusione del cavallo del Catria)
Art. 3 (Programmazione ed iniziative regionali)
Art. 4 (Interventi a favore delle persone con disabilità)
Art. 5 (Promozione dell'immagine del cavallo del Catria)
Art. 6 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione tutela e valorizza il cavallo del Catria, quale unica razza equina tipica marchigiana, originaria del Monte Catria e della dorsale appenninica circostante, anche al fine di sostenerne l'aumento della popolazione e il miglioramento della razza.
2. Per le finalità di questa legge è istituito un "Centro di monitoraggio e di valorizzazione della razza del cavallo del Catria", con sede presso il Comune di Cantiano.
3. La Giunta regionale, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del Centro di cui al comma 2.
1. La Regione promuove azioni volte alla conservazione e alla diffusione del cavallo del Catria, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole.
1. Gli interventi previsti da questa legge sono coordinati con quelli contenuti nel Piano settoriale di intervento previsto dalla legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano), in quanto compatibili.
2. Nell'ambito del piano triennale del turismo previsto dalla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), la Giunta regionale può prevedere interventi a sostegno dell'ippoturismo, della realizzazione di ippovie e delle attività sportive equestri che prevedono l'utilizzo del cavallo del Catria.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione relativo alla prima annualità del triennio di riferimento, previo confronto con le associazioni di allevatori della razza e con le organizzazioni professionali agricole e sentita la competente Commissione assembleare, approva il programma triennale di promozione del cavallo del Catria indicando, in particolare:
a) le azioni volte alla diffusione delle tradizioni popolari e culturali connesse con la valorizzazione del cavallo del Catria, con la conoscenza delle caratteristiche di questa razza, la sua promozione e la sua conservazione;
b) le iniziative in merito alla presenza a fiere di settore, a manifestazioni turistiche, sportive e di giochi storici;
c) le risorse disponibili e la relativa annualità di finanziamento.
Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 9, l.r. 13 dicembre 2023, n. 24.
1. La Regione promuove le attività di ippoterapia nelle aree e negli allevamenti della razza del cavallo del Catria, al fine del recupero e del sostegno terapico per soggetti diversamente abili o persone che beneficiano di questa particolare terapia.
1. La Giunta regionale individua il logo "Cavallo del Catria", disciplinandone l'assegnazione e l'utilizzo.
2. Presso la struttura regionale competente in materia di zootecnia è istituito l'elenco regionale degli allevatori del cavallo del Catria, facendo riferimento all'elenco detenuto dall'Associazione Nazionale Allevatori delle Razze Equine ed Asinine Italiane - ANAREAI, nonché di tutti i soggetti che utilizzano il logo di cui al comma 1 e degli operatori che conducono attività con il cavallo del Catria.
1. Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali ed europee in quanto compatibili.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
3. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 2 si provvede, per l'anno 2022, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3 bis. Per ciascuna annualità 2023 e 2024, è autorizzata la spesa di euro 12.000,00 a carico della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3 ter. Alla copertura delle spese autorizzate al comma 3 bis si provvede, per ciascuna annualità 2023 e 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 12, l.r. 4 ottobre 2022, n. 20.