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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 2022, n. 16
Titolo:Modifiche alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 18 (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilitŕ)
Pubblicazione:(B.U. 29 luglio 2022, n. 64)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. ......................................................................................
2. ......................................................................................
3. ......................................................................................
4. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 1
Il comma 1 aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 6, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 2 aggiunge la lettera a bis) al comma 3 dell'art. 6, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 3 aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 6, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.
Il comma 4 aggiunge i commi 5 bis e 5 ter all'art. 6, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.



1. ......................................................................................

Nota relativa all'articolo 2
Il comma 1 aggiunge l'art. 6 bis, l.r. 4 giugno 1996, n. 18.


1. La prima riunione della Consulta, come integrata dall'articolo 1 di questa legge, è convocata entro il 31 ottobre 2022.
2. Il dipendente regionale che svolge le funzioni di segreteria della Consulta è individuato entro venti giorni dall'entrata in vigore di questa legge.
3. La prima conferenza regionale sullo stato dei servizi per la disabilità è indetta entro il 30 aprile 2023.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge sono autorizzate per l'anno 2022 la spesa di 9.000,00 euro e per ciascuno degli anni 2023 e 2024 la spesa di 40.000,00 euro.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico della Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 1 (Fondo di riserva), ed equivalente incremento dello stanziamento iscritto a carico della Missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), Programma 2 (Interventi per la disabilità), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.