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Atto:LEGGE REGIONALE 25 settembre 2023, n. 14
Titolo:Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano
Pubblicazione:(B.U. 5 ottobre 2023, n. 86)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Minori, anziani, inabili e tossicodipendenti

Sommario





1. La Regione, riconoscendo l'alto valore sociale dell'anziano, istituisce il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane e la Giornata regionale dell'anziano.
2. La Giunta regionale promuove, previo parere della Commissione assembleare competente, iniziative idonee a prevenire e contrastare i reati ai danni della popolazione anziana e ad informare i cittadini interessati rispetto al sistema di servizi di assistenza pubblici ed alle possibilità di intervento.


1. La Regione promuove e sostiene su tutto il territorio regionale la presenza e le attività di Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode, con particolare riferimento alla erogazione di servizi informativi, di prevenzione, di ascolto, assistenza e sostegno psicologico.
2. Le prestazioni sono rese a titolo gratuito e le strutture devono garantire anonimato e segretezza.
3. Gli sportelli antitruffa possono essere dotati di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità, adeguatamente pubblicizzati.


1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il mese per la prevenzione e per il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane individuato nel mese di ottobre di ogni anno e la Giornata regionale dell'anziano fissata per il giorno 2 dello stesso mese.


1. Nel mese di ottobre la Regione promuove iniziative volte alla prevenzione e al contrasto dei reati che colpiscono la popolazione anziana con riferimento ai reati contro il patrimonio mediante frode sensibilizzando anche gli enti locali a realizzare attività formative, informative e culturali sul territorio.
2. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative idonee alla celebrazione della Giornata dell'anziano.


1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata, per l'anno 2023, la spesa massima di euro 9.000,00 e, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa massima di euro 10.000,00 in apposito capitolo denominato "Mese e giornata regionale dell'anziano", a carico della Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.
2. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2023 mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
b) per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
c) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.