Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 30 novembre 2023, n. 20 |
Titolo: | Disciplina del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale in attuazione dell’articolo 28 bis dello Statuto |
Pubblicazione: | (B.U. 30 novembre 2023, n. 104) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
Art. 1 (Nomina del Sottosegretario)
Art. 2 (Trattamento economico e norme applicabili)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Trattamento economico e norme applicabili)
Art. 3 (Disposizioni finanziarie)
Art. 4 (Dichiarazione d'urgenza)
1. In attuazione dell'articolo 28 bis della legge statutaria 8 marzo 2005 n. 1 (Statuto della Regione Marche), il Presidente della Giunta regionale può nominare il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, d'ora in avanti Sottosegretario, scegliendolo anche al di fuori dei componenti del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.
2. Il Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale deve essere in possesso, ai fini della nomina e per la durata della carica, dei requisiti necessari per essere candidato al Consiglio-Assemblea legislativa regionale e non trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i consiglieri regionali.
3. La durata della carica non può eccedere quella della legislatura. La nomina può essere revocata prima della scadenza.
1. Il Sottosegretario appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale mantiene il trattamento economico già percepito in qualità di consigliere, senza indennità aggiuntive.
2. Al Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale spettano, dalla data di nomina e per la durata della carica, una indennità onnicomprensiva mensile pari al 75 per cento dell'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali), nonché i rimborsi spese per missione di cui all'articolo 5 della medesima l.r. 23/1995, senza ulteriori indennità o rimborsi.
3. Per quanto non previsto da questa legge, al Sottosegretario non appartenente al Consiglio-Assemblea legislativa regionale si applica l'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 23 (Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali). Al medesimo si applicano, altresì, le disposizioni di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 41 (Norme per la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale dei componenti gli organi della regione, dei titolari di cariche in istituti regionali di garanzia e di cariche direttive in enti o società).
1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025, la spesa massima complessiva di euro 133.000,00, come di seguito specificato:
a) euro 11.000,00 nell'anno 2023;
b) euro 61.000,00 nell'anno 2024;
c) euro 61.000,00 nell'anno 2025.
2. La copertura della spesa autorizzata dal comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2023-2025 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", Titolo 1.
3. Per gli anni successivi, la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.