Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 25 gennaio 2024, n. 1 |
Titolo: | Celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524–2024) |
Pubblicazione: | (B.U. 8 febbraio 2024, n. 11) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’ |
Settore: | BENI E ATTIVITA’ CULTURALI |
Materia: | Attivitŕ culturali – Celebrazioni |
Sommario
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Comitato promotore)
Art. 4 (Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
Art. 2 (Interventi)
Art. 3 (Comitato promotore)
Art. 4 (Adempimenti della Giunta regionale e composizione del Comitato)
Art. 5 (Disposizioni finanziarie)
1. La Regione, nell'ambito delle attività di promozione della conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia e nella cultura del territorio, attiva iniziative per le celebrazioni del V Centenario della nascita di Andrea Bacci (1524-2024), quale figura di riferimento della regione Marche.
1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:
a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni di promozione di carattere scientifico, culturale, espositivo e gastronomico volte a promuovere la regione Marche attraverso la figura di Andrea Bacci;
b) iniziative ritenute opportune per il conseguimento delle finalità di questa legge.
2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.
1. La Regione promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del V centenario dalla nascita di Andrea Bacci per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale;
b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.
2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente eletto tra i membri del Comitato promotore nella prima seduta;
b) da un Consigliere regionale;
c) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
d) dal Sindaco e dall'assessore alla cultura della città di Sant'Elpidio a Mare;
e) dai Sindaci degli eventuali Comuni coinvolti;
f) dal Presidente dell'Accademia Elpidiana di studi storici;
g) dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che concorrono alla realizzazione della celebrazione.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 15.000,00 iscritta nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2024 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026;
b) per l'anno 2025 mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
3. L'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 44 (Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali") contenuta, per l'anno 2025, nella Missione 09, Programma 05 della Tabella A - Allegato 15 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), è conseguentemente ridotta di euro 15.000,00.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.