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Atto:LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2024, n. 2
Titolo:Celebrazioni dell’illustre ordine dei Frati Cappuccini quale patrimonio religioso e culturale della regione Marche e del mondo in vista dei Cinquecento anni dalla nascita (1528–2028)
Pubblicazione:(B.U. 22 febbraio 2024, n. 2)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione, nel più ampio quadro di iniziative volte a promuovere la conoscenza di illustri personalità che hanno svolto un ruolo di primo piano nella storia, nell'arte e nella cultura del territorio, attiva iniziative per la preparazione delle celebrazioni del Cinquecentesimo anniversario della fondazione (1528-2028), dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione sostiene:
a) iniziative, incontri, eventi, manifestazioni in onore dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini nel territorio marchigiano;
b) iniziative per l'accoglienza.

2. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato di cui all'articolo 3, determina i criteri e le modalità per il finanziamento delle iniziative e approva il programma degli interventi da finanziare.


1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la costituzione di un Comitato promotore delle celebrazioni del cinquecentesimo anno dalla fondazione dell'ordine dei Frati Minori Cappuccini (1528-2028), per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) elaborare un programma e un piano di iniziative culturali, comprendenti attività espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi, da attuarsi in una prospettiva regionale e nazionale;
b) predisporre e coordinare programmi intesi a favorire percorsi culturali, processi di sviluppo turistico-culturale, nonché attività ed azioni comuni di valorizzazione connesse alle celebrazioni attraverso il coinvolgimento di enti ed istituzioni pubblici e privati.

2. Il Comitato è composto:
a) dal Presidente della Giunta o assessore alla cultura da lui delegato, che lo presiede;
b) da un consigliere regionale in rappresentanza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale delle Marche;
c) da un dirigente competente in materia di beni e attività culturali o suo delegato;
d) dal direttore del dipartimento sviluppo economico;
e) dai rettori delle università marchigiane o loro delegati.

3. Alle riunioni del Comitato può partecipare in qualità di invitato permanente il Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio delle Marche o suo delegato.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.


1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede agli adempimenti necessari alla costituzione del Comitato indicato all'articolo 3.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, la spesa di euro 20.000,00 iscritta nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.
2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede:
a) per l'anno 2024, mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024/2026;
b) per l'anno 2025, mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026.

3. L'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 12 aprile 1995, n. 44 (Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali") contenuta, per l'anno 2025, nella Missione 09, Programma 05 della Tabella A - Allegato 15 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 26 (Bilancio di previsione 2024/2026), è conseguentemente ridotta di euro 20.000,00.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.