Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 28 febbraio 2024, n. 3
Titolo:Norme per il sostegno dell’informazione locale
Pubblicazione:(B.U. 7 marzo 2024, n. 20)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Materia:Editoria – Telecomunicazione

Sommario





1. La Regione, con questa legge, sostiene l'informazione locale e, nel rispetto delle norme comunitarie e statali in materia, valorizza le iniziative dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, delle emittenti radiofoniche e dei soggetti esercenti l'editoria elettronica operanti in ambito regionale, al fine di:
a) promuovere la conoscenza, da parte dei cittadini, dell'attività svolta dalla Regione;
b) favorire la diffusione della cultura regionale e la divulgazione delle notizie di interesse per la comunità marchigiana;
c) preservare il pluralismo, la libertà, l'indipendenza e la completezza di informazione;
d) scongiurare l'impoverimento del panorama informativo locale e salvaguardare i livelli occupazionali favorendo l'occupazione non precaria;
e) sostenere gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione.



1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti, operanti in ambito regionale, che svolgono attività di informazione locale, per iniziative rivolte:
a) alla promozione dell'immagine della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della cultura e della storia marchigiana;
b) all'informazione giornalistica;
c) alla fruibilità in logica multicanale dei prodotti radiotelevisivi ed editoriali;
d) all'accessibilità delle informazioni da parte delle persone con disabilità;
e) alla realizzazione di nuovi progetti editoriali e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale;
f) alla sensibilizzazione dei cittadini sui temi del rispetto della legalità, dell'ambiente e della parità di genere tra uomo e donna;
g) alla formazione, alla stabilizzazione e all'incremento del personale.

2. La Regione concede inoltre ai soggetti di cui al comma 1 contributi per investimenti destinati:
a) alla digitalizzazione;
b) alla modernizzazione degli impianti e dei sistemi di produzione.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 8, l.r. 31 luglio 2024, n. 16.


1. Sono destinatari degli interventi di cui all'articolo 2 i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, le emittenti radiofoniche e i soggetti esercenti l'editoria elettronica, operanti nel territorio regionale, che producono informazione locale e sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sede legale nelle Marche;
b) iscrizione da almeno due anni al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
c) registrazione presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa);
d) presenza in redazione di almeno un giornalista, professionista o pubblicista, iscritto all'Albo dei giornalisti;
e) applicazione ai propri dipendenti giornalisti e non giornalisti dei contratti collettivi nazionali di lavoro della rispettiva categoria;
f) regolarità nel pagamento degli stipendi e nel versamento degli oneri contributivi;
g) rispetto degli adempimenti previsti dalle norme sulla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

2. Sono, in ogni caso, esclusi dai contributi di cui a questa legge i soggetti riconducibili a partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali, professionali e di categoria secondo la normativa vigente.


1. Le modalità di attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 sono stabilite annualmente dalla Giunta regionale, entro il mese di febbraio di ogni anno, previo parere del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla legge regionale 27 marzo 2001, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM)) e previo parere della Commissione assembleare competente.
2. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili e definisce la procedura per l'assegnazione dei contributi, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 3.


1. I contributi di cui a questa legge sono concessi nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti di Stato.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale valuta i risultati e l'efficacia degli interventi disciplinati da questa legge. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla Commissione assembleare competente una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione di questa legge;
b) le risorse stanziate e l'importo dei contributi concessi, distinti per tipologia e beneficiari;
c) i risultati conseguiti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

2. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026, la spesa massima complessiva di euro 1.200.000,00, come di seguito specificato:
a) euro 400.000,00 nell'anno 2024, di cui 280.000,00 al Titolo 1 e 120.000,00 al Titolo 2;
b) euro 400.000,00 nell'anno 2025, di cui 280.000,00 al Titolo 1 e 120.000,00 al Titolo 2;
c) euro 400.000,00 nell'anno 2026, di cui 280.000,00 al Titolo 1 e 120.000,00 al Titolo 2.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2024-2026 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", come di seguito specificato:
a) per l'anno 2024: euro 280.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 120.000,00 a carico del Titolo 2;
b) per l'anno 2025: euro 280.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 120.000,00 a carico del Titolo 2;
c) per l'anno 2026: euro 280.000,00 a carico del Titolo 1 ed euro 120.000,00 a carico del Titolo 2.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa iscritte a carico delle voci "Contributi per il sostegno dell'informazione locale" e "Contributi per spese di investimento a sostegno dell'informazione locale", nella Missione 01, Programma 01, della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)) sono azzerate.
4. Per gli esercizi successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.


1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.


1. .....................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 abroga la l.r. 6 agosto 1997, n. 51.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.