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Atto:LEGGE REGIONALE 21 marzo 2024, n. 4
Titolo:

Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici

Pubblicazione:(B.U. 28 marzo 2024, n. 28)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:ENERGIA
Materia:Disposizioni generali
Note:

Titolo così sostituito dall'art, 1, l.r. 22 maggio 2024, n. 11.
Il testo storico del titolo di questa legge regionale è il seguente: "Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione degli articoli 9, terzo comma, 41, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione".


Sommario





1. La Regione, consapevole che il territorio regionale è caratterizzato da un numero consistente di siti ed ecosistemi che costituiscono punti di eccellenza ambientale, per garantire la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo della decarbonizzazione al 2050 e della riduzione della dipendenza energetica, in conformità al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), al fine di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile, individua aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
2. Le norme di questa legge si applicano nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 199/2021 agli impianti fotovoltaici, agrivoltaici e flottanti o galleggianti, come definiti dalla normativa statale vigente in materia.
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è effettuata attraverso un contemperamento degli interessi coinvolti dalla realizzazione degli impianti di cui al comma 2, in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, come definiti nel Piano nazionale integrato per l'energia ed il clima (PNIEC) e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia, con i valori di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità, e in coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo zero entro il 2050 e della lotta ai cambiamenti climatici e con gli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica regionale.


1. Costituiscono indicatori di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici e delle relative infrastrutture di connessione alla rete ai sensi dell'articolo 1 nonché di sistemi di accumulo le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, individuate o individuabili in base ai seguenti ambiti di tutela:
a) siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO;
b) aree, immobili e beni di notevole interesse culturale di cui alla parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) aree ed immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 del d.lgs. 42/2004;
d) zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica, ad esclusione dei centri e nuclei storici per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
e) zone situate in prossimità di parchi archeologici, di aree soggette a scavi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
f) aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette ad esclusione:
1) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp, delle aree parco B e C;
2) per gli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp, delle aree parco D;
g) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;
h) aree importanti per uccelli e biodiversità (Important Bird and Biodiversity Area) e aree importanti per uccelli (Important Bird Area);
i) aree non comprese in quelle di cui alle lettere da a) ad h) che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità:
1) fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 200 KWp;
2) istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta regionale, ad esclusione delle aree di cui alla lettera f) per gli impianti ivi indicati;
3) aree di connessione e continuità ecologico funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali;
4) (abrogato);
5) aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette;
6) aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle direttive comunitarie (2009/147/CE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
l) aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., DE.CO, produzioni tradizionali), e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 12 del d.lgs. 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp;
m) (abrogata)
n) aree tutelate per legge individuate ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti;
o) (abrogata)
p) (abrogata)
q) aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 2009/147/CE (Zone di Protezione Speciale), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), ad esclusione degli impianti con potenza uguale o inferiore a 20 KWp.


Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 2, l.r. 22 maggio 2024, n. 11.


1. Le istanze di insediamento di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 1, tenuto conto degli indicatori di cui all'articolo 2, sono valutate dagli enti competenti con riferimento alla tipologia degli stessi impianti, alle soluzioni progettuali proposte, ai limiti di potenza, alle scelte di localizzazione, anche in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili come definiti nel PNIEC e nella normativa pianificatoria vincolante dell'Unione europea e statale in materia di energia.
2. Al fine di preservare il suolo agricolo costituisce altresì parametro per l'insediamento nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali di impianti fotovoltaici con moduli posizionati a terra, con potenza uguale o superiore ad 1 MWp, il vincolo di asservimento tra l'area occupata dall'impianto e altre zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali per una superficie pari almeno a 10 volte la medesima area.
3. Ai fini di questa legge per asservimento si intende il vincolo pertinenziale tra zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali e l'area su cui insiste l'impianto fotovoltaico; il relativo vincolo, di durata pari alla durata dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, è reso pubblico mediante trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.
4. Per gli impianti agrivoltaici i richiedenti corredano il progetto dell'impianto con una relazione agronomica, asseverata da tecnico abilitato, e con la previsione di un sistema di monitoraggio ai fini della verifica e dell'attestazione della continuità dell'attività agricola o pastorale sull'area interessata.
5. Ai fini di questa legge per relazione agronomica si intende la relazione specialistica, asseverata da tecnico abilitato, che persegue l'obiettivo di descrivere, sia prima che dopo la realizzazione dell'impianto, l'uso agricolo del suolo, la sua produttività, le rotazioni colturali, le dotazioni irrigue e la capacità di fornire reddito agrario nell'arco temporale interessato dall'impianto nonché il mantenimento dell'indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo di valore economico più elevato.

Nota relativa all'articolo 3
Così modificato dall'art. 3, l.r. 22 maggio 2024, n. 11.


1. Costituiscono aree con indicatori di idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici:
a) le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, incluse quelle dismesse;
b) i terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;
c) le superfici di tutte le strutture edificate, compresi capannoni industriali e parcheggi;
d) le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate, abbandonate o in condizioni di degrado ambientale;
e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto;
f) i siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo della lettera a) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021.

2. Alle aree di cui al comma 1 nonché a quelle previste alla lettera c ter) del comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021 non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 3.
3. (Abrogato)

Nota relativa all'articolo 4
Così modificato dall'art. 4, l.r. 22 maggio 2024, n. 11.


1. La Giunta regionale provvede ad istituire e ad aggiornare uno specifico registro delle superfici interessate alla realizzazione degli impianti fotovoltaici e dei terreni in zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali ed oggetto di asservimento.
2. Le Province e i Comuni, con le modalità definite dalla Giunta regionale, sono tenuti a trasmettere le autorizzazioni e le comunicazioni di competenza, relative alla installazione degli impianti di cui a questa legge sul proprio territorio.


1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione di questa legge e valuta gli effetti prodotti, le modalità di attuazione e i risultati ottenuti in termini di progressivo conseguimento degli obiettivi di potenza di energia da fonti rinnovabili, assegnati alla Regione dalla normativa statale e come recepiti dal Piano regionale per l'energia e il clima, nonché dell'obiettivo di preservazione delle aree aventi valori primari da tutelare.
2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale rende conto al Consiglio-Assemblea legislativa regionale sullo stato di attuazione della legge predisponendo a cadenza biennale una relazione che riporti almeno il numero degli impianti autorizzati, con informazioni aggregate sulle tipologie, le soluzioni progettuali, la potenza e l'energia prodotta nonché, in relazione alle diverse tipologie di impianti, l'elaborazione di dati resi disponibili dai propri enti strumentali e in collaborazione con enti di ricerca, anche con riferimento agli effetti sul suolo utilizzato.
3. La relazione di cui al comma 2 viene resa pubblica a cura del Consiglio-Assemblea legislativa regionale.


1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.