Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 27 marzo 2024, n. 6 |
Titolo: | Promozione e valorizzazione delle ricette e dei menů della cucina marchigiana |
Pubblicazione: | (B.U. 4 aprile 2024, n. 30) |
Stato: | Vigente |
Tema: | SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE |
Settore: | TURISMO |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto e finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Registro)
Art. 4 (Istituzione del logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche)
Art. 5 (Commissione di valutazione)
Art. 6 (Interventi regionali)
Art. 7 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 8 (Sanzioni)
Art. 9 (Clausola valutativa)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Disposizioni finali)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Registro)
Art. 4 (Istituzione del logo e delle giornate enogastronomiche delle Marche)
Art. 5 (Commissione di valutazione)
Art. 6 (Interventi regionali)
Art. 7 (Funzioni della Giunta regionale)
Art. 8 (Sanzioni)
Art. 9 (Clausola valutativa)
Art. 10 (Disposizioni finanziarie)
Art. 11 (Disposizioni finali)
1. La Regione, in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) e delle leggi statali ed europee in materia, riconosce e valorizza la diffusione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana quale espressione del patrimonio enogastronomico, antropologico e culturale della comunità marchigiana, nonché quale strumento di valorizzazione del territorio anche in chiave culturale, turistica e di inclusione sociale.
2. La Regione, in particolare, riconosce e valorizza la diffusione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana al fine di:
a) sostenere e tutelare l'arte culinaria locale, supportando lo sviluppo della ristorazione di qualità e valorizzando i caratteri di unicità, distintività e autenticità;
b) favorire la valorizzazione delle peculiarità culinarie ai fini della promozione del territorio, le sue produzioni e il potenziamento dell'offerta di accoglienza turistico ricettiva, garantendo la tutela qualitativa del consumatore;
c) promuovere iniziative economiche, scientifiche e culturali per la valorizzazione dell'identità regionale, delle realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio e garanzia della qualità dell'offerta specifica dei singoli territori.
1. Ai fini del riconoscimento delle ricette e dei menù della cucina marchigiana, le specialità culinarie che nascono in specifiche aree geografiche del territorio regionale da ricette ed in presenza di schemi lavorativi tramandati sono quelle diffuse:
a) all'interno delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
b) nelle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e agrituristiche;
c) nei mercati, nelle fiere e nelle sagre;
d) nelle manifestazioni organizzate dalle associazioni o dagli enti del Terzo settore, dagli operatori enogastronomici e della somministrazione;
e) nell'ambito delle attività di istruzione e formazione professionale regionale;
f) negli esercizi commerciali ed artigianali.
2. Ai fini di questa legge per menù della cucina marchigiana si intende una proposta di cibi e bevande formata da almeno tre piatti compresi nel Registro di cui all'articolo 3. Il menù della cucina marchigiana deve essere proposto in modo distinto dal menù generico e deve essere esposto in almeno due lingue.
3. Ai fini di questa legge, per piatto si intende qualsiasi tipologia di elaborato o preparazione culinaria pronta per il consumo.
1. Ai fini di questa legge, è istituito il "Registro delle ricette della cucina marchigiana ".
2. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale della Regione.
3. In relazione agli adempimenti di cui al comma 2, si tiene conto anche di quanto previsto dalla legge regionale 30 luglio 2020, n. 36 (Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Tecnology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi).
1. La Regione istituisce un logo per contraddistinguere le ricette e i menù della cucina marchigiana.
2. L'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3 consente l'utilizzo del logo.
3. La Regione istituisce, inoltre, le giornate enogastronomiche e della cucina marchigiana stabilendo annualmente, nell'ambito del programma previsto all'articolo 6, le iniziative che prevedono in particolare eventi, pubblicazioni, campagne informative, mercati e fiere dei prodotti tipici.
4. L'utilizzo del logo è concesso anche alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 che propongono la cucina marchigiana fuori regione o in stati comunitari o esteri.
1. Con delibera di Giunta regionale è costituita la Commissione di valutazione per il riconoscimento delle specialità culinarie e delle ricette della cucina marchigiana e l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 3.
2. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 è a titolo gratuito.
1. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, sostiene la realizzazione e la promozione di azioni volte alla conoscenza e all'utilizzo, in particolare nel settore della ristorazione, delle ricette della cucina marchigiana iscritte nel Registro di cui all'articolo 3.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sentite le Pro Loco, le università marchigiane, le associazioni di operatori del settore enogastronomico, agricolo, turistico e della somministrazione, le realtà associative enogastronomiche operanti sul territorio e gli istituti alberghieri della regione e previo parere della competente Commissione assembleare predispone annualmente, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione, in collaborazione con le agenzie regionali e gli enti strumentali di regione Marche, un "Programma di sostegno delle ricette della cucina marchigiana ", con l'obiettivo di:
a) stimolare e sostenere specifici progetti finalizzati alla crescita della rete locale di attività di promozione delle "ricette della cucina marchigiana";
b) garantire la qualità dell'offerta, puntando alla massima tutela del consumatore, anche attraverso la piena collaborazione con gli organismi e le associazioni di tutela e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e ricette della cucina marchigiana presenti sul territorio;
c) contribuire all'individuazione di produzioni agroalimentari, peculiari e caratteristiche, valorizzando le lavorazioni e le confezioni che, per la loro rilevanza e particolarità, meritino il pieno recupero e l'inserimento nel Registro regionale delle ricette della cucina marchigiana;
d) raccordare le azioni di ricerca, promozione e marketing svolte dalla rete aderente al Registro con tutte le altre attività analoghe svolte dall'associazionismo che promuove la valorizzazione del territorio e cura la crescita dei valori identitari condivisi delle comunità locali;
e) inserire tutte le azioni promosse da questa legge nel contesto complessivo delle azioni di promozione e marketing svolte dalla Regione nel nuovo progetto di sviluppo regionale identitario e sostenibile.
1. La Giunta regionale stabilisce:
a) i criteri e le modalità di formazione, gestione ed aggiornamento del Registro di cui all'articolo 3;
b) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo, modalità di concessione e di utilizzo;
c) i contenuti del "Programma di sostegno delle ricette della cucina marchigiana";
d) i criteri, i destinatari e le modalità di concessione dei contributi per le azioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;
e) i requisiti dei piatti e delle ricette per l'iscrizione al Registro previsto all'articolo 3;
f) le funzioni e la composizione della Commissione di valutazione, garantendo la rappresentatività di ogni provincia.
1. L'utilizzo di un logo diverso da quello disciplinato all'articolo 4 ovvero l'uso del logo per contraddistinguere ricette non iscritte nel Registro previsto all'articolo 3 sono soggetti a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni a questa legge si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
1. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale controlla l'attuazione di questa legge e valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una relazione che descrive e documenta gli interventi attivati, i contributi concessi ed erogati, l'impatto degli interventi sul territorio interessato con particolare riferimento agli aspetti turistici e culturali.
1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi a carico della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato", Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2024/2026:
a) euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
b) euro 5.000,00 per l'anno 2026.
2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla riduzione delle risorse regionali iscritte nel bilancio di previsione 2024/2026, anni 2024, 2025 e 2026 a carico della Missione 14, Programma 01, Titolo 1.
3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa per gli anni 2024 e 2025 nella Missione 14, Programma 01, della Tabella E allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2024/2026 della Regione Marche (Legge di stabilità 2024)), sono azzerate.
4. Per gli anni successivi all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede:
a) in sede di prima applicazione, all'adozione del programma disciplinato all'articolo 6;
b) agli adempimenti di cui all'articolo 7.