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Atto:LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 22
Titolo:Bilancio di previsione 2025/2027
Pubblicazione:(B.U. 30 dicembre 2024, n. 126)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Stato di previsione delle entrate e delle spese)
Art. 2 ( Allegati al bilancio)
Art. 3 (Immobili ascritti al patrimonio disponibile)
Art. 4 (Disposizioni relative allo stato di previsione delle entrate)
Art. 5 (Disposizioni generali per la gestione degli stanziamenti dello stato di previsione delle spese)
Art. 6 (Disposizioni in merito alla quota vincolata del risultato di amministrazione presunto applicata al bilancio di previsione)
Art. 7 (Fondi di riserva)
Art. 8 (Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)
Art. 9 (Autorizzazione all'indebitamento per nuovi investimenti del triennio 2025/2027)
Art. 10 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l'emissione di prestiti obbligazionari)
Art. 11 (Variazioni di bilancio)
Art. 12 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati



1. Per l'esercizio finanziario 2025, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per euro 6.225.330.738,06 e di cassa per euro 9.293.182.721,20 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 6.225.330.738,06 e pagamenti per euro 8.778.925.735,84 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2026 sono previste entrate di competenza per euro 5.171.246.848,42 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 5.171.246.848,42 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2027 sono previste entrate di competenza per euro 4.987.778.102,72 e sono autorizzati impegni di spesa per euro 4.987.778.102,72 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati a questa legge.


1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) Prospetto delle entrate per titoli e tipologie (allegato 1);
b) Prospetto delle spese per missioni, programmi e titoli (allegato 2);
c) Riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 3);
d) Riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 4);
e) Riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 5);
f) Quadro generale riassuntivo (allegato 6);
g) Equilibri di bilancio (allegato 7);
h) Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (allegato 8);
i) Prospetti concernenti la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
j) Composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (allegato 10);
k) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato 11);
l) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);
m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);
n) Tabella dimostrativa del disavanzo presunto derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 14);
o) Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025/2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio - Tabella A (allegato 15);
p) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 16);
q) Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (allegato 17);
r) Elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione (allegato 18);
s) Nota integrativa (allegato 19);
t) Allegato di interesse del tesoriere (allegato 20).



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 bis della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), nell'Allegato 18 di questa legge è riportato l'elenco dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, redatto ai sensi dell'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli immobili di cui agli articoli 12 e 53 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), l'inclusione nel patrimonio disponibile produce effetto in esito allo svolgimento delle procedure previste dal medesimo Codice.


1. Sono autorizzati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione medesima, di ogni altra somma e provento dovuti per l'anno 2025, in relazione allo stato di previsione delle entrate. Sono altresì autorizzati gli accertamenti delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante per gli esercizi finanziari 2026 e 2027.


1. E' autorizzata l'assunzione di impegni di spesa per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027 entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione delle spese di cui all'articolo 1.
2. E' autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione delle spese per l'anno 2025 di cui all'articolo 1.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare gli atti necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla normativa statale vigente. A tal fine gli stanziamenti di spesa possono essere resi indisponibili a fini gestionali. Restano comunque garantiti gli stanziamenti necessari alla copertura delle obbligazioni giuridicamente perfezionate in scadenza e degli oneri inderogabili.
4. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A (Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2025/2027 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio), allegata a questa legge, nei limiti degli importi ivi indicati.


1. Per l'anno 2025 è autorizzato, ai sensi del comma 8 dell'articolo 42 e del paragrafo 9.2 dell'Allegato n.4/2 del "Principio contabile applicato della contabilità finanziaria" del d.lgs. 118/2011, l'utilizzo anticipato di una quota vincolata del risultato di amministrazione presunto del 2024 di cui all'Allegato 8 a questa legge, pari ad euro 36.590.072,84.
2. Le quote di avanzo vincolato relative alle economie al 31 dicembre 2024 derivanti dalle risorse programmate dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 20 (Misure straordinarie ed urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche) e dall'articolo 15 della legge regionale 2 dicembre 2021, n. 33 (Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative), sono iscritte, con questa legge, per euro 1.959.742,65 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 e per euro 2.291.972,05 a carico della Missione 7, Programma 1, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.


1. Ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie per euro 358.229,29 nell'annualità 2025, per euro 494.774,54 nell'annualità 2026 e per euro 352.478,15 nell'annualità 2027. Sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all'elenco "Spese obbligatorie" allegato a questa legge (Allegato 12).
2. Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione delle spese, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva", è iscritto il Fondo di riserva per le spese impreviste per euro 200.000,00 nell'annualità 2025, per euro 200.000,00 nell'annualità 2026 e per euro 200.000,00 nell'annualità 2027. L'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste è allegato a questa legge (Allegato 13).
3. Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 48 del d.lgs. 118/2011, nello stato di previsione della spesa, Missione 20, Programma 1 "Fondi di riserva" è iscritto il Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per complessivi euro 450.000.000,00 annualità 2025.
4. I fondi di riserva non sono utilizzabili per l'imputazione di atti di spesa.


1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 40 del d.lgs. 118/2011, è autorizzato per l'anno 2025 il ricorso al debito per far fronte a effettive esigenze di cassa a copertura del disavanzo di amministrazione relativo al debito autorizzato e non contratto per spesa di investimento per l'importo di euro 179.642.401,59, derivante dal risultato presunto di amministrazione dell'esercizio 2024 da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio 2025/2027, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024.
2. Con riferimento all'autorizzazione di cui al comma 1 sono rinnovate per l'esercizio 2025 le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2021 nell'importo di euro 12.591.536,90;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2023 nell'importo di euro 58.641.083,97;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell'anno 2024 nell'importo di euro 108.409.780,72.



1. Nel triennio 2025/2027 per la copertura degli interventi di investimento è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 443.381.832,47 di cui euro 194.719.110,45 nel 2025, euro 98.388.822,02 nel 2026 ed euro 150.273.900,00 nel 2027, nel rispetto della normativa statale vigente.


1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui, all'emissione di prestiti obbligazionari e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all'importo massimo di euro 623.024.234,06 nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l'esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui a questo comma.
2. L'onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell'ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.
3. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.


1. Le variazioni al bilancio di previsione, al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio gestionale sono apportate ai sensi e secondo le modalità previste dalle disposizioni del d.lgs. 118/2011.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con provvedimenti amministrativi da trasmettere al Consiglio - Assemblea legislativa regionale, le variazioni di cui al comma 1, ai sensi degli articoli 16, comma 1, e 51 del d.lgs. 118/2011.


1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2025.

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