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Atto:LEGGE REGIONALE 18 maggio 1979, n. 20
Titolo:Approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1979.
Pubblicazione:(B.u.r. 21 maggio 1979, n. 28)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Stato di previsione dell’entrata)
Art. 2 (Stato di previsione della spesa)
Art. 3 (Classificazione della spesa)
Art. 4 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 5 (Copertura del disavanzo)
Art. 6 (Pianificazione urbanistica degli enti locali)
Art. 7 (Porti di Fano e Senigallia)
Art. 8 (Albi provinciali degli autotrasportatori di merci)
Art. 9 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 10 (Formazione professionale)
Art. 11 (Adesione a organismi associativi)
Art. 12 (Incremento del patrimonio ittico)
Art. 13 (Tutela ambientale e sviluppo del patrimonio ittico)
Art. 14 (Finanziamento strutture ospedaliere)
Art. 15 (Finanziamento centro di immunologia clinica e tipizzazione tissutale)
Art. 16 (Dialisi domiciliare)
Art. 17 (Interventi a favore degli emigrati e immigrati)
Art. 18 (Fondo unico agli EELL per l’esercizio delle funzioni attribuite ai comuni dal DPR 616)
Art. 19 (Sviluppo della cooperazione e dell’assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 20 (Finanziamenti preammortamento)
Art. 21 (Fondo per il credito alle imprese artigiane)
Art. 22 (Contributi per credito d’esercizio alle aziende artigiane)
Art. 23 (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 24 (Propaganda turistica)
Art. 25 (Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)
Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)
Art. 27 (Fondo di riserva per le spese impreviste)
Art. 28 (Fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa)
Art. 29 (Fondi globali)
Art. 30 (Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato)
Art. 31 (Esercizio delle funzioni delegate)
Art. 32 (Iscrizione stanziamenti finalizzati)
Art. 33 (Applicazione di provvedimenti legislativi)
Art. 34 (Capitoli aggiunti)
Art. 35 (Protrazione del termine di chiusura dell’esercizio)
Art. 36 (Sistemazione contabile)
Art. 37 (Dichiarazione di urgenza)
Allegati



E’ approvato in L. 1.051.350.285.040 lo stato di previsione delle entrate della Regione per l’anno finanziario 1979 annesso alla presente legge (tabella n. 1).
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 1979 giusta lo stato di previsione delle entrate di cui al comma precedente.
E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.


E’ approvato in L. 1.051.350.285.040 lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 1979 annesso alla presente legge (tabella n. 2).
E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma precedente.
E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 1979, in conformità alle disposizioni di cui alla legge 19-5-1976, n. 335 e quelle contenute nella presente legge.


Per l’anno 1979, in mancanza delle determinazioni di cui all’art. 9 - sesto comma - della legge 19-5-1976, n. 335, le spese della Regione sono classificate secondo il quadro di classificazione di cui alla tabella "A" allegata alla presente legge (allegato n. 1).
Le spese stesse sono altresì riclassificate, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 9 - settimo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, secondo le risultanze di cui alla tabella "B" allegata alla presente legge (allegato n. 2).


E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1979, annesso alla presente legge (tabella n. 3).


Per fronteggiare il disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 1979 - quale risulta dalla comparazione degli elenchi dimostrativi nn. 6 e 7 - la Regione è autorizzata, per effetto dell’art. 4 - secondo comma - della legge 19-5-1976, n. 335 ai sensi e con i vincoli dell’art. 22 della stessa legge, a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 21.000.000.000, a un tasso massimo del 15 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di anni 25.
A tal fine è autorizzata la iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1979.
La giunta regionale è facoltizzata a provvedere alla assunzione dei predetti mutui con atti deliberativi da comunicarsi al consiglio regionale entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, alle condizioni e con le modalità di cui al primo comma del presente articolo.
Il pagamento delle annualità di ammortamento per la quota capitale e interessi passivi è garantita mediante la iscrizione nel bilancio regionale a decorrere dall’esercizio 1979, e per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
Le spese per l’ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, sono classificate obbligatorie.


Ai sensi dell’art. 12 - secondo comma - della legge regionale 19-5-1975, n. 35 e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 600.000.000 per spese e contributi per la formazione della " carta tecnica", di cui all’art. 5 della stessa legge regionale 19-5-1975, n. 35.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1211101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1 - secondo comma - della legge regionale 4-1-1979, n. 4 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 500.000.000 per l’esecuzione di opere straordinarie relative al miglioramento della funzionalità dei porti regionali di Fano e Senigallia in attuazione dei relativi piani regolatori rispettivamente per l’importo di L. 200.000.000 e L. 300.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 2212102 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 3 - IV comma - lettera b) - della legge regionale 4-1-1979, n. 5 e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 4.000.000 per l’esercizio, da parte delle province, della delega delle funzioni amministrative concernenti l’attività per la tenuta dell’albo provinciale degli autotrasportatori di merci.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1222209 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 6 - primo comma - della legge regionale 25-8-1977, n. 33 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 35.000.000 per la concessione di indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1213104 dello stato di previsione della spesa.
La spesa di cui al primo comma del presente articolo è dichiarata obbligatoria.


Ai sensi dell’art. 18 - primo comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, l’ammontare del fondo per l’addestramento professionale è stabilito, per l’anno 1979 in L. 5.411.499.300.
Il fondo di cui al comma precedente è così ripartito:
a) L. 512.107.385 per il finanziamento delle spese relative alle attività di competenza della Regione, nonché per il finanziamento delle spese di cui all’art. 20 - quarto comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24, in aggiunta all’importo di L. 250.000.000 di cui al secondo comma - lettera c) - dell’art. 6 della LR 27-4-1978, n. 9, aumentata di L. 50.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1977/78;
b) L. 3.899.391.915 per il finanziamento della spesa occorrente per l’attuazione del piano dei corsi dell’anno formativo 1978/79 approvato con atto amministrativo del consiglio regionale n. 186/78 in data 30-11-1978 in aggiunta all’importo di L. 650.000.000 di cui al secondo comma - lettera c) - dell’art. 6 della legge regionale 27-4-1978, n. 9, aumentate di L. 195.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1977/78;
c) L. 1.000.000.000 per il finanziamento delle spese relative al primo trimestre del piano dei corsi dell’anno formativo 1979/80, di cui:
1) L. 300.000.000 per le spese relative ai corsi da svolgersi a cura degli enti destinatari della delega;
2) L. 700.000.000 per l’attività formativa da svolgersi a cura degli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione.

Le somme di cui alla lettera a) del comma precedente sono destinate:
1) quanto a L. 330.607.385, ivi comprese L. 1.831.520 per spese generali, per l’attuazione di iniziative pilota di formazione professionale e per la copertura delle spese per l’orientamento professionale e le altre spese di cui agli artt. 9 - lettera e) f) g) h) i) - e 20 - quarto comma - della legge regionale 23-8-1976, n. 24;
2) quanto a L. 181.500.000 per l’attuazione di progetti speciali di formazione professionale ammessi al contributo del fondo sociale europeo, ai sensi dell’art. 9 - lettera c) - della legge regionale 23-8-1974, n. 24.

Le somme di cui alla lettera b) del comma precedente sono destinate:
1) quanto a L. 123.534.030, di cui L. 4.193.405 per spese generali, per il finanziamento dei corsi compresi nel piano dell’anno formativo 1978/79 da attuarsi a cura degli enti destinatari della delega in materia di istruzione professionale, a integrazione dell’importo di L. 250.000.000 di cui al secondo comma - lettera c) - dell’art. 6 della legge regionale 27-4-1978, n. 9, aumentato di lire 50.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1977/78;
2) quanto a L. 230.000.000 per le spese di rinnovo delle attrezzature didattiche, per le spese di propaganda, per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di cui al precedente punto 1);
3) quanto a L. 2.780.857.885, di cui L. 26.988.700 per spese generali e L. 900.000.000 per l’applicazione del contratto Silap per contributi da erogare agli enti di formazione professionale non trasferiti alla Regione, per il finanziamento dei corsi compresi nel piano dell’anno formativo 1978/79 da attuarsi a cura degli enti medesimi, in aggiunta all’importo di L. 650.000.000 di cui al secondo comma - lettera c) - dell’art. 6 della legge regionale 27-4-1978, n. 9, aumentato di L. 195.000.000 per altrettante risultate disponibili alla chiusura dell’anno formativo 1977/78;
4) quanto a L. 500.000.000 per il pagamento delle mensilità estive, ratei di 13esima mensilità e accantonamenti per anzianità per il personale degli enti di cui al precedente punto 2), salvo conguaglio in sede di liquidazione delle dette competenze;
5) quanto a L. 250.000.000, per le finalità di cui all’art. 1 della legge 12-2-1967, n. 36, contributi Cuaf;
6) quanto a L. 15.000.000 per la corresponsione delle competenze spettanti ai membri delle commissioni di esame di fine corso agli allievi dei corsi di formazione professionale.

Le somme di cui alle lettere a) b) c) del secondo comma del presente articolo sono iscritte a carico degli stanziamenti di competenza dei capitoli 1312101, 1312104, 1322101 e 1322102, rispettivamente per gli importi di L. 330.607.385, L. 181.500.000, L. 653.534.030 e L. 4.245.857.885 sulla base delle specificazioni indicate nonché ai numeri 1 e 2 del terzo comma, lettera c) - punto 1 - del secondo comma ed ai nn. 1 e 2 del quarto comma, nonché alla lettera c) - punto 2 - del secondo comma e ai nn. 3, 4, 5 e 6 del quarto comma del presente articolo.
L’eventuale maggiore importo della quota di ripartizione delle disponibilità del soppresso fondo per addestramento professionale dei lavoratori - Fapl - rispetto a quello di L. 2.000.000.000 compreso nello stanziamento del capitolo 1000201 dello stato di previsione delle entrate dell’anno 1979, resta acquisito al bilancio della Regione.


In conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, le autorizzazioni di spesa per le attività previste dalle seguenti leggi regionali sono stabilite, per l’anno 1979, negli importi controindicati:
a) legge regionale 18-10-1974, n. 24, L. 6.600.000;
b) legge regionale 18-10-1974, n. 25, L. 1.500.000;
c) legge regionale 18-10-1974, n. 26, L. 3.000.000;
d) legge regionale 18-10-1974, n. 27, L. 5.000.000;
e) legge regionale 28-3-1975, n. 15, L. 1.000.000;
f) legge regionale 19-5-1976, n. 10, L. 15.000.000;
g) legge regionale 22-7-1977, n. 28, L. 15.000.000.

Le spese autorizzate per effetto del comma precedente, sono iscritte, rispettivamente, a carico degli stanziamenti dei capitoli 1101109, 1101111, 1101112, 1101110, 1101113, 1101114 e 1313202 dello stato di previsione della spesa, per i correlativi importi di L. 6.600.000, L. 1.500.000, L. 3.000.000; L. 1.000.000, L. 15.000.000 e L. 15.000.000.


Ai sensi dell’articolo 10 - II comma - della LR 18-5-1978, n. 12, e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 35.000.000 per la concessione di contributi a enti pubblici e associazioni operanti nel settore della pesca.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1313306 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 11 - II comma - della LR 23-8-1977, n. 31, e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 55.000.000 per la concessione di contributi alle amministrazioni provinciali per l’esecuzione di opere di tutela dell’ambiente e per lo sviluppo del patrimonio ittico.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1313307 dello stato di previsione della spesa.


La spesa di L. 300.000.000 autorizzata con LR 10-8-1974, n. 20, modificata con LR 21-3-1975, n. 18 e LR 21-7-1976, n. 20, per il finanziamento di lavori edilizi per il completamento di complessi ospedalieri è aumentata, a decorrere dall’esercizio 1979, di L. 917.000.000 e si stabilisce pertanto in L. 1.217.000.000 in corrispondenza della quota assegnata alla Regione a valere sulle disponibilità recate dalla compartecipazione al riparto del limite di impegno di L. 30 miliardi, compreso nel fondo, di cui all’articolo 9 della legge 16-5-1970, n. 281, destinato al completamento dei programmi previsti dalle leggi 3-8-1949, n. 589 e 30-5-1965, n. 574.


Ai sensi dell’art. 6 - primo comma - della LR 2-11-1978, n. 20 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 30.000.000 per la concessione all’ospedale generale regionale Umberto I di Ancona, in aggiunta ai finanziamenti per lo svolgimento delle normali funzioni di assistenza ospedaliera, del contributo per il funzionamento del centro regionale di immunologia clinica e di tipizzazione tissutale aggregato alla divisione di medicina generale.
La somma di cui al comma precedente è compresa nello stanziamento di competenza del capitolo 1424126 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’articolo unico della LR 7-12-1977, n. 45 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa complessiva di L. 70.000.000 per la concessione di contributi per gli oneri relativi all’attuazione della dialisi domiciliare.
Lo stanziamento è finalizzato:
a) quanto a L. 60.000.000 per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento;
b) quanto a L. 10.000.000 per l’attività di ricerca epidemiologica.

Le somme di cui al comma precedente sono comprese nello stanziamento di competenza del capitolo 1424126, dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 8 - lettera a - della legge regionale 27-2-1975, n. 8 e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335 è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 500.000.000 quale contributo della Regione al fondo regionale di solidarietà a favore dei lavoratori emigrati o immigrati e delle loro famiglie.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1434201 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1 - II comma - della LR 3-1-1979, n. 3 e in conformità al disposto dell’articolo 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 12.002.642.625 quale dotazione del fondo unico da assegnare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni già esercitate dalla Regione e attribuite ai comuni dal DPR 24-7-1977, n. 616.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1436101 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 23-1-1975, n. 5 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa complessiva di L. 3.010.900.000 così suddivisa:
a) L. 250.000.000 per contributi e spese per la lotta fito-sanitaria (art. 9 - primo e quarto comma);
b) L. 210.000.000 per contributi alle organizzazioni regionali dei coltivatori diretti per l’attuazione di programmi intesi a promuovere le forme associative e assistenza tecnica (art. 4);
c) L. 210.000.000 per contributi alle associazioni regionali delle cooperative per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei programmi di assistenza tecnica alle cooperative (art. 2);
d) L. 600.000.000 per la concessione di contributi alle cooperative e loro consorzi nelle spese di gestione, per l’utilizzazione di personale tecnico e amministrativo e lo svolgimento di programmi di sviluppo (art. 5);
e) L. 300.000.000 per contributi ai gruppi di coltivatori e loro associazioni, per l’attuazione di assistenza tecnica alle aziende (art. 7);
f) L. 1.405.900.000 per la concessione di contributi a cooperative e loro consorzi per concorso negli interessi sui prestiti contratti per lo svolgimento delle proprie attività economiche (art. 6);
g) L. 35.000.000 per la concessione di contributi alle associazioni zootecniche per lo svolgimento dei programmi di assistenza tecnica (art. 16).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico degli stanziamenti di competenza dei capitoli 1511301 - 1512203 - 1512204 - 1513201 - 1524201 - 1513203 e 1512205 dello stato di previsione della spesa, rispettivamente per gli importi di L. 250.000.000 - L. 210.000.000 - L. 210.000.000 - L. 600.000.000 - L. 300.000.000 - L. 1.405.900.000 e L. 35.000.000.


Ai sensi degli artt. 7, 14 e 13 della legge regionale 4-11-1978, n. 22 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa complessiva di L. 450.000.000 per oneri di preammortamento così suddivisa:
a) L. 200.000.000 per l’applicazione della LR 21-3-1975, n. 19 art. 1;
b) L. 150.000.000 per l’applicazione della LR 12-3-1975, n. 31 art. 7;
c) L. 100.000.000 per l’applicazione della LR 1-6-1974, n. 13 art. 2 lettera b).

Le somme di cui al comma precedente sono iscritte a carico degli stanziamenti di competenza dei capitoli 2232103, 2513102 e 2522204 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 1 - II comma - della legge regionale 14-6-1977, n. 23, per la concessione alle imprese artigiane dei contributi previsti dall’art. 9 della legge regionale 17-3-1975, n. 13, è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di L. 195.005.698 pari all’importo netto degli interessi maturati alla data del 30-9-1977 sul fondo di cui allo stesso art. 9 della citata legge regionale 17-3-1975, n. 13, amministrato dalla cassa per il credito alle imprese artigiane.
La somma di cui al comma precedente, al netto delle relative imposte, è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 2612202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’articolo 2 - I comma - della LR 18-1-1978, n. 3 e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 80.000.000 per la concessione di contributi sugli interessi sulle operazioni di credito alle cooperative e consorzi d’imprese per l’acquisto di materie prime.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 2612301 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’art. 10 della LR 12-3-1979 n. 16 e in conformità al disposto dell’art. 2 - primo comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 700.000.000 per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e contributi aggiuntivi a favore dei comuni delegati per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico dello stanziamento di competenza del capitolo 1613202 dello stato di previsione della spesa.


Ai sensi dell’articolo 2 - I comma - della legge regionale 23-7-1977, n. 29, e in conformità al disposto dell’art. 2 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, è autorizzata per l’anno 1979, la spesa di L. 600.000.000 per l’attuazione della terza parte del programma di promozione sulle aree di origine del flusso turistico per il triennio 1977-79.
La somma di cui al comma precedente è iscritta a carico degli stanziamenti di competenza del capitolo 1613301 dello stato di previsione della spesa.


Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9-5-1950, n. 329; 23-10-1963, n. 481; 19-2-1970, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede:
a) per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completamento, l’ampliamento e l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.



Sono dichiarate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 40 del RD 18-11-1923, n. 2440 e dell’art. 12 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, quelle comprese nell’elenco n. 1 annesso alla presente legge.
La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1700201 - e alla loro iscrizione, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa, dei capitoli di bilancio compresi nell’elenco di cui al comma precedente.


Il fondo di riserva per le spese impreviste, da utilizzare ai termini dell’art. 42 del RD 18-11-1923, n. 2440 è stabilito, per l’anno 1979, in L. 20.000.000.
La giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atto deliberativo da presentarsi al consiglio entro 15 giorni per la convalidazione con legge regionale, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 1700202 e la loro iscrizione in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei vari capitoli che non riguardino le spese di cui al precedente art. 26.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 - IV comma - della legge 19-5-1976, n. 335, il fondo di riserva per sopperire a eventuali deficienze degli stanziamenti di cassa dei capitoli dello stato di previsione della spesa è stabilito, per l’anno 1979, in L. 30.000.000.000.
La somma di cui al comma precedente è iscritta nello stanziamento di cassa del capitolo 1700203. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al I comma del presente articolo e la loro iscrizione a carico dei vari capitoli di spesa per la integrazione dei rispettivi stanziamenti di cassa sono disposti dal consiglio regionale con proprie deliberazioni amministrative non soggette a controllo.
Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni contenute nella presente legge, la giunta regionale sia autorizzata a modificare gli stanziamenti di competenza dei capitoli già istituiti o a istituire nuovi capitoli o capitoli aggiunti, gli stanziamenti di cassa dei detti capitoli sono stabiliti nello stesso importo degli stanziamenti di competenza, contro contestuale riduzione, per la eventuale somma differenziale, del fondo di riserva per sopperire alle deficenze di cassa.


Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 19-5-1976, n. 335, sono iscritti, nello stato di previsione della spesa per l’anno 1979, i seguenti capitoli con i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) capitolo 1700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" L. 12.230.000.000;
b) capitolo 1700102 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese di parte corrente finanziate con i fondi di cui all’art. 9 della legge 16-5-1970, n. 281" L. 1.012.000.000;
c) capitolo 2700101 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ai programmi di sviluppo" L. 11.518.000.000;
d) capitolo 2700102 "Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti all’esercizio delle funzioni normali finanziate con il fondo ex art. 9 legge 16-5-1970, n. 281" L. 2.400.000.000.

I fondi di cui al comma precedente sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelevamento di somme da iscrivere in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli esistenti o di nuovi capitoli, per effetto dell’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Le quote degli stessi fondi non utilizzate al termine dell’esercizio 1979, costituiscono economie di spesa.


Alle spese per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, e per effetto del DPR 24-7-1977, n. 616, si provvede sulla base della vigente normativa statale, finché non sia diversamente disposto da leggi regionali.


La giunta regionale è autorizzata a provvedere, mediante atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, in relazione alle assegnazioni di fondi dallo Stato per l’esercizio di funzioni delegate, alle conseguenti variazioni degli stati di previsione dell’entrata e della spesa, mantenendo alle dette assegnazioni le medesime destinazioni per le quali sono state attribuite.


In conformità al disposto di cui all’articolo 15 - I comma - della legge 19-5-1976, n. 335, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione per l’anno 1979, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione entro 60 giorni, le variazioni occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da nuove o maggiori assegnazioni di fondi dello Stato vincolate a scopi specifici nonché per la iscrizione delle correlative nuove o maggiori spese, quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali.


Quando non vi provveda direttamente la legge, la giunta regionale è autorizzata a provvedere, con atto deliberativo da comunicarsi al consiglio entro 5 giorni, alle variazioni del bilancio di cassa e di competenza occorrenti per l’applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione al consiglio regionale, del bilancio di previsione per l’anno 1979 e che precisino l’entità della spesa e la denominazione dei capitoli.
Gli stanziamenti di cassa dei capitoli istituiti per effetto del comma precedente sono stabiliti nello stesso ammontare dei relativi stanziamenti di competenza.


In conformità al disposto dell’art. 144 del RD 23-5-1924, n. 827, la giunta regionale è autorizzata a disporre, mediante atti deliberativi da comunicarsi al consiglio entro 30 giorni, la istituzione di capitoli aggiunti agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 1979 esclusivamente per le entrate da riscuotere e per le spese da effettuarsi in conto dei residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistono, nel bilancio 1979, i capitoli corrispondenti, stabilendone le dotazioni di cassa, contro contestuale riduzione, per pari importo, del fondo di riserva di cui al precedente art. 28.
La giunta regionale è altresì autorizzata a provvedere, nei modi indicati nel comma precedente, alla soppressione dei capitoli aggiunti in relazione alla istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza.
I residui risultanti all’1-1-1979 sui capitoli aggiunti agli stati di previsione dell’entrata e della spesa per l’anno finanziario 1979, soppressi a seguito della istituzione dei corrispondenti capitoli di competenza, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli.
Gli accertamenti e le riscossioni effettuati, nonché gli impegni assunti e i pagamenti già disposti con imputazione agli stessi capitoli aggiunti sono trasferiti a carico dei corrispondenti capitoli di nuova istituzione.


In conformità alle disposizioni di cui all’art. 5 - II comma - della legge 19-5-1976, n. 335, per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31-12-1979 la chiusura dei conti è protratta fino al 31-1-1980.


Gli impegni assunti e i pagamenti eseguiti fino all’entrata in vigore della presente legge in conto della competenza dell’esercizio 1979 per effetto della gestione del bilancio per il detto anno presentato al consiglio regionale in data 18 dicembre 1978, imputati a carico degli stanziamenti soppressi o ridotti in sede di approvazione del bilancio medesimo, sono trasferiti a carico degli stanziamenti dei nuovi capitoli istituiti attinenti alle spese della stessa natura.


La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

Allegati

(Omissis).