Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 27 luglio 1973, n. 20
Titolo:Variazioni al bilancio per l' anno finanziario 1973, D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8, art. 13 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario dei fondi autorizzati da leggi speciali nelle materie delegate per la ricostruzione e la rinascita dei territori colpiti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi.
Pubblicazione:(B.u.r. 28 luglio 1973, n. 36)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

E' istituito nel titolo VI "Contabilità speciali", parte prima "Entrate per l' esercizio delle funzioni delegate dello Stato", settore secondo "Trasferimenti di fondi in conto capitale", categoria terza "Ministero dei lavori pubblici", dello stato di previsione della entrata per l' anno finanziario 1973, il capitolo 61323 "Assegnazione di fondi per l'esercizio di funzioni delegate alla Regione dal ministero dei lavori pubblici per provvedere al ripristino dei fabbricati colpiti dal terremoto gennaio-febbraio 1972 ai sensi dell' art. 6 lettera d) e dell'art. 7 del D.L. 4-3-1972, n. 25, convertito in legge 16-3-1972, n. 88", per L. 6.800.000.000.
In corrispondenza al capitolo di cui al comma precedente è iscritto nel titolo IV "Contabilità speciali", parte prima "Spese per l' esercizio delle funzioni delegate dallo Stato", settore secondo "Spese in conto capitale", categoria terza "Ministero dei lavori pubblici", dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1973, il capitolo 41232 "Spese per provvedere al ripristino dei fabbricati privati colpiti dal terremoto gennaio-febbraio 1972 ai sensi dell' art. 6 lettera d) e dell' art. 7 del D.L. 4-3-1972, n. 25, convertito in legge 16-3-1972, n. 88", con lo stanziamento di L. 6.800.000.000.

Art. 2

Le disponibilità non utilizzate alla chiusura dell' esercizio 1973, possono essere utilizzate negli anni successivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.