Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 5 novembre 1973, n. 31 |
Titolo: | Variazioni da introdursi al bilancio per l'anno finanziario 1972 finanziamento alle Comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 novembre 1973, n. 51) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
E' istituito nello stato di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1972, titolo III, categoria I, il capitolo n. 3003 con la denominazione "Assegnazione di fondi dallo Stato per il finanziamento dei piani di sviluppo delle comunità montane" (legge 3-12-1971 n. 1102) con la dotazione di L. 860 milioni.
E' istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, titolo I, rubrica I, il capitolo n. 2162 con la denominazione "Finanziamenti alle comunità montane per la redazione e l'attuazione dei piani di sviluppo" con la dotazione di L. 860 milioni.
In sede di prima applicazione della legge regionale, la giunta regionale è autorizzata ad anticipare alle comunità montane le somme occorrenti per le spese generali di impianto e primo funzionamento, entro il limite complessivo di L. 172 milioni da prelevare dall'apposito fondo di L. 860 milioni assegnato alla Regione a norma dell'art. 15 della legge 3-12-1971 n. 1102.
Tale importo dovrà essere ripartito tra le singole comunità montane secondo i criteri di cui all'art. 28 della legge regionale 6 giugno 1973 n. 12, con imputazione al capitolo 2162 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972.
Dette anticipazioni dovranno essere recuperate all'atto della erogazione dei finanziamenti previsti dall'art. 28 della legge regionale n. 12 del 6-6-1973.
Fino a quando non saranno istituiti i servizi di tesoreria delle comunità montane, i tesorieri comunali dei comuni sedi delle comunità medesime potranno effettuare le operazioni di incasso delle entrate e di pagamento delle spese di competenza degli enti anzidetti.
La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.