Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 11 maggio 1982, n. 17 |
Titolo: | Efficacia dei programmi pluriennali di attuazione (P.P.A.) ai fini dei vincoli di inedificabilitŕ ed espropriabilitŕ previsti nei programmi di fabbricazione. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 13 maggio 1982, n. 49) |
Stato: | Vigente |
Tema: | TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE |
Settore: | URBANISTICA |
Materia: | Disposizioni generali |
Sommario
Nei comuni dotati di programma di fabbricazione, che non abbiano adottato il programma dei vincoli previsto dagli articoli 1 e seguenti della L.R. 22.5.1975, n. 45, i programmi puluriennali di attuazione (P.P.A.) adottati ai sensi del titolo I della L.R. 26.4.1979, n. 18, tengono luogo del programma dei vincoli ad ogni effetto ed in particolare ai fini della individuazione di aree preordinate all'esproprio o da vincolare all'assoluta inedificabilitŕ.
Il secondo comma, lett. c), dell'art. 5 della L.R. 26.9.1979, n. 18, va inteso nel senso che i comuni obbligati all'adozione dei programmi pluriennali di attuazione sono tenuti a prevedere in essi una quota compresa tra il 40 e il 70 per cento del fabbisogno abitativo di cui alla legge 18.4.1962, n. 167.