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Atto:LEGGE REGIONALE 25 luglio 1989, n. 15
Titolo:Soppressione del Consorzio di Bonifica Montana del fiume Corno e Medio Nera (Norcia).
Pubblicazione:(B.u.r. 27 luglio 1989, n. 82)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Materia:Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali

Sommario




Art. 1

1. Al fine di pervenire all'organico esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione del territorio montano ed alla unitarietà della programmazione e della gestione degli interventi, il consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera con sede in Norcia (PG), istituito a norma dell'articolo 16, della legge 25 luglio 1952, n. 991, con D.P.R. 3 maggio 1956, è soppresso per la parte di comprensorio di bonifica montana ricadente nel territorio di competenza della Regione Marche, ai sensi dell'articolo 62 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, come modificato dall'articolo 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947 e dell'articolo 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Contestualmente alla soppressione del consorzio cessa l'applicazione della contribuenza dallo stesso imposta ai sensi dell'articolo 11 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
3. I rapporti derivanti dalla soppressione del consorzio sono regolati dall'accordo allegato che forma parte integrante della presente legge.

Art. 2

1. Le funzioni del soppresso consorzio sono assunte dalla provincia di Ascoli Piceno.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della L.R. 17 aprile 1985, n. 13 avente ad oggetto " Norme per il riordino degli interventi in materia di bonifica".

Allegati

Allegato



Accordo tra le Regioni Umbria, Lazio, Marche per la disciplina dei rapporti derivanti dalla soppressione del consorzio di bonifica montana del fiume Corno e Medio Nera



Il personale di ruolo del soppresso consorzio di bonifica montana del fiume Corno in servizio alla data di soppressione, è trasferito alla Regione Umbria che provvederà al suo inquadramento.
In considerazione del fatto che il comprensorio di bonifica del soppresso consorzio è esteso ha. 123.094 ricadenti nei seguenti comuni:






















































































































































Provincia di Perugia





Comune di Norcia


ha


27.769



Comune di Cascia


ha


18.113



Comune di Preci


ha


8.163



Comune di Cerreto di Spoleto


ha


7.444



Comune di Monteleone di Spoleto


ha


6.216



Comune di S. Anatolia di Narco


ha


4.733



Comune di Sellano


ha


4.730



Comune di Poggiodomo


ha


3.934



Comune di Vallo di Nera


ha


3.602



Comune di Scheggiano


ha


3.513



Totale


ha


88.217




Provincia di Terni





Comune di Ferentillo


ha


6.559



Comune di Arrone


ha


4.098



Comune di Polino


ha


1.946



Comune di Montefranco


ha


1.117



Totale


ha


14.020



Totale regione Umbria


ha


102.237


83,06%



Provincia di Rieti





Comune di Leonessa


ha


19.425



Comune di Cittareale


ha


866



Totale


ha


20.291



Totale regione Lazio


ha


20.291


16.48%



Provincia di Ascoli Piceno





Comune di Arquata del Tronto


ha


546



Comune di Montemonaco


ha


20



Totale regione Marche


ha


566


0,46%


TOTALE GENERALE


ha


123.094


100,00%


Ogni rapporto, giuridico attivo e passivo facente capo allo stesso è trasferito alle Regioni interessate nella misura sopra riportata proporzionalmente alla superficie di rispettiva competenza.
L'eventuale patrimonio immobiliare che pervenisse al consorzio prima della soppressione sarà attribuito alle Regioni nella stessa misura proporzionale.
Il patrimonio mobiliare del consorzio soppresso è attribuito alla Regione Umbria.
Il patrimonio progetti è attribuito alle Regioni interessate ai relativi interventi.
Il legale rappresentante del consorzio assume le funzioni di commissario liquidatore e provvede entro 180 giorni dalla nomina, a cura della Regione Umbria, al compimento di tutti gli atti necessari ai trasferimenti di cui al presente accordo.