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Atto:REGOLAMENTO REGIONALE 27 febbraio 1990, n. 27
Titolo:Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici.
Pubblicazione:(B.U. 13 marzo 1990, n. 30)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COMMERCIO
Materia:Fiere e mercati

Sommario


Art. 1 (Definizione del mercato all'ingrosso dei prodotti ittici)
Art. 2 (Definizione dei prodotti ittici)
Art. 3 (Gestione di mercato)
Art. 4 (Commissione del mercato)
Art. 5 (Funzionamento e compiti della commissione del mercato)
Art. 6 (Direttore del mercato)
Art. 7 (Compiti del direttore)
Art. 8 (Personale addetto al mercato)
Art. 9 (Rilevazioni statistiche e prezzi)
Art. 10 (Servizi)
Art. 11 (Vigilanza igienico-sanitaria)
Art. 12 (Servizio di pesatura e di verifica del peso)
Art. 13 (Servizio di facchinaggio)
Art. 14 (Corrispettivi e tariffe)
Art. 15 (Orario e calendario)
Art. 16 (Venditori e compratori)
Art. 17 (Uso del posto di compera)
Art. 18 (Gestione del posto di compera)
Art. 19 (Concessione di magazzini e di celle frigorifere)
Art. 20 (Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendnete)
Art. 21 (Requisiti sanitari degli operatori e del personale addetto al mercato)
Art. 22 (Operazioni di vendita)
Art. 23 (Vendita dei prodotti)
Art. 24 (Merce in vendita e ritiro dei prodotti)
Art. 25 (Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca)
Art. 26 (Circolazione dei veicoli)
Art. 27 (Ordine interno)
Art. 28 (Servizio di cassa)
Art. 29 (Servizio di riscossione e di versamento nel caso di non istituzione di un servizio di cassa)
Art. 30 (Responsabilità)
Art. 31 (Provvedimenti disciplinari e amministrativi)
Art. 32 (Nomina di un commissario)
NORME TRANSITORIE
Art. 33 (Assegnazione dei posti di compera, dei magazzini e degli altri locali)
Art. 34 (Direttore del mercato)
Art. 35 (Entrata in vigore del regolamento)
Art. 36 (Disposizione finale)
Allegati
Allegato 2 - tabella



1. Il mercato all'ingrosso è costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso, siti in ......................... Via ......................... di proprietà .........................
2. Per mercati all'ingrosso alla produzione dei prodotti ittici s'intende quello in cui avviene la contrattazione mediante asta pubblica, dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso, ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29.
3. Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori a .........................


1. La denominazione generica "prodotti ittici", usata nel presente regolamento, comprende i pesci, i crostacei, i molluschi lamellibranchi, gasteropodi e cefalopodi, sia freschi che comunque conservati o trasformati, nonché ogni altro prodotto dell'attività di acquacoltura o della pesca destinato normalmente all'alimentazione umana.
1 bis. I molluschi gasteropodi, lamellibranchi ed echinodermi possono essere commercializzati nei mercati all’ingrosso e negli impianti collettivi per le aste solo se in regola con quanto disposto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531.
2. Il commercio all'ingrosso dei molluschi terrestri (chiocciole e lumachine), delle rane e di esche vive e conservate, è pure soggetto alle norme del presente regolamento.
3. Per la definizione di commercio all'ingrosso si fa riferimento alla legge 11 giugno 1971, n. 426 sulla disciplina del commercio.

Nota relativa all'articolo 2
Così modificato dall'art. 1, r.r. 11 aprile 1995, n. 40.


1. Il mercato è gestito da ......................... secondo le norme di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29.
2. I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere eslcusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi ed all'ammortamento e miglioramento degli impianti.
3. Le operazioni commerciali che si svolgono nei mercati ittici, per le esigenze contabili, amministrative e tributarie, possono essere svolte anche nell'ambito di rapporti di commissione; in tal caso la direzione può assumere la figura del commissionario.


1. Presso il mercato è istituita la commissione del mercato presieduta dal sindaco del comune sede del mercato o da un suo delegato; ove si tratti di consorzi, da uno dei sindaci dei comuni consorziati o da un suo delegato.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale del comune, sede del mercato, ed è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri:
a) due rappresentanti eletti dal consiglio comunale del comune sede del mercato e due rappresentanti per ciascun comune consorziato, qualora l'ente gestore sia un consorzio, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
b) un rappresentante dell'ente promotore dell'istituzione. Nel caso in cui l'ente promotore sia il comune o consorzio di comuni, questi s'intende già rappresentanto nella persona del sindaco o suo delegato;
c) un rappresentante dell'ente gestore. Nel caso in cui ente gestore sia il comune o consorzio di comuni, questi s'intende già rappresentanto nella persona del sindaco o suo delegato;
d) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianeto ed agricoltura;
e) due rappresentanti del movimento cooperativo;
f) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori;
g) un rappresentante delle associazioni dei consumatori, previste dalla L.R. 24 del 30 agosoto 1986;
h) un rappresentante dei produttori;
i) un rappresentante degli industriali che provvedono alla trasformazione e conservazione dei prodotti;
l) due rappresentanti dei commercianti all'ingrosso;
m) un rappresentante dei concessionari-commissionari del mercato, ove esistano;
n) due rappresentanti dei commercianti al dettaglio;
o) un rappresentante dei commercianti ambulanti;
p) il respondabile del servizio igiene e sanità pubblica della USL o un suo delegato;
q) il responsabile del servizio veterinario della USL o un suo delegato;
r) un rappresentante del servizio decentrato agricoltura e foreste e alimentazione competente per territorio, designato dalla giunta regionale;
s) un rappresentante delle autorità marittime.

3. Oltre ai componenti sopra indicati, il consiglio comunale potrà integrare la commissione con i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei facchini e degli operatori dell'esportazione, ove esistano.
4. La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno un comitato tecnico, presieduto dal presidente della commissione stessa o da un suo delegato.
5. La commissione determina le competenze e le norme relative alla durata in carica nonché quelle necessarie al funzionamento del comitato tecnico. Alle sedute della commissione e del comitato tecnico partecipa, senza diritto di voto, il direttore del mercato.
6. La commissione e l'eventuale comitato tecnico durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.
7. Ai lavori della commissione e del comitato tecnico possono essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, esperti nei problemi da trattare e rappresentanti di altre categorie interessate.
8. Un dipendente desiganto dal comune, sede di mercato, funge da segretario della commissione e del comitato tecnico; egli redige il verbale di ciascuna riunione che deve essere approvato da rispettivi organismi e firmato dal presidente.
9. Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dal comitato tecnico è trasmessa, entro quindici giorni dalla seduta, al comune, sede del mercato, dall'ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.
10. Ai membri della commissione spetta una indennità per ogni effettiva partecipazione alle sedute nella stessa misura di quella prevista a favore dei consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale.
11. Le spese per il funzionamento della commissione di mercato sono a carico dell'ente gestore.


1. La commissione del mercato, di cui al precedente articolo 3, è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne venga avanzata richiesta da almeno cinque componenti o dall'ente gestore. Gli inviti per le riunioni, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salve eventuali convocazioni di urgenza da inviare con preavviso di 24 ore.
2. Le sedute di prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei componenti.
3. I membri della commissione e del comitato tecnico che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.
4. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.
5. La commissione del mercato ha il compito di:
a) esercitare la vigilanza, compiere gli accertamenti e i controlli necessari e adottare o ratificare i provvedimenti disciplinari ed amministrativi e quanto altro ritenuto opportuno per il miglior funzionamento del mercato;
b) proporre agli enti interessati le modifiche ed i miglioramenti da portare alle attrezzature ed ai servizi di mercato, al fine di assicurare la massima produttività e la migliore efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
c) esprimere il proprio parere all'ente gestore e all'amministrazione comunale, sede di mercato, per quanto di competenza:
1) sugli orari operazioni di mercato;
2) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita e sul numero degli stessi;
3) sui canoni di concessione dei punti di vendita;
4) sulle tariffe dei servizi di mercato;
5) sul regolamento del mercato, suggerendo eventuali modifiche;
6) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato e sulle eventuali variazioni dello stesso;
7) su ogni altra questione riguardante il commercio nel mercato all'ingrosso;
8) sull'osservanza delle norme di qualità e igienico-sanitarie;
9) sul bilancio preventivo e consuntivo;
10) sull'istituzione di nuovi servizi di mercato;
d) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato e ratificare la sanzione disposta - in casi gravi ed urgenti - dal direttore del mercato, in base alla normativa vigente.

6. La commissione esercita inoltre ogni altra attribuzione prevista dalla legge regionale 31 agosto 1984, n. 29 e dal presente regolamento.
7. La commissione del mercato deve esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla data della richiesta.


1. Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso. La nomina è di competenza dell'ente gestore.
2. Sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore del mercato coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie, in medicina veterinaria, in scienze della produzione animale o di tittoli equipollenti.
3. Sono ammessi al concorso di cui al precedente comma, anche coloro che, in assenza del diploma di laurea, siano in possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza della scuola media superiore e che dimostrino di avere svolto soddisfacente funzioni di direttore di mercato da almeno cinque anni.
4. La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, bandito dal comune sede del mercato, sentita la commissione del mercato.
5. L'esame di concorso viene sostenuto innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta con atto del consiglio comunale del comune sede di mercato.
6. Fra le materie d'esame del concorso secondo quanto verrà precisato nel bando stesso, devono essere comprese le seguenti: il commercio nei suoi diversi aspetti, la statistica, il trasporto, la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa, specialmente attinente alle norme igieniche, nonché elementi di diritto costituzionale,amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.
7. Il direttore del mercato non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, né di svolgere attività ritenute incompatibili dal comune sede del mercato con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.
8. Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dal comune sede di mercato.
9. Comunque il trattamento economico del direttore dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari apicali dell'organico comunale.
10. Con le modalità previste dal presente articolo, può essere nominato un vice-direttore del mercato.
11. La nomina del vice-direttore è obbligatoria nei mercati di rilevanza regionale così classificati nella delibera n. 76/87.


1. Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonché a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore e alle decisioni adottate dalla commissione del mercato nell'ambito della sua competenza.
2. Egli dirige il personale, sovraintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'ente gestore e all'amministrazione comunale sede del mercato le sanzioni per le eventuali mancanze e inadempienze del personale secondo le norme contenute nei regolamenti.
3. Al direttore del mercato sono inoltre attribuiti i seguenti particolari compiti:
a) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
b) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;
c) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;
d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;
f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
g) proporre all'ente gestore, al comune sede del mercato ed alla commissione del mercato, anche su segnalazione degli operatori, le inziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
h) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
i) accertare a richiesta degli operatori alle vendite, rilasciandone certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
l) vigilare affinchè l'attività degli astatori si svolga secondo le norme di legge e il regolamento;
m) curare la esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal veterinario preposto al servizio igienico-sanitario del mercato;
n) vigilare affinchè non vengano adoperati artifizi tendenti ad aumentare fraudolentamente il peso delle derrate e per reprimere altre eventuali frodi;
o) eseguire e disporre saltuariamente ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
p) in casi particolari ed urgenti, adottare provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore, alla commissione del mercato e al comune sede del mercato;
q) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
r) predisporre i mezzi, nel quadro delle attrezzature di mercato, per la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
s) emanare ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
t) esercitare la polizia amministrativa del mercato a mezzo dei vigili urbani e agenti annonari messi a disposizione;
u) vigilare affinchè l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;
v) disporre, nei casi gravi ed urgenti, la sospensione dal mercato per un periodo non superiore a tre amesi, salvo ratifica prevista nell'articolo 4, comma 6, punto 4), di coloro i quali contravvengono alle disposizioni che disciplinano l'attività del mercato stesso e, nei casi di lievi infrazioni, diffidare i colpevoli o sospenderli per un periodo massimo di tre giorni.

4. Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato.


1. Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'ente gestore o dal comune, sede del mercato, in relazione alle effettive necessità del mercato stesso. L'ente gestore provvede alla definizione della pianta organica del personale con l'indicazione delle qualifiche, dei compiti e del trattamento economico ci ciascun dipendente.
2. Il comando dei vigili urbani distaccherà presso il mercato un idoneo numero di vigili di particolare competenza in ordine ai servizi che l'amministrazione comunale, sentito il direttore del mercato, determinerà.
3. L'amministrazione comunale, sentito il direttore del mercato, determinerà il numero, il grado e il periodo di permanenza dei vigili urbani che dovranno essere distaccati dal comando per il servizio presso il mercato. Il comando, nella designazione dei vigili, opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio.
4. I vigili urbani si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la più esatta applicazione del presente regolamento. In particolare segnaleranno direttamente al direttore le irregolarità riscontrate, le contravvenzioni elevate, i reclami ricevuti ed ogni altro fatto che possa influire sul normale funzionamento del mercato.


1. Nel mercato devono essere effettuate rilevazioni statistiche sulle quantità e sui prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le norme di legge vigenti. Le rilevazioni saranno finalizzate alle esigenze poste dall'Istituto centrale di statistica e dal sistema informativo regionale nonché, per particolari aspetti, dall'Ente regionale di sviluppo agricolo. L'Ente regionale di sviluppo agricolo, per le finalità e le esigenze del proprio centro di informazione di mercato, può distaccare, presso la direzione, un proprio funzionario.
2. Documento di base per la rilevazione dei dati è la bolletta d'asta, che deve quindi all'uopo contenere le seguenti indicazioni:
a) specie e qualità contrattate (come indicate dal D.M. 15 luglio 1983 - G.U. n. 210 del 2 agosto 1983). Voci cumulative (es.: mistaglia, frittura) sono ammesse solo ove il prodotto venga effettivamente conferito al mercato secondo tale modalità. L'elenco delle specie e qualità che compaiono in bolletta dovrà essere uniformato a livello regionale;
b) qualità delle dette specie;
c) provenienza. Nel caso di prodotto conferito direttamente dal produttore, dovrà essere indicato il nome del natante;
d) destinatario;
e) eventuale altri dati su richiesta dell'ente gestore, di cui al comma successivo.

3. I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, sia per i prezzi e per le specie, per le qualità che per le quantità, dovranno essere oggetto della massima divulgazione.
4. Tutte le rilevazioni statistiche sono inviate mensilmente alla Regione, al comune sede del mercato e all'unità sanitaria locale competente per territorio.


1. L'ente gestore provvede di regola direttamente a tutti i servizi del mercato, salva la facoltà di dare concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative, i seguenti servizi:
a) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
b) il servizio di pulizia del mercato;
c) il servizio di bar e ristoro;
d) il servizio di frigorifero;
e) il servizio di distribuzione dei carburanti e lubrificanti;
f) il servizio di cassa del mercato;
g) il servizio di posteggio per i veicoli e automezzi;
h) il servizio della pubblicità;
i) il servizio di rifornimento del ghiaccio;
l) il servizio di rifornimento e ricambio cassette;
m) il servizio di pesatura;
n) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

2. Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e il concessionario.
3. I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.
4. Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto, pena la decadenza.


1. I mercati all’ingrosso e gli impianti collettivi per le aste sono sottoposti ad un sistema di vigilanza e controllo per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie. A tale controllo provvede il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio, ai sensi e secondo le modalità di cui ai commi 4 e seguenti dell’articolo 9 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 531.
2. Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale che si renda necessaria per l’esecuzione dell’esame di controllo.
3. I prodotti della pesca possono essere commercializzati solo dopo l’effettuazione del controllo di cui al comma 1.
4. L’ente gestore pone a disposizione del servizio veterinario dell’unità sanitaria locale i locali necessari allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il direttore del mercato è responsabile dell’esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio veterinario dell’unità sanitaria locale.

Nota relativa all'articolo 11
Così sostituito dall'art. 1, r.r. 11 aprile 1995, n. 40.


1. All'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.
2. La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.
3. Gli strumenti di pestura debbono essere sempre:
a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
b) perfettamente regolari e verificati prima di essere adoperati;
c) bene in vista ai compratori.

4. Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa. Dei guasti o del cattivo funzioanamento della pesa deve essere immediatamente informata la direzione.
5. Delle eventuali divergenze e dei reclami deve essere sollecitamente informata la direzione. Non verranno presi in considerazione reclami per differenze di peso dopo che le merci sono uscite dalla sala delle vendite.
6. E' vietato al pubblico entrare nel recinto delle pese; l'ingresso è consentito solamente al personale incaricato del servizio ed agli organi di vigilanza.


1. Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato sono svolte direttamente dall'ente gestore, che può anche darle in concessione.
2. Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa proposta dall'ente gestore, ed approvata dal comitato provinciale dei prezzi, sentita la commissione del mercato, i rappresentanti sindacali dei facchini e il comune nel cui territorio è situato il mercato, nel caso in cui l'ente gestore non sia il comune stesso.
3. Il personale di fatica addetto al servizio deve indossare uniformi eventualmente prescritte dall'ente gestore sentita la commissione del mercato. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.
4. Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidatogli fino al momento della effettiva consegna all'acquirente. Il personale del servizio facchinaggio è tenuto allo svolgimento delle operazioni secondo gli orari e le prescrizioni impartite dal direttore. Nel caso di inosservanza di tali disposizioni o, di violazioni delle norme del presente regolameto o di turbativa del funzionamento del mercato, il personale del servizio facchinaggio è passabile delle seguenti sanzioni:
a) sospensione dal mercato da 1 a 10 giorni, disposta dal direttore;
b) esclusione dal mercato, nei casi di gravi violazioni, disposta dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato e previa contestazione dell'addebito.



1. I corrispettivi di uso dei magazzini, delle attrezzature pubbliche e dei posti di compera sono deliberati dall'ente gestore sentito il parere della commissione del mercato.
2. Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono proposte dall'ente gestore, sentito il parere della commissione del mercato, ed approvate dal comitato provinciale dei prezzi.
3. Le tariffe anzidette sono, a cura della direzione del mercato, esposte in luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel mercato possono prenderne visione.
4. Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dal comma precedente o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.
5. Il direttore del mercato può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione del mercato.
6. L'aliquota per il servizio di mercato, di direzione e di asta viene stabilita nella misura massima del 5%.
7. Per il servizio di riscossione, da parte dell'ente gestore, dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e del conseguente versamento del dovuto ai venditori, o per il servizio di cassa, qualora venga istituito, ai sensi del successivo comma, l'aliquota massima viene stabilita nella misura dell'1%.
8. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori di mercato. La gestione della cassa è affidata ad una azienda di credito, abilitata per legge in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito e da approvare dal comune sede del mercato.


1. L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'ente gestore su proposta del direttore, sentita la commissione del mercato, e vengono affissi all'ingresso del mercato stesso.
2. L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione.
3. Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio ed il termine delle operazini di vendita.


1. Gli operatori sono ammessi ad effettuare le vendite e gli acquisti, dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29.
2. Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della documentazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29.
3. In mancanza della suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima di zona, dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il direttore del mercato assegna a tutti i compratori ammessi agli acquisti un numero corrispondente al posto di compera della sala d'asta e consegna agli stessi apposita targhetta indicante il numero e la chiave di accesso al posto di compera.
5. Per il rilascio della targhetta può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo della targhetta stessa.
6. Il direttore del mercato può autorizzare eccezionalmente l'ingresso di osservatori che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.
7. Avverso il mancato rilascio della targhetta è ammesso il ricorso alla commissione del mercato che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.
8. Entro l'orario e con le modalità stabilite dal presente regolamento sono ammessi i consumatori che possono effettuare acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti.


1. Del posto di compera è direttamente responsabile l'assegnatario, il quale dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.
2. Dell'eventuale uso del posto di compera da parte di altri non risponde la direzione del mercato, se ciò deriva da constatata negligenza dell'assegnatario.


1. Il posto di compera deve essere gestito dall'assegnatario, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.
2. Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiesti.
3. Non è consentito installare nei posti di compera impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità.
4. In caso di cessazione di attività dell'assegnatario, il posto di compera, con la relativa targhetta, deve essere riconsegnato alla direzione del mercato entro i tre giorni successivi alla cessazione.


1. I magazzini e le celle frigorifere facenti parte del mercato possono essere concessi agli operatori che ne facciano richiesta. A ciò provvede con apposita convenzione, l'ente gestore, sentita la commissione di mercato.
2. Per la concessione di magazzini e di celle frigorifere dovranno essere comunque fissati dall'ente gestore minimi di attività annuale. Il mancato raggiungimento di tali minimi potrà dare luogo, alla scadenza della concessione, al trasferimento del concessionario in magazzini o celle di minori proporzioni, ovvero al mancato rinnovo della concessione nel caso di protratta inattività.
3. Il minimo potrà essere ridotto ed anche non produrre effetto qualora eventi di forza maggiore, non predeterminabili, abbiano obiettivamente impedito o quanto meno fortemente contenuto l'attività dell'assegnatario.


1. Le organizzazioni dei produttori della pesca, di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 388, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.
2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltre che personalmente anche a mezzo di familiare o di persona da essi dipendenti, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n. 388; i consorzi e le cooperative di produttori, effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da esse designate purchè soci o dipendenti regolarmente assunti.
3. Non è consentito agli assegnatari dei posti di compera l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita all'asta nel mercato stesso.
4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dal precedente articolo 16.


1. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti della pesca o al contatto con questi, debbono essere in possesso del libretto sanitario aggiornato o dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.


1. E' vietato l'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di cui all'articolo 2 entro un raggio di metri … dal mercato. In tale ambito è pure vietata, negli orari delle operazioni del mercato, la sosta di veicoli trasportanti prodotti ittici non destinati o non provenienti dal mercato nonché la consegna di prodotti commercializzati fuori mercato.
2. Nel mercato all'ingrosso la vendita dei prodotti deve avvenire, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 31 agosto 1984, n. 29, mediante asta pubblica da parte dell'ente gestore, che si avvale di astatori alle sue dirette dipendenze. A tal fine tutti i prodotti destinati alla vendita sono consegnati direttamente alla direzione del mercato, che assume in tal caso la funzione commissionaria.
3. La vendita è di regola svolta con sistemi meccanici o elettronici all'uopo installati nel mercato. Per le qualità massime sono ammesse vendite cumulative e per campione.
4. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.
5. Le sale di deposito, in relazione alle esigenze locali della pesca, possono restare aperte a giudizio della direzione del mercato.
6. Nella vendita è data la precedenza al prodotto sbarcato nel comune sede del mercato.


1. Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore.
2. Le vendite dei prodotti massivi che avvengono in banchine devono essere effettute con asta pubblica a voce o ad orecchio, con le stesse modalità di quelle effettuate nel mercato.
3. Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, la elencazione di ogni singola vendita (precisando specie o qualità, peso, prezzo, il numero del posto di compera corrispondente all'acquirente, l'importo totale lordo e netto). Le vendite si effettuano a peso netto e per lotti di prodotto omovenei, per qualità, calibro e confezionamento.
4. La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo da non trarli in inganno.
5. Il prodotto posto in vendita è accuratamente lavato; devono essere sventrati i merluzzi, pesci cani, razze, rombi, tonni, squali, rane pescatrici; contestualmente devono essere rispettate le disposizioni di autocontrollo relative ai parassiti stabilite dal capo IV, punto V dell’allegato al D.Lgs. 531/1992.
6. A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga è assolutamente proibito di svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma o anche in via eccezionale, attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operzioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.
7. Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente in presenza degli organi di vigilanza e prima che la merce esca dalla sala delle vendite. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può chiedere alla direzione del mercato l'annullamento dell'acquisto.
8. Per la classificazione, la calibrazione, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ittici regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ittici non regolamentati si applicano le norme vigenti.
9. E' vietato alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artifizio o consegnare per la vendita come freschi in giornata prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza. Chiunque non si attenga a quanto stabilito dal presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo articolo 31.

Nota relativa all'articolo 23
Così modificato dall'art. 1, r.r. 11 aprile 1995, n. 40.


1. Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del mercto e dal veterinario preposto al mercato.
2. Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato i prodotti ittici introdotti senza dover per questo corrispondere all'ente gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto già eventualmente rese. In tal caso la direzione del mercato rilascia documento di accompagnamento in osservanza del capitolo settimo dell’allegato al D.Lgs. 531/1992.
3. Il ritiro dal mercato dei prodotti ittici può essere tuttavia vietato dal veterinario del mercato per motivi di carattere igienico-sanitario.
4. Per le merci non idonee alla alimetazione umana, il direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni data dall'organo sanitario.

Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 1, r.r. 11 aprile 1995, n. 40.


1. L'ente gestore, sentita la commissione del mercato indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.
2. E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggino i prodotti e ne pregiudichino la necessaria e perfetta conservazione.
3. E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondano alle esigenze igienico-sanitarie.


1. L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, sono regolati dal direttore del mercato con apposito ordine di servizio.
2. L'uso dei veicoli per il trasporto delle merci nell'ambito del mercato, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.
3. Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dall'ente gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonché la necessità di evitare i rumori molesti.
4. Il numero massimo dei predetti veicoli è fissto dall'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentita la commissione del mercato.


1. E' vietato sia nel mercato che nelle sue dipendenze:
a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi;
c) sollecitare offerte o curare raccolte e sottoscrizioni qualunque sia l'ente beneficiario;
d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc, senza autorizzazione;
e) introdurre cani;
f) accendere fuochi;
g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
h) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
i) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
l) gridare e parlare ad alta voce nei posti di compera;
m) toccare la merce prima e durante le contrattazioni da parte dei non addetti al servizio.

2. Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti nel mercato sono tenute ad esporre, in appositi albi predisposti dalla direzione, gli avvisi a carattere sindacale.
3. La pulizia dei locali, strade e spazi è disciplinata dal direttore secondo le norme prescritte dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.


1. Nel mercato può essere istituita una cassa per le operazioni bancarie a favore degli operatori del mercato, la gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito, abilitata per legge, in base ad apposita convenzione da stipularsi fra l'ente gestore e l'azienda di credito e da approvare dal comune, sede del mercato.
2. La cassa del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:
a) il pagamento, al netto di ogni gravame, degli imprenditori delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
b) l'incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
c) l'incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del mercato;
d) l'incasso delle multe, contributi e altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
e) il pagamento all'ente gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamentato e da eventuali altre convenzioni;
f) l'incasso degli importi dovuti alla USL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
g) il pagamento e la riscossione di quanto altro è necessario o richiesto per la gestione del mercato.

3. Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.
4. Il direttore del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.
5. A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.


1. Il Servizio di riscossione da parte dell'ente gestore dei pagamenti da effettuarsi dai compratori e dal conseguente versamento del dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d'asta è esercitato direttamente dall'ente gestore, qualora esso non ritenga di avvalersi di un servizio di cassa da istituirsi ai sensi del precedente articolo.
2. A tal fine l'ente gestore adotterà i provvedimenti necessari per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi.
3. Il servizio consiste nel compiere tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in particolare:
a) pagamento al netto di ogni gravame degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
b) incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
c) incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato;
d) incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
e) pagamento all'ente gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei redditi e delle percentuali fissate dalla legge, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
f) incasso degli importi dovuti alla USL per accertamenti e certificazioni che le vigenti disposizioni demandano ai servizi veterinari;
g) pagamento e riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del mercato.

4. Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.
5. Il direttore del mercato, su segnalazione del servizio di riscossione, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.
6. A carico degli acquirenti che non avessero ottemperato al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabilito, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall'ente gestore, sentita la commissione del mercato.


1. Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti dei prodotti e cose che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori o ai frequentatori del mercato.
2. Gli operatori, i facchini ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e comunque all'ente gestore.
3. A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni di cui al precedente regolamento.


1. Indipendentemente dall'eventuale azione penale ed alle sanzioni previste da leggi e regolamenti, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa così graduata secondo la gravità dell'infrazione o della recidività:
a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività nel mercato o chiusura dei magazzini e dei posti di compera per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposta dal direttore con provvedimento definito;
b) sospensione da ogni attività nel mercato e chiusura dei magazzini e posti di compera per un periodo fino a te mesi deliberate dalla commissione del mercato o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato, salvo successiva ratifica da parte della commissione del mercato, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
c) revoca della concessione dei magazzini disposta dall'ente gestore sentita la commissione del mercato.

2. I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, disposti dal direttore del mercato, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione del mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.
3. Ogni violazione del presente regolamento di mercato o della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29, sarà punita - alternativamente o congiuntamente all'azione disciplinare e amministrativa di cui al comma 1 - con le sanzioni amministrative di cui all'allegata tabella "A" e/o da quelle previste dagli articoli 106 e segg. del T.U. legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché con le procedure previste dalla legge 3 maggio 1967, n. 317.


1. In caso di gravi inefficienze o di irregolarità riscontrate nel funzionamento del mercato, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario.
NORME TRANSITORIE



1. L'assegnazione dei magazzini, dei posti di compera e degli altri locali esistenti nel mercato, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà effettuata in conformità delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 16 e 19 alla scadenza della assegnazione in atto alla data anzidetta.


1. Il direttore di mercato in servizio da almeno due anni alla data di entrata in vigore del presente regolamento deve essere confermato senza concorso, anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, purchè abbia dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.


1. Il presente regolamento di mercato, dopo intervenuta l'approvazione del consiglio comunale, viene pubblicato all'albo pretorio del comune per la durata di quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 ed entra in vigore il giorno successivo a tale pubblicazione.


1. E' revocato, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il regolamento precedentemente in vigore.

Allegati

allegato


Regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ittici

(Articolo 7 - L.R. 31 agosto 1984, n. 29)






























































































Norme inderogabili ai sensi della legge regionale 31 agosto 1984, n. 29

* articolo 1, secondo comma * articolo 19, tutto
* articolo 3, tutto * articolo 20, tutto
* articolo 4, primo, secondo, terzo, quinto, settimo, ottavo, decimo e undicesimo comma * articolo 21, tutto
* articolo 5, tutto * articolo 22, primo secondo e quarto comma
* articolo 6, tutto * articolo 23, tutto
* articolo 7, primo e secondo comma * articolo 24, tutto
* articolo 9, tutto * articolo 25, terzo comma
* articolo 10, ultimo comma * articolo 27, tutto
* articolo 11, tutto * articolo 28, tutto
* articolo 12, primo comma * articolo 29, terzo comma
* articolo 14, tutto * articolo 30, tutto
* articolo 15, primo comma * articolo 31, tutto
* articolo 16, primo e secondo comma * articolo 32, tutto
* articolo 18, tutto * tabella "A", tutta


Allegati

Tabella


Ammende per violazioni alle norme del presente

regolamento ed alla legge regionale 31 agosto 1984, n. 29


































































































































































































































































































Articolo 1
* 3° comma - vendere o acquistare quantitativi inferiori a quelli previsti
L.
50.000
Articolo 9
* non denunciare o denunciare solo in parte i quantitativi delle derrate introdotte nel mercato
L.
50.000
* non fornire alla direzione del mercato gli elementi necessari alla rilevazione dei prezzi o fornire informazioni non veriterie
L.
50.000
Articolo 10
* 4° comma - concedere in sub-concessione il servizio assunto - oltre alla decadenza dalla concessione comporta l'ammenda di
L.
1.000.000
Articolo 11
* infrazioni alle disposizioni ordinate dal servizio di vigilanza igienico-sanitaria
L.
500.000
Articolo 12
* non sottostare ai controlli sulla esattezza delle pesature
L.
50.000
* mantenere non puliti, non regolati, non in perfette condizioni o non bene invista gli strumenti di pesatura
L.
30.000
Articolo 13
* esercitare il facchinaggio senza la prescritta autorizzazione
L.
100.000
* farsi aiutare attività di facchinaggio da persone non autorizzate
L.
100.000
* inosservanza di ogni altra norma dell'articolo 12
L.
20.000
Articolo 14
* 4° comma - imporre pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti dalle tariffe approvate per i servizi di mercato
L.
1.000.000
* imporre pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente fornite
L.
5.000.000
Articolo 15
* anticipare o ritardare la contrattazione al di fuori dell'orario fissato
L.
100.000
Articolo 16
* non essere in grado di esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, la targhetta di accesso al mercato
L.
20.000
* non possedere la targhetta di accesso al mercato in quanto non rinnovata o mai posseduta
L.
50.000
Articoli 17 - 18 - 19
* inosservanza delle norme sulla concessione dei magazzini e sull'assegnazione dei posti di compera
L.
1.000.000
Articolo 20
* 1° comma - vendere prodotti di produzione non propria o non dei soci
L.
300.000
* 3° comma - acquistare merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso
L.
800.000
* ogni altra infrazione alla disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente
L.
500.000
Articolo 21
* mancanza del libretto sanitario
L.
40.000
* libretto sanitario non aggiornato
L.
20.000
Articolo 22
* 1° comma - svolgere attività di commercio all'ingrosso dei prodotti ittici entro un raggio di...... metri da mercato
L.
1.000.000
Articolo 23
* 3° comma - porre in vendita prodotti dichiarati omogenei che non risultino tali
L.
100.000
* 4° comma - evidenziare la merce in modo da trarre in inganno l'acquirente
L.
500.000
* 5° comma - porre in vendita prodotti non accuratamente lavati
L.
100.000
* 6° comma - svolgere nel mercato attività di produttore o negoziante da parte del mercato stesso o avere interesse, sia direttamente o per conto terzi o per interposta persona
L.
1.000.000
* ultimo comma - alterare il peso del prodotto con bagnatura o altro artifizio o consegnare come freschi di giornata prodotti non adeguatamente curati per la conservazione della freschezza
L.
500.000
Articolo 25
* inosservanza delle norme relative alle cassette e contenitori
L.
300.000
Articolo 26
* ogni infrazione sulla circolazione dei veicoli
L.
50.000
Articolo 27
* 1° comma - a) ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare la circolazione
L.
30.000
b) attirare i compratori con grida e schiamazzi
L.
30.000
c) sollecitare offerte o sottoscrizioni
L.
30.000
d) esercitare commercio senza autorizzazione
L.
100.000
e), f) introdurre cani e/o accendere fuochi
L.
30.000
g) accettare e/o offrire mance
L.
30.000
h) gettare derrate avariate
L.
30.000
i), l) infrazioni sulla disciplina del mercato, delle contrattazioni, sulla decenza, ordine e sicurezza
L.
50.000
m) toccare i prodotti da parte dei non addetti al servizio
L.
30.000
Per ogni altra infrazione al regolamento del mercato non espressamente richiamata
L.
30.000