Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1990, n. 58 |
Titolo: | Assestamento del bilancio per l'anno 1990. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 24 dicembre 1990, n. 151 - bis) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
Art. 1 (Modificazione dei residui attivi e passivi presunti alla chiusura dell'esercizio 1989)
Art. 2 (Modificazioni del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1989)
Art. 3 (Modoficazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1989)
Art. 4 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito della amministrazione regionale)
Art. 5 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 6 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 7 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 8 (Salvaguardia dei boschi dagli incendi)
Art. 9 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 10 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 11 (Formazione professionale)
Art. 12 (Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione)
Art. 13 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 14 (Asili nido)
Art. 15 (Associazione per la tutela e la promozione sociale del cittadini invalidi, mutilati e portatori di handicap)
Art. 16 (Protezione civile)
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 19 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 20 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1990 e precedenti)
Art. 21 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 22 (Finanziamenti all'Ente di sviluppo nelle Marche)
Art. 23 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza)
Art. 2 (Modificazioni del saldo finanziario positivo presunto al termine dell'esercizio 1989)
Art. 3 (Modoficazione della presunta giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1989)
Art. 4 (Indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi e comitati operanti nell'ambito della amministrazione regionale)
Art. 5 (Adesione ad organismi associativi)
Art. 6 (Opere di pronto intervento a seguito di calamità naturali)
Art. 7 (Indennizzi per danni causati da specie animali protette, da cani randagi e da animali predatori)
Art. 8 (Salvaguardia dei boschi dagli incendi)
Art. 9 (Fiere, mostre ed esposizioni)
Art. 10 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato marchigiano)
Art. 11 (Formazione professionale)
Art. 12 (Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione)
Art. 13 (Protezione e tutela della fauna e disciplina della caccia)
Art. 14 (Asili nido)
Art. 15 (Associazione per la tutela e la promozione sociale del cittadini invalidi, mutilati e portatori di handicap)
Art. 16 (Protezione civile)
Art. 17 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
Art. 18 (Fondo di riserva di cassa)
Art. 19 (Indennità di cui all'articolo 11 della L.R. 5 agosto 1983, n. 19)
Art. 20 (Modificazioni delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci degli anni 1990 e precedenti)
Art. 21 (Altre variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa)
Art. 22 (Finanziamenti all'Ente di sviluppo nelle Marche)
Art. 23 (Quadro generale riassuntivo)
Art. 24 (Dichiarazione d'urgenza)
1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1989, già iscritti, ai sensi del punto 1 del quinto comma dell'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1990 per l'importo presunto di lire 639.634.283.359, sono modificati secondo le risultanze di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge e restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 655.571.408.605.
2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1989, già iscritti, ai sensi del punto 1 del quinto comma dell'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 per l'importo presunto di lire 336.229.430.927, sono modificati secondo le risultanze di cui alle medesime tabelle 1 e 2, restano stabiliti nell'importo complessivo di lire 338.277.587.813.
1. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1989, stabilito in consuntivo in lire 970.165.789.408, è utilizzato:
a) quanto a lire 952.915.789.408 a beneficio del bilancio per l'anno 1990;
b) quanto a lire 17.250.000.000, a beneficio dei bilanci per gli anni 1991 e 1992, come indicato nel bilancio pluriennale per il triennio 1990/1992, adottato con l'articolo 111 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27.
2. L'ammontare del saldo finanziario positivo al termine dell'esercizio 1989, iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1990 nell'importo presunto di lire 934.346.915.086 è aumentato di lire 18.568.874.322 e resta quindi stabilito in lire 952.915.789.408.
1. L'ammontare della giacenza di cassa al termine dell'esercizio 1989, iscritto, ai sensi del sesto comma del'articolo 41 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno 1990 nell'importo presunto di lire 648.192.062.654 è aumentato di lire 4.679.905.962 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 652.871.968.616 di cui lire 13.925.041.454 per giacenza presso la tesoreria della Regione e lire 638.946.927.162 per somme disponibili sui conti correnti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 1.200 milioni, di cui all'articolo 2 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la corresponsione delle indennità spettanti ai componenti di commissioni, collegi, e comitati operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale, è ridotta di lire 300 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1340128 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 300 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa per l'erogazione della quota di adesione della Regione Marche all'istituto nazionale per la sociologia rurale per l'anno 1990, già stabilita per effetto dell'articolo 1 della L.R. 18 marzo 1975, n. 15, in lire 1.000.000, è aumentata di lire 1.000.000.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 1620105 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 1.000.000.
1. Per la realizzazione di opere di pronto intervento previste dal D.L. 12 aprile 1948, n. 1010 è autorizzata, per l'anno 1990, l'assunzione di obbligazioni per un importo di lire 4.500 milioni in aggiunta all'importo di lire 3.000 milioni di cui al punto a) del comma 2 dell'articolo 8 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27.
2. Le obbligazioni assunte per effetto del comma 1 non potranno venire a scadenza, nell'anno 1990, per un ammontare superiore a lire 3.000 milioni.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese relative alle obbligazioni assunte per effetto del comma 2 sono iscritte:
a) quanto a lire 1.950 milioni, in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2113201 dello stato di previsione della spesa;
b) quanto a lire 1.050 milioni, in termini di competenza e di cassa, a conto del capitolo 2113202 che si istituisce nello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'articolo 12 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la concessione di indennizzi per danni casusati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico, da cani randagi e da animali predatori, è aumentata di lire 100 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2131101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 100 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 180 milioni, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per le attività dirette alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, è ridotta di lire 90.817.825.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 100 milioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della L.R. 27/90 per la corresponsione dei compensi spettanti alle persone impiegate nello spegnimento degli incendo boschivi è aumentata di lire 90.817.825.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2144104 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 90.817.825 e per pari importo sono aumentati gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 2144102 del medesimo stato di previsione.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 500 milioni, di cui all'articolo 43 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la concessione di contributi a favore di enti organizzatori di fiere, mostre ed esposizioni e di contributi aggiuntivi ai comuni nel cui territorio si svolgono le dette manifestazioni, è aumentato di lire 100 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3212101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 100 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 280 milioni, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 45 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la concessione di contributi a cooperative e consorzi di cooperative artigiane per l'acquisto di materie prime, per la realizzazione di reti di vendita e l'incremento delle esportazioni dei loro prodotti, è aumentato di lire 42.049.710.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 130 milioni, di cui al la lettera c) del comma 1 dell'articolo 45 della stessa legge, per la concessione di contributi a consorzi e associazioni di imprese artigiane per convenzioni e consulenze di personale altamente qualificato, è ridotto di lire 42.049.710.
3. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3221105 dello stato di previsione della spesa sono ridotti di lire 42.049.710 e, per pari importo, sono aumentati gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3222206 del medesimo stato di previsione.
1. L'ammontare del fondo per l'addestramento professionale per l'anno 1990, già stabilito, per effetto del comma 1 dell'articolo 49 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, in lire 17.080.550.000, è aumentato di lire 1.700 milioni ed è stabilito nel nuovo importo di lire 18.780.550.000.
2. La maggiore dotazione di lire 1.700 milioni, di cui al comma 1, è destinata:
a) quanto a lire 200 milioni, all'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per le scuole regionali di formazione professionale;
b) quanto a lire 1.500 milioni, alla concessione dei contributi previsti dalla L.R. 24 maggio 1980, n. 39, a favore degli enti gestori di iniziative di formazione professionale.
3. L'importo di lire 5.677.817.109 di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 49 è aumentato di lire 100 milioni.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3311101 e 3322101 dello stato di previsione della spesa sono aumentati, rispettivamente, di lire 200 milioni e di lire 1.500 milioni.
1. Nell'elenco B allegato alla L.R. 26 aprile 1990, n. 27, concernente "Sistemazione e ristrutturazione dei teatri storici e della tradizione" è aggiunto un terzo paragrafo nel seguente testo:
"Intervento di restauro dei seguenti teatri storici: Comune di Montegiorgio, teatro "Alaleone" lire 500 milioni; Comune di Apiro, teatro "Mestica", lire 300 milioni; Comune di S. Ginesio, teatro comunale, lire 1.000 milioni".
2. Il totale della spesa complessiva per interventi nel settore, già ammontante a lire 10.000 milioni, è aumentato a lire 11.800 milioni.
3. Lo stanziamento di competenza del capitolo 4111201 dello stato di previsione della spesa è aumentato di lire 1.800 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 60 milioni, di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 59 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la predisposizione dei tesserini di caccia, è aumentata di lire 40 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4123115 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 40 milioni.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 7.000 milioni di cui al comma 2 dell'articolo 65 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la concessione di contributi nelle spese di gestione degli asili nido per l'anno 1990 è ridotta di lire 115 milioni e si stabilisce in lire 6.885 milioni; è autorizzata la concessione di finanziamenti straordinari ai comuni di Filottrano, Urbisaglia, Novafeltria e Castelplanio, a titolo di integrazione del contibuto nelle spese di gestione degli asili nido comunali per l'anno 1989, fino all'importo complessivo di lire 115 milioni.
1. L'autorizzazione si spesa di lire 200 milioni, di cui al comma 1 dell'articolo 67 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, per la concessione di contributi alle associazioni per la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati, vittime civili di guerra e portatori di handicap, è aumentata di lire 50 milioni.
2. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 4234104 dello stato di previsione della spesa sono aumentati di lire 50 milioni.
1. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 della L.R. 27 aprile 1990, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per la realizzazione, in territorio del Comune di Monsano, di un primo stralcio di interventi per la depurazione delle acque inquinate da cromo esavalente accumulatosi all'interno della paratia impermiabile perimetrale dell'area già della ditta RCD in territorio del comune di Monsano.
2. La somma di cui al comma 1 è iscritta a carico del capitolo 4311202 dello stato di previsione della spesa.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie già stabilito per effetto dell'articolo 75 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27 in lire 9.410.068.670 è ridotto di lire 1.260.620.144 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 8.149.448.526, di cui lire 7.465.200.000 per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi.
2. Lo stanziamento di competenza del capitolo 5200101 è ridotto di lire 1.260.620.144.
1. L'ammontare del fondo di riserva di cassa, già stabilito, per effetto dell'articolo 77 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, in lire 98.220 milioni è ridotto di lire 7.917.509.520 e di pari importo è ridotto lo stanziamento di cassa del capitolo 5200103 dello stato di previsione della spesa.
1. L'autorizzazione di spesa di lire 50 milioni di cui all'articolo 1 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27 è aumentata di lire 1.111.562.794 e si stabilisce in lire 1.161.562.794.
1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, l'autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti per la copertura dei disavanzi dei bilanci per gli anni dal 1980 al 1989, già rinnovata per l'anno 1990 per l'importo di lire 299.707.921.869 per effetto dell'articolo 82 della L.R. 27/90, è ridotta di lire 6.054.647.004 e si stabilisce nel nuovo importo di lire 292.653.274.865.
2. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 67 della L.R. 25/80, l'autorizzazione alla contrazione di mutui e prestiti per la copertura del disavanzo del bilancio per l'anno 1990, già stabilita nell'importo di lire 176.827.251.381 per effetto dell'articolo 100 della L.R. 2/90, è aumentata di lire 2.250 milioni e si stabilisce nel nuovo importo di lire 179.077.251.381.
3. L'importo complessivo dei mutui, da contrarsi per le finalità di cui ai commi precedenti, già stabilito in lire 476.535.173.250 della L.R. 2/90, si stabilisce per effetto delle variazioni di cui ai medesimi commi, nel nuovo importo complessivo di lire 471.730.526.246.
4. Le somme ascritte ai capitoli 5002226 e 5002005 dello stato di previsione delle entrate sono, rispettivamente ridotte di lire 6.054.647.004 e aumentata di lire 2.250 milioni.
1. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990 sono introdotte le ulteriori variazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.
1. Nel comma 1 dell'articolo 33 della L.R. 26 aprile 1990, n. 27, le parole "dell'articolo 21 della L.R. 24 novembre 1979, n. 41" sono sostituite con le parole "dell'articolo 25 della L.R. 22 agosto 1988, n. 35".
1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio per l'anno 1990 nelle risultanze di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.