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Atto:LEGGE REGIONALE 19 febbraio 1992, n. 14
Titolo:Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno 1992.
Pubblicazione:(B.u.r. 24 febbraio 1992, n. 21)
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario




Art. 1

1. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 70 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato per un periodo di tre mesi, l'impiego e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1991, limitatamente ad un dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. Il detto limite puň essere superato quando si tratti di spese obbligatorie, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi o di spese da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1991 o dalle precedenti gestioni.

Art. 2

1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.