Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 8 marzo 1993, n. 12 |
Titolo: | Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1993. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 9 marzo 1993, n. 15) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Sommario
1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, č autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio per l'anno 1993 e comunque non oltre il 31 marzo 1993, l'esercizio provvisorio del bilancio per il detto anno, sulla base degli stanziamenti del bilancio medesimo presentato dalla giunta regionale e delle relative eventuali note di variazione, e con le modalitŕ stabilite nella presente legge.
1. La presente legge č dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.