Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1995, n. 20
Titolo:Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali
Pubblicazione:(B.u.r. 28 febbraio 1995, n. 17)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ENTI LOCALI - AUTONOMIE FUNZIONALI
Materia:Disposizioni generali
Note:Titolo così sostituito dall'art. 1, l.r. 9 gennaio 1997, n. 7.

Sommario





1. La Regione, in armonia con le indicazioni del proprio Statuto, per favorire il concorso degli enti locali alla determinazione della politica regionale e al fine di rendere stabili i rapporti con le associazioni degli enti locali, costituisce un Comitato d'intesa tra la Regione e le sezioni o articolazioni regionali delle Associazioni ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia), UPI (Unione Province italiane), UNCEM (Unione nazionale Comunità montane ed Enti montani), AICCRE (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) e Lega delle autonomie locali.

Nota relativa all'articolo 1
Così sostituito dall'art. 2, l.r. 9 gennaio 1997, n. 7.


1. Il Comitato d'intesa è composto dal Presidente della Giunta regionale o ad un Assessore da lui delegato che lo presiede, dal Presidente del Consiglio regionale o da un Consigliere da lui delegato, da tre rappresentanti dell'ANCI, tre rappresentanti dell'UPI, due rappresentanti dell'UNCEM, un rappresentante dell'AICCRE e un rappresentante della Lega delle autonomie locali, designati dalle rispettive sezioni o articolazioni regionali.

Nota relativa all'articolo 2
Così sostituito dall'art. 3, l.r. 9 gennaio 1997, n. 7.


1. Il comitato d'intesa è convocato dal presidente della giunta regionale:
a) almeno tre volte all'anno;
b) per gli atti fondamentali d'interesse degli enti locali;
c) su richiesta scritta di una delle associazioni degli enti locali entro quindici giorni dalla data della medesima.



1. Il comitato d'intesa, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale del supporto organizzativo, del personale e di locali che saranno messi a disposizione dalla giunta regionale.

Art. 5

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 5
Abrogato dall'art. 4, l.r. 9 gennaio 1997, n. 7.


1. L'attività di componente del comitato d'intesa è a titolo gratuito.
2. Il rimborso delle spese di accesso è a carico dell'ente di appartenenza.


1. La Regione riconosce la funzione di rilevante interesse delle associazioni regionali rappresentative delle autonomie locali.
2. In sede di approvazione del bilancio, la Regione al fine della valorizzazione delle autonomie locali, determina il contributo annuale da assegnare alle sezioni o articolazioni regionali delle associazioni di cui all'articolo 1.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 7 è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 5 milioni. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci.
2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità ascritte ai fini del bilancio pluriennale 1994/1996 a carico del capitolo 1330104.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione per l'anno 1995 avente la seguente denominazione ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa: "Contributi alle associazioni degli enti locali" lire 5 milioni.