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Atto:LEGGE REGIONALE 12 aprile 1995, n. 44
Titolo:Rifinanziamento della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: TERRITORIO - AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Settore:AMBIENTE
Materia:Protezione della natura - Parchi e riserve naturali

Sommario




Art. 1

1. Per il finanziamento delle attività di gestione delle aree protette naturali è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 1.350 milioni.
2. Per l'attuazione degli interventi del PTRAP di cui all'articolo 7 della L.R. 28 aprile 1994, n. 15 è autorizzata, per l'anno 1995, la spesa di lire 2.900 milioni.
3. Alla quantificazione della spesa per gli anni successivi si provvederà, ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, con apposito articolo della legge di approvazione dei singoli bilanci.
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese stabilite dai commi 1 e 2 sono stanziate, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995, a carico dei seguenti capitoli che la giunta regionale è autorizzata ad istituire con la denominazione e gli stanziamenti di competenza e di cassa controindicati:
a) spese e contributi per la gestione delle aree protette, lire 1.350 milioni;
b) contributi per spese di investimento finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal PTRAP, lire 1.900 milioni;
c) contributi per spese di investimento finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dal PTRAP, quota finanziata con mutuo lire 1.000 milioni. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

5. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 4.250 milioni, relativo all'anno 1995, si provvede:
a) quanto a lire 2.750 milioni mediante riduzione di quota parte dello stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita 2 dell'elenco 2;
b) quanto a lire 500 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25 di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100201 del bilancio 1994, partita 3 bis, dell'elenco 2;
c) quanto a lire 1.000 milioni mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100202 del bilancio 1994, partita 1 dell'elenco 3. Lo stanziamento del capitolo 5200103 è ridotto di lire 1.500 milioni. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1995 sono ridotti di lire 2.750 milioni.

6. Per gli anni successivi l'onere sarà fronteggiato mediante l'impiego di quota parte delle entrate tributarie regionali.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.