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Atto:LEGGE REGIONALE 13 aprile 1995, n. 51
Titolo:Interventi regionali per la riorganizzazione del sistema cooperativo agroalimentare e dell'associazionismo del settore.
Pubblicazione:(B.u.r. 27 aprile 1995, n. 29)
Stato:Vigente
Tema: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Settore:COOPERAZIONE
Materia:Cooperazione agricola
Note:Ai sensi dell'art. 39, l.r. 5 maggio 1997, n. 28, i termini di scadenza previsti dalla presente legge sono differiti alla data del 31 luglio di ogni anno.

Sommario


Art. 1 (Finalità)
TITOLO I Interventi per il sistema cooperativo
Art. 2 (Soggetti destinatari)
Art. 3 (Progetti ammissibili)
Art. 4 (Contenuti dei progetti)
TITOLO II Consolidamento delle passività onerose
Art. 5 (Consolidamento delle passività onerose)
Art. 6 (Interventi ammessi al consolidamento delle passività)
TITOLO III Interventi per l'associazionismo
Art. 7 (Progetti ammessi)
Art. 8 (Contenuti dei progetti delle associazioni)
Art. 9 (Modifica di leggi regionali)
Art. 10 (Miglioramento della gestione finanziaria)
Art. 11 (Monitoraggio)
Art. 12
Art. 13 (Criteri di priorità)
TITOLO IV Procedure e finanziamenti
Art. 14 (Procedure)
Art. 15 (Passività onerose)
Art. 16 (Priorità)
Art. 17 (Fondo di rotazione per le passività onerose)
Art. 18 (Disposizioni finanziarie)
Art. 19 (Abrogazioni)
Art. 20 (Efficacia delle norme)



1. La presente legge ha lo scopo di sostenere la ristrutturazione, riorganizzazione e fusione di imprese del sistema cooperativo agroalimentare e dell'associazionismo dei produttori nella regione Marche.
2. Sono oggetto di intervento le imprese cooperative e le associazioni dei produttori riconosciute, comprese quelle biologiche, dei comparti: vitivinicolo, zootecnico e lattiero-caseario, ortofrutticolo, cerealicolo, forestale, le cooperative di servizio e per la conduzione associata dei terreni, in attesa della definizione del piano regionale di settore e, all'interno di esso, dei programmi regionali di filiera, in attuazione anche della decisione 94/173/CE, dei regolamenti 2052/88-Ob. 5a, 866/90, 2081/93 e 3669/94.
TITOLO I
Interventi per il sistema cooperativo



1. Sono destinatari degli aiuti ordinari e straordinari di cui alla presente legge, i soggetti indicati nell'articolo 2 e nell'articolo 6, comma 2, della L.R. 26 aprile 1990, n. 36, attraverso la definizione e presentazione di specifici progetti.


1. Sono ammessi a contributo i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, finalizzati all'obiettivo di integrazione, di consolidamento e sviluppo, comprendenti fra l'altro:
a) l'acquisizione, la fusione così come disciplinato dal D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti, attrezzature, reti commerciali, di cooperative e aziende private;
b) la realizzazione di progetti specifici da parte dei soggetti di cui all'articolo 2 finalizzati alla innovazione tecnologica, all'organizzazione e primo funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualità e tipicità;
c) trasformazione di passività onerose;
d) interventi di consolidamento e capitalizzazione ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 36/1990.

2. I progetti ritenuti ammissibili ai sensi del comma 1, la Regione concede contributi in conto capitale ed in conto interessi fino al massimo consentito dall'articolo 14, comma 6.


1. I progetti di cui al presente titolo I debbono contenere:
a) la relazione tecnico-economica, organizzativa e finanziaria dell'impresa relativamente alla sua organizzazione, dei costi di produzione, agli oneri conseguenti, alla remunerazione delle produzioni ai soci, alla capacità produttiva e di influenza nel territorio;
b) gli atti deliberativi della cooperativa di approvazione del progetto;
c) gli atti deliberativi delle cooperative o aziende private che sono interessate da processi di acquisizione o di fusione;
d) l'atto costitutivo e lo statuto;
e) il certificato di revisione biennale o la certificazione dell'ultimo bilancio ai sensi di legge;
f) l'analisi finanziaria certificata delle cooperative e aziende private interessate all'acquisizione o alla fusione.

TITOLO II
Consolidamento delle passività onerose



1. La Regione concede contributi per gli interventi nel pagamento degli interessi su mutui quindicennali per il consolidamento delle passività onerose, gravanti sulla gestione delle cooperative agricole e derivanti da operazioni creditizie in essere alla fine dell'ultimo esercizio chiuso che precede la presentazione delle domande, ai sensi dell'articolo 1 ter del dl 20 maggio 1993, n. 149 convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237.
2. Possono usufruire dei contributi le cooperative agricole ed agroalimentari e loro consorzi operanti nella regione che svolgono attività di:
a) lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, a condizione che il conferimento dei prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 60 per cento del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati;
b) produzione, servizi, gestione e conduzione associata dei terreni, a condizione che le attività siano esercitate in modo continuativo e prevalente a favore della cooperativa e delle aziende dei soci.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 possono essere estesi a società esercenti attività agricole e agroalimentari nelle quali le cooperative abbiano una partecipazione maggioritaria.
4. Sono esclusi dai contributi le società cooperative che abbiano in corso procedure per il recupero coattivo di crediti da parte degli istituti finanziari o della Regione Marche.

Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 39, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.


1. Sono trasformati in mutui quindicennali a tasso agevolato le seguenti passività definite al 31 dicembre 1994:
a) prestiti agrari di conduzione accesi a tasso di riferimento;
b) prestiti ed altri finanziamenti bancari a breve fino a un massimo di diciotto mesi;
c) scoperti di conto corrente bancario;
d) prestiti finanziari e mutui ordinari a medio e lungo termine, in essere nell'ultimo esercizio finanziario chiuso che precede la presentazione delle domande;
e) prestiti dei soci.

2. I mutui agevolati di cui al comma 1 sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 della legge 30 settembre 1993, n. 385. L'ente regionale di sviluppo agricolo può consentire l'accensione di ipoteche sui beni immobiliari ceduti alle cooperative con riservato dominio purchè in regola con gli impegni assunti.
3. I benefici di cui al comma 1, lettera a), b), c) e d) sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento delle passività dichiarate.
4. I benefici di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
5. I soggetti beneficiari devono effettuare l'aumento di capitale sociale almeno pari ad una annualità di ammortamento del mutuo da consolidare.

Nota relativa all'articolo 6
Così modificato dall'art. 39, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.
TITOLO III
Interventi per l'associazionismo



1. Sono destinatari degli aiuti ordinari di cui all'articolo 1 e straordinari della Regione, attraverso la definizione e presentazione di specifici progetti, le associazioni dei produttori riconosciute che realizzano programmi di collaborazione, incorporazione, fusione, costituzione in unione regionale con altre associazioni della medesima filiera, finalizzati all'aggregazione delle produzioni a livello regionale, al rafforzamento delle strategie di qualificazione e valorizzazione commerciale della filiera e ad una offerta commerciale fuori regione unitaria almeno per i prodotti di filiera.
2. Sono ammessi a contributo i progetti presentati per rafforzare il potere contrattuale e il reddito dei produttori agricoli attraverso:
a) la riorganizzazione unitaria, su base regionale, ivi compresa la organizzazione in unione, per la realizzazione di strumenti e strutture per la contrattazione e l'offerta alle industrie di trasformazione ed al mercato;
b) l'adozione di progetti finalizzati alla innovazione tecnologica delle aziende produttrici associate, all'organizzazione e funzionamento di centri servizi di assistenza e consulenza tecnico-economica e commerciale, adozione di marchi, certificazione della qualità e tipicità, indagini di mercato.



1. Le associazioni dei produttori riconosciute che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 7 elaborano un progetto finalizzato:
a) alla realizzazione dell'unione regionale unica di filiera;
b) alla realizzazione dell'aggregazione, tramite fusione-incorporazione tra più associazioni, o di programmi unitari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 7.

2. Il progetto di cui alla lettera a) del comma 1, deve contenere:
a) una relazione tecnico-economica sulla filiera regionale con particolare riferimento alle quantità e caratteristiche della produzione regionale, ai rapporti contrattuali e commerciali con l'industria di trasformazione, ivi comprese le cooperative, il grado di qualificazione e valorizzazione dei prodotti degli associati, confrontati con quelli ottenibili dalla realizzazione dell'iniziativa;
b) l'analisi economico-finanziaria di ognuna delle associazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e la proiezione economico-finanziaria;
c) l'atto costitutivo, lo statuto e gli atti deliberativi degli organi dell'unione regionale;
d) relazione e progetto di massima delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7.

3. Il progetto di cui alla lettera b) del comma 1 deve contenere:
a) una relazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2;
b) gli atti costitutivi, statuto e deliberativi degli organi dell'associazione interessata alla realizzazione e gestione del progetto;
c) relazione e progetto di massima per la realizzazione delle iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 7;
d) gli atti deliberativi delle associazioni che cessano la loro attività;
e) l'analisi debitoria delle associazioni che cessano la loro attività e gli oneri derivanti dalla trasformazione delle passività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).



1. ............................................................................................
2. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 modifica la lett. g) del comma 2 dell'art. 2, l.r. 18 aprile 1994, n. 14.
Il comma 2 sostituisace la parola "Consorzi" contenuta nella l.r. 28 novembre 1988, n. 44, con le parole "Consorzi intersettoriali a carattere regionale".



1. In caso di ricontrattazione dei mutui la giunta regionale assume il nuovo piano di ammortamento pur mantenendo l'erogazione del contributo nella misura assegnata con il precedente provvedimento autorizzatorio.


1. Al fine di una conoscenza la giunta regionale opera un monitoraggio sul sistema cooperativo regionale e sull'associazionismo dei produttori.
2. I soggetti destinatari di interventi pubblici, durante la fase di attuazione del programma approvato e finanziato, sono oggetto di monitoraggio e verifica da parte del servizio regionale competente sulla base delle indicazioni del comitato tecnico di cui all'articolo 12. Il servizio provvede, inoltre, a far pervenire ai soggetti destinatari i risultati del monitoraggio e relativa verifica.

Art. 12

...............................................................................................

Nota relativa all'articolo 12
Abrogato dall'art. 6, r.r. 4 dicembre 2004, n. 11.


1. I contributi e le agevolazioni sono concessi nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo la graduatoria risultante dalla assegnazione dei seguenti punteggi:
a) validità tecnico-economica-organizzativa-finanziaria del progetto (da 0 a 12 punti);
b) entità dell'impegno finanziario dei soci che partecipano al progetto (da 0 a 9 punti);
c) incidenza nel tessuto socio-economico (da 0 a 4 punti);
d) impegno dei soggetti richiedenti e dei soci alla ricapitalizzazione e, ove necessario, al risanamento (da 0 a 3 punti);
e) varie, eventualmente da attribuire con motivazione espressa (da 0 a 2 punti).

TITOLO IV
Procedure e finanziamenti



1. Le procedure previste dagli articoli 12 e 13 si applicano per i contributi e le agevolazioni da concedere ai soggetti di cui ai titoli I, II e dagli articoli 7 e 8 del titolo III, sulla base di tre diverse graduatorie. Per il resto si applicano le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo I presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4.
3. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articoli 7 e 8, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata della documentazione prevista dall'articolo 8.
4. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articolo 10, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata di:
a) copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento;
b) relazione contenente le motivazioni, convenienze, modalità e tempi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

5. Le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i soggetti di cui al comma 4 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. I contributi e le agevolazioni concesse dalla giunta regionale in applicazione della presente legge rispettano i limiti imposti dalla Comunità Europea.


1. I soggetti interessati devono presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo al presidente della giunta regionale corredata da:
a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con relazione e verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
c) certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonchè il nominativo del legale rappresentante;
d) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la composizione della compagine sociale;
f) certificazione delle passività onerose in essere nell'ultimo esercizio chiuso che precede la presentazione delle domande;
g) dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale, attestante che è stato dichiarato l'intero ammontare delle passività e dei saldi attivi dei rapporti bancari e finanziari in essere nell'ultimo esercizio che precede la presentazione delle domande. Nella stessa dichiarazione deve risultare l'entità del prestito dei soci;
h) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda i soggetti interessati dovranno produrre l'impegno di un istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalità per le quali si chiede il beneficio pubblico, revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo regionale;
i) dichiarazione congiunta del legale rappresentante del presidente del collegio sindacale in cui si impegna l'ente a non far richiesta di contributi statali o comunitari per lo stesso intervento;
l) copia del verbale del consiglio di amministrazione con cui si approva il piano di risanamento finanziario e si propone all'assemblea dei soci l'aumento di capitale sociale per un importo pari a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6;
m) presentazione di un piano di risanamento finanziario teso a consentire, in un periodo massimo di tre anni, il razionale ed economico utilizzo delle strutture e degli impianti aziendali, nonchè il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o integrazione.

2. Prima della stipula del contratto di mutuo deve essere presentata inoltre copia del verbale dell'assemblea dei soci con cui si approva l'aumento del capitale sociale.

Nota relativa all'articolo 15
Così modificato dall'art. 39, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.


1. Sono ammessi a contributo in ordine di priorità:
a) le cooperative e loro consorzi che, ad operazione di consolidamento conseguito, siano in grado di presentare un indice di struttura, pari al rapporto tra patrimonio netto aumentato dell'indebitamento di medio e lungo termine, compresi i prestiti dei soci della stessa natura temporale, fratto le attività immobilizzate nette non inferiore a 1. Per le cooperative zootecniche e lattiero-casearie non inferiore a 0.6;
b) le cooperative e loro consorzi che partecipano a processi di acquisizione o fusione;
c) le cooperative e loro consorzi che abbiano proceduto ad incorporazioni, mediante fusione, di altri organismi associativi.

2. La giunta regionale concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di importo non superiore a lire 2 miliardi, da contrarsi per il consolidamento delle passività con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
3. Ai mutui di cui al comma 2 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento con decreto del ministero del tesoro.
4. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello stabilito dalla normativa statale vigente.
5. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al comma 2 da contrarsi per il consolidamento delle passività, è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il concorso è erogato agli istituti in rate semestrali o annuali costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti di mutuo.


1. Le anticipazioni concesse alle cooperative beneficiarie a valere sul fondo di rotazione, di cui all'articolo 17 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21 che non sono state restituite come previsto dal contratto e per le quali sono in corso le procedure di recupero coattivo, sono trasformate in contributo a fondo perduto, a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dell'importo da restituire. Il contributo non è cumulabile con quelli concessi ai sensi della L.R. 26 aprile 1990, n. 36.
2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere esteso anche alle cooperative che, pur in regola con i pagamenti, ne facciano richiesta a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dell'importo da restituire.
3. Nei confronti delle cooperative di cui al comma 1, si interrompono tutte le procedure tese alla salvaguardia del credito.
4. L'ente di sviluppo agricolo è autorizzato a trasformare i crediti derivanti dalla cessione degli impianti realizzati ai sensi degli articoli 16 e 35 della legge 910/1966 e della L.R. 31/1975, in partecipazione al capitale delle cooperative interessate a condizione che le stesse procedano ad una capitalizzazione di pari importo da parte degli altri soci.


1. Per l'attuazione degli interventi della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:
a) per la concessione di contributi in conto capitale di cui alle lettere a), b) e d), comma 1 dell'articolo 3, lire 1.200 milioni per l'anno 1995;
b) per la concessione del concorso regionale sugli interessi di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 3 è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, un limite di impegno decennale di lire 700 milioni, per un importo complessivo di lire 7.000 milioni, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004;
c) per la concessione del concorso regionale sugli interessi di cui all'articolo 5 è autorizzato, ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 25/1980, un limite di impegno quindicennale di lire 800 milioni, per un importo complessivo di lire 8.000 milioni, con decorrenza dall'anno 1995 e termine nell'anno 2004;
d) per l'incremento del fondo fidi di cui all'articolo 9, lire 250 milioni per l'anno 1995;
e) per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 7, lire 250 milioni per l'anno 1995.

2. I limiti di impegno di cui alle lettere b) e c) del comma 1 possono essere utilizzati indifferentemente in presenza di insufficienti richieste in uno dei due interventi.
3. Alla copertua delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si prevede:
a) quanto alla somma di lire 1.700 milioni relativa all'anno 1995 di cui alle lettere a), d) ed e) del comma 1:
a1) per lire 800 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980 delle somme iscritte a carico del capitolo 5100101 del bilancio 1994, partita 13 dell'elenco 2;
a2) per lire 300 milioni mediante utilizzo ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della L.R. 25/1980 delle somme iscritte a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1994, partita 11 dell'elenco 1;
a3) per lire 600 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento di cui alla partita 12 dell'elenco 2;
b) quanto alla somma di lire 1.500 milioni relativa all'anno 1995 di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti a carico del capitolo 5100201 del bilancio 1995, all'uopo utilizzando gli accantonamenti di cui alle partite 4 e 6 dell'elenco 2, rispettivamente per lire 500 milioni e lire 1.000 milioni;
c) quanto alla somma di lire 1.500 milioni relativa a ciascuno degli anni 1996 e 1997 di cui alle lettere b) e c) del comma 1, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale 1995/1997 al capitolo 5100201 del bilancio 1995, alle partite 4 e 6 dell'elenco 2;
d) per gli anni successivi mediante utilizzo di quota parte del fondo comune assegnato alla Regione di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 1995 a carico dei seguenti capitoli, che la giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio 1995 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:
a) "Contributi in conto capitale per la ristrutturazione e il consolidamento di impianti di cooperative e aziende private, innovazione tecnologica e funzionamento di centri servizi", lire 1.200 milioni;
b) "Spese per il concorso regionale sugli interessi sui mutui gravanti sulla gestione delle cooperative agricole", lire 700 milioni;
c) "Spese per il concorso regionale sugli interessi sui mutui gravanti sulla gestione delle cooperative agricole", lire 800 milioni;
d) "Spese per l'incremento del fondo fidi per investimenti a favore di imprese cooperative", lire 250 milioni;
e) "Spese per la concessione di contributi in conto capitale alle associazioni di produttori", lire 250 milioni.

5. Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
6. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100201 del bilancio 1995 sono ridotti di lire 2.100 milioni.

Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 39, l.r. 5 maggio 1997, n. 28.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 19
Abroga l'art. 3, l.r. 28 novembre 1988, n. 44.


1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunità Europea. La giunta regionale ne darà notizia con pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.