Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 2 settembre 1997, n. 60 |
Titolo: | Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) |
Pubblicazione: | ( B.U. 12 settembre 1997, n. 63 ) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Sommario
Titolo I
Principi generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3
Titolo II Funzioni e organi dell'ARPAM
Art. 4 (Costituzione e natura giuridica)
Art. 5 (Funzioni)
Art. 6 (Gli organi)
Art. 7 (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo)
Art. 8 (Collegio dei revisori dei conti)
Titolo III Organizzazione interna e funzionamento
Art. 9 (Regolamento)
Art. 10 (Articolazione organizzativa dell'ARPAM)
Art. 11 (Comitati provinciali di coordinamento)
Art. 12 (Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi)
Art. 13
Titolo IV Personale e patrimonio
Art. 14 (Personale)
Art. 15 (Trattamento giuridico ed economico)
Art. 16 (Assegnazione dei beni)
Titolo V Rapporti e coordinamento con gli altri Enti pubblici
Art. 17 (Rapporti fra le Regioni, enti locali, Aziende USL e ARPAM)
Art. 18 (Coordinamento tra l'ARPAM e il dipartimento di prevenzione delle Aziende USL)
Art. 19 (Coordinamento con l'ANPA, con l'Agenzia europea per l'ambiente e gli altri istituti operanti nel settore)
Art. 20 (Sistema informativo)
Titolo VI Disposizioni finanziarie
Art. 21 (Dotazione finanziaria dell'ARPAM)
Art. 22 (Gestione economico-finanziaria)
Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 23 (Commissario straordinario)
Art. 24 (Norme transitorie)
Art. 25 (Abrogazione)
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Funzioni della Regione)
Art. 3
Titolo II Funzioni e organi dell'ARPAM
Art. 4 (Costituzione e natura giuridica)
Art. 5 (Funzioni)
Art. 6 (Gli organi)
Art. 7 (Direttore generale, Direttore tecnico e Direttore amministrativo)
Art. 8 (Collegio dei revisori dei conti)
Titolo III Organizzazione interna e funzionamento
Art. 9 (Regolamento)
Art. 10 (Articolazione organizzativa dell'ARPAM)
Art. 11 (Comitati provinciali di coordinamento)
Art. 12 (Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi)
Art. 13
Titolo IV Personale e patrimonio
Art. 14 (Personale)
Art. 15 (Trattamento giuridico ed economico)
Art. 16 (Assegnazione dei beni)
Titolo V Rapporti e coordinamento con gli altri Enti pubblici
Art. 17 (Rapporti fra le Regioni, enti locali, Aziende USL e ARPAM)
Art. 18 (Coordinamento tra l'ARPAM e il dipartimento di prevenzione delle Aziende USL)
Art. 19 (Coordinamento con l'ANPA, con l'Agenzia europea per l'ambiente e gli altri istituti operanti nel settore)
Art. 20 (Sistema informativo)
Titolo VI Disposizioni finanziarie
Art. 21 (Dotazione finanziaria dell'ARPAM)
Art. 22 (Gestione economico-finanziaria)
Titolo VII Norme transitorie e finali
Art. 23 (Commissario straordinario)
Art. 24 (Norme transitorie)
Art. 25 (Abrogazione)
Art. 26 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Principi generali
1. In attuazione delle disposizioni del d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni della legge 21 gennaio 1994, n. 61 è istituita l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente marchigiano, di seguito denominata ARPAM.
2. La presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ARPAM, nonchè le modalità di coordinamento della stessa con il sistema delle autonomie locali e con il servizio sanitario regionale; riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva.
1. La Regione:
a) definisce gli obiettivi generali delle attività di prevenzione, di controllo e di vigilanza ambientale, promuovendo il più ampio concorso degli enti locali;
b) approva gli atti generali di programmazione, di indirizzo e di coordinamento in materia ambientale;
c) promuove la collaborazione dei soggetti operanti nel settore della prevenzione dei controlli ambientali;
d) assicura il coordinamento e l'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti nell'ambito della prevenzione collettiva e della protezione e del controllo ambientali;
e) indirizza, vigila e controlla l'attività dell'ARPAM.
2. Il Consiglio esercita le funzioni di cui alle lettere a) e b). Spettano alla Giunta regionale le rimanenti funzioni.
…………………………………………………………………………..
Nota relativa all'articolo 3
Abrogato dall'art. 28, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.
Funzioni e organi dell'ARPAM
1. L'ARPAM è un ente di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico - giuridica, amministrativa e contabile.
2. L'ARPAM ha sede ad Ancona.
1. L'ARPAM svolge le attività tecnico - scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni di interesse regionale di cui all'articolo 1 della legge 61/1994 ed in particolare provvede a:
a) fornire il necessario supporto tecnico - scientifico alla Regione, agli enti locali e alle Aziende USL, ai fini dell'elaborazione dei programmi di intervento per la prevenzione, il controllo e la vigilanza in materia di igiene e salvaguardia dell'ambiente, la verifica della salubrità degli ambienti di vita in stretta relazione con i compiti di salvaguardia che si esplicano mediante l'utilizzazione prevalente di specifiche apparecchiature tecniche e di operatori aventi un elevato livello di specializzazione. Restano di competenza delle Aziende USL le attribuzioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) formulare agli enti e agli organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
c) fornire attività di supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali per la valutazione di impatto ambientale, per il controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche al fine delle funzioni relative all'applicazione dei regolamenti dell'UE in materia;
d) fornire supporto tecnico - scientifico alla Regione e agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
e) fornire alla Regione e agli enti locali supporto tecnico - scientifico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale, fornendo i relativi pareri;
f) effettuare la valutazione e la prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175;
g) effettuare la vigilanza e i controlli di rischio ambientale e collettivo dei fattori fisici, geologici, chimici, batteriologici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, dell'acqua e del suolo;
h) effettuare la vigilanza e i controlli su macchine, apparecchi e impianti nei luoghi di vita per quanto attiene le competenze impiantistiche finora svolte dalle aree dei servizi multizonali di sanità pubblica ai sensi della l.r. 20 marzo 1985, n. 9;
i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campi ambientale e delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
j) effettuare, in materia di protezione dalle radiazioni, controllo ambientali delle attività;
k) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza e fornire attività di supporto alla Regione e agli enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
l) realizzare iniziative di ricerca sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo - climatologia, sulle forme di tutela degli ecosistemi anche in collaborazione con gli altri enti o istituti operanti nel settore;
m) raccogliere sistematicamente e pubblicare integralmente i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in collaborazione con i servizi tecnici nazionali, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e degli enti locali;
m bis) (abrogata)
m ter) effettuare attività di sorveglianza epidemiologica della popolazione anche collaborando alla realizzazione e all'alimentazione dei flussi informativi mediante l 'accesso e il trattamento integrato dei dati geografici, demografici e sanitari;
n) elaborare dati e informazioni relativi alla conoscenza sullo stato dell'ambiente, nonchè elaborare, verificare e promuovere programmi di divulgazione, educazione, formazione tecnico - scientifica, aggiornamento professionale in materia ambientale;
o) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
p) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambito marino e costiero, anche in riferimento al controllo delle acque di balneazione.
2. Nell'esercizio di queste funzioni è garantito un sistema di pronte reperibilità per interventi tesi a fronteggiare situazioni di emergenza.
3. L'ARPAM fornisce prestazioni e servizi a favore di altri enti pubblici e di privati, purchè tale attività non risulti incompatibile con l'espletamento dei compiti di istituto.
4. Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPAM può definire accordi e convenzioni con aziende ed enti pubblici e organismi operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente, in particolare per quanto concerne la raccolta di dati e per la gestione di sistemi informativi e di rilevamento.
4 bis. (Abrogato)
4 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 finalizzate all'attuazione di un programma di ricerca in campo epidemiologico approvato dalla Giunta regionale, l'ARPAM può accedere a dati personali e sensibili ed effettuare il trattamento senza il consenso dell'interessato nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'ARPAM, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali nel settore dello smaltimento dei rifiuti, si avvale delle sezioni regionali dello specifico albo, istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 61/1994.
6. L'ARPAM fornisce il supporto tecnico - scientifico alla Regione per l'esercizio delle funzioni attribuite all'ente dall'articolo 19, comma 1, del d.gls. 5 febbraio 1997, n. 22.
7. L'ARPAL esercita inoltre tutte le altre funzioni delegate dal d.lgs. 22/1997.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 1, l.r. 12 ottobre 2009, n. 23; dall'art. 31, l.r. 15 novembre 2010, n. 16; dall'art. 24, l.r. 28 dicembre 2010, n. 20; dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8, e dall'art. 1, l.r. 8 maggio 2019, n. 9.
1. Sono organi dell'ARPAM:
a) il Direttore generale;
b) il Collegio dei revisori.
Nota relativa all'articolo 6
Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 5, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, il collegio dei revisori dei conti dell'ARPAM è sostituito da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale. Fino alla predetta nomina e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.
1. Il Direttore generale è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, tra soggetti in possesso di laurea e aventi esperienza di direzione di sistemi organizzativi complessi da almeno tre anni. Il Direttore generale dura in carica cinque anni, prorogabili di norma una sola volta.
2. Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'ARPAM ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali della stessa, nonchè della corretta gestione delle risorse.
3. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione dell'ARPAM, di ordinaria e straordinaria amministrazione, e in particolare:
a) la direzione e il coordinamento della struttura centrale e delle articolazioni periferiche;
b) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e triennale di attività, del bilancio di previsione annuale e triennale, i conti consuntivi, il regolamento di disciplina dell'attività, di cui all'articolo 9, la struttura operativa, la dotazione organica;
c) l'assegnazione delle dotazioni finanziarie, sulla base del programma annuale, alla struttura centrale e a quelle periferiche, nonchè la verifica del loro utilizzo;
d) la redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.
4. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico - scientifico e da un Direttore amministrativo, che esprimono parere, per quanto di competenza, sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico - scientifico e il Direttore amministrativo sono nominati tra persone in possesso di laurea e di comprovata esperienza con provvedimento motivato dal Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso. Durano in carica come il Direttore generale. Il Direttore amministrativo sostituisce, in caso di impedimento, il Direttore generale, nelle attività di gestione ordinaria.
5. Al Direttore generale, al Direttore tecnico-scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con un trattamento economico stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale. L’incarico di Direttore generale, di Direttore tecnico-scientifico e amministrativo comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non è compatibile con altre attività professionali ed incarichi elettivi ed è subordinato al collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di provenienza per i pubblici dipendenti. Il Direttore generale con provvedimento motivato può revocare l’incarico sia al Direttore amministrativo che al Direttore tecnico-scientifico.
5 bis. Al fine del contenimento della spesa e dell'integrazione funzionale delle attività, l'incarico di Direttore generale può essere conferito, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 5, ad un dirigente della Giunta regionale.
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13; dall'art. 28, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2; dall'art. 6, l.r. 6 luglio 2011, n. 13; l'art. 6, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, e l'art. 1, l.r. 8 maggio 2018, n. 9.
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti al registro dei revisori contabili previsto dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio è eletto dal Consiglio regionale e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente del Collegio è eletto dal Consiglio regionale.
3. Il Collegio esercita funzioni di controllo, di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende USL.
4. Ai componenti del Collegio spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e un'indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata agli altri membri.
Nota relativa all'articolo 8
Ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 5, l.r. 17 giugno 2011, n. 12, il collegio dei revisori dei conti dell'ARPAM è sostituito da un revisore unico nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dalla normativa statale. Fino alla predetta nomina e comunque non oltre la data di scadenza dei rispettivi mandati, le funzioni di revisore unico sono svolte, senza la corresponsione di emolumenti aggiuntivi, dal presidente del collegio dei revisori dei conti in carica.
Organizzazione interna e funzionamento
1. Il regolamento dell'ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale. Il Direttore generale predispone il regolamento entro sessanta giorni dalla sua nomina. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAM e in particolare definisce:
a) la dotazione organica, garantendo le indispensabili professionalità per tutti i campi di attività dell'ARPAM, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 3 del regolamento CEE 1210 del 7 maggio 1990 e relativi alla:
1) qualità dell'ambiente;
2) pressione sull'ambiente;
3) sensibilità dell'ambiente;
b) l'assetto organizzativo, le disposizioni concernenti il personale e gli organismi di partecipazione e di consultazione del personale dipendente;
c) la contabilità dell'ARPAM;
d) le forme delle consultazioni di cui all'articolo 12.
Nota relativa all'articolo 9
Così modificato dall'art. 28, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.
1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPAM si articola in una struttura centrale, in Dipartimenti provinciali e in Servizi territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 61/1994.
2. La struttura centrale dell'ARPAM esercita le funzioni connesse:
a) alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio;
b) al coordinamento tecnico - scientifico delle attività;
c) alla formazione e all'aggiornamento del personale;
d) ad ogni altra attività di carattere unitario.
3. I Dipartimenti provinciali sono articolati in servizi territoriali e in servizi tecnici che possono essere costituiti da unità operative. Ogni Dipartimento provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore, nominato dal Direttore generale dell'ARPAM. Il Direttore di Dipartimento dura in carica quanto il Direttore generale che lo ha nominato è responsabile nei confronti del Direttore generale, e può essere rimosso dallo stesso con provvedimento motivato, previa diffida, in caso di gravi violazioni di legge e mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi.
4. I Dipartimenti provinciali, per la realizzazione dei programmi di competenza, godono di autonomia gestionale nei limiti delle direttive e delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.
5. I Dipartimenti provinciali possono essere incaricati a svolgere compiti ben determinati a livello interprovinciale o regionale.
6. Presso ogni Dipartimento è attivato un servizio di pronta reperibilità.
1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni di cui all'articolo 17 e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle strutture periferiche dell'ARPAM con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL, è istituito presso ciascuna Provincia un Comitato provinciale di coordinamento, con il compito di:
a) definire proposte relative ai bisogni dei rispettivi ambiti territoriali che saranno valutate dal Direttore generale nell'elaborazione dei programmi annuali di attività delle strutture periferiche;
b) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e dei risultati conseguiti.
2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:
a) il Presidente della Provincia o Assessore delegato che lo presiede;
b) il Direttore del Dipartimento provinciale dell'ARPAM;
c) un Direttore designato dai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL della Provincia;
in caso di mancata designazione viene nominato il Direttore della AUSL del capoluogo di Provincia;
d) il Direttore responsabile del settore ambientale della Provincia.
3. Il Comitato provinciale di coordinamento resta in carica cinque anni. E' convocato dal Presidente della Provincia almeno tre volte l'anno. E' convocato inoltre su motivata richiesta del Direttore generale dell'ARPAM.
4. Il Presidente del Comitato può far partecipare alle sedute, senza diritto di voto, gli amministratori degli enti locali interessati, esperti e rappresentanti di associazioni ambientaliste e organismi competenti in materia, università, istituti di ricerca, rappresentanti sindacali e imprenditoriali.
1. Il regolamento dell'ARPAM prevede le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi.
2. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alle l.r. 21 aprile 1987, n. 19 e 14 gennaio 1992, n. 2.
3. Per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale di applicano le disposizioni di cui alla l.r. 31 ottobre 1994, n. 44.
...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 13
Abrogato dall'art. 9, l.r. 18 maggio 2004, n. 13.
Personale e patrimonio
1. Sono assegnate all'ARPAM le dotazioni organiche esistenti alla data del 31 dicembre 1993 presso i Servizi multizonali di sanità pubblica (SMSP) della AUSL. Il personale relativo è assegnato e trasferito all'ARPAM fin dalla sua costituzione.
2. Sono assegnati, altresì, all'ARPAM i posti delle dotazioni organiche dei servizi di igiene e sanità pubblica delle Aziende USL, riconducibili allo svolgimento delle attività dell'ARPAM ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende i posti, con arrotondamento delle somme all'unità superiore, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.
3. I posti individuati assegnati all'ARPAM secondo i commi 1 e 2 sono soppressi dalla dotazione organica delle AUSL. Il personale delle AUSL di cui al comma 2 adibito in modo esclusivo o prevalente alle attività trasferite, è assegnato e trasferito all'ARPAM sin dalla sua costituzione.
4. Il personale di vigilanza e ispezione dei servizi di igiene e sanità pubblica delle AUSL addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPAM può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPAM o presso le AUSL di appartenenza.
5. D'intesa con gli enti interessati possono essere assegnate all'ARPAM le dotazione organiche e il personale tecnico e amministrativo degli uffici ecologia e ambiente delle Province e degli altri enti locali addetto alle attività di vigilanza e controllo di competenza dell'ARPAM stessa.
6. Sono assegnati all'ARPAM la dotazione organica e il personale tecnico e amministrativo della Regione, inquadrato presso il servizio tutela e risanamento ambientale o presso altri servizi che svolgono attività assegnate all'ARPAM.
7. All'assegnazione del personale provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. Successivamente a tali atti gli enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.
8. Tutti gli altri enti di provenienza provvedono con proprio atto all'assegnazione del personale all'ARPAM.
9. Per la copertura di posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPAM è utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche amministrazioni secondo le norme vigenti. Esperite le procedure di mobilità, alla copertura dei posti vacanti si procede mediante pubblici concorsi.
10. Il Direttore generale, previa autorizzazione della Giunta regionale, per soddisfare individuate esigenze della struttura operativa dell'ARPAM, può assumere personale a tempo determinato con contratto di diritto privato.
1. Al personale dell'ARPAM è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 61/1994 in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Ai sensi dell'articolo 2 bis della legge 61/1994, nell'espletamento delle attività di prevenzione, controllo e vigilanza di cui alla presente legge, il personale ispettivo dell'ARPAM accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tal personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il Direttore generale dell'ARPAM richiede il riconoscimento della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli operatori che svolgono funzioni ispettive.
3. Il personale dell'ARPAM non può assumere incarichi esterni inerenti consulenze, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale. Altri incarichi, diversi dai precedenti e purchè compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere assunti previa autorizzazione del Direttore generale.
1. Il Presidente della Giunta regionale, su deliberazione della stessa, e su proposta del Commissario di cui all'articolo 23, provvede all'assegnazione e al successivo trasferimento all'ARPAM dei beni, del patrimonio e delle attrezzature dei SMSP, degli altri servizi delle AUSL e della Regione adibiti, alla data del 31 dicembre 1993, all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge.
2. Gli enti locali individuano le dotazioni finanziarie, i beni, il patrimonio e le attrezzature, alla data del 3 dicembre 1993, destinate all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPAM dalla presente legge e ne dispongono l'assegnazione alla stessa.
Rapporti e coordinamento con gli altri Enti pubblici
1. Gli enti locali e le AUSL, si avvalgono dell'ARPAM per l'esercizio delle funzioni di controllo ambientale, di vigilanza e di prevenzione collettiva di rispettiva competenza.
2. L'ARPAM assicura agli enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle AUSL attività di consulenza e supporto tecnico - scientifico e analitico sulla base di apposite convenzioni.
3. La Giunta regionale stipula convenzioni con le Province nelle quali vengono stabiliti i criteri e le modalità previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 61/1994 per l'utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPAM per il supporto all'espletamento delle funzioni amministrative, in particolare di quelle autorizzare e di controllo attribuite e delegate alle Province stesse in materia ambientale.
4. Le Province, gli altri enti locali e le AUSL possono stipulare ulteriori convenzioni con l'ARPAM per prestazioni aggiuntive e altre attività, fra quelle individuate dall'articolo 5, inerenti le proprie funzioni istituzionali, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
5. Le AUSL e gli enti locali non possono mantenere o istituire servizi, uffici, unità operative e strutture tecniche e di laboratorio costituiti presso l'ARPAM per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite.
6. L'ARPAM può stipulare apposite convenzioni, su autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici interessati per la definizione di ulteriori attività rispetto a quelle di cui ai commi precedenti.
1. L'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni, le attività di controllo e vigilanza ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale che sanitaria nel rispetto delle autonomie tecniche e professionali dei servizi interessati.
2. Il riparto delle competenze di cui all'allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che, di norma, è svolto con il concorso dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.
3. L'ARPAM, per quanto concerne l'esercizio delle funzioni in materia di controlli impiantistici preventivi e periodici, presta la propria attività tecnico - scientifica senza oneri a carico delle AUSL, secondo le modalità stabilite in apposita convenzione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, in modo da assicurare l'integrazione, il coordinamento e la collaborazione con le Aziende medesime, che continuano a svolgere la vigilanza sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Per l'esercizio delle funzioni loro assegnate dalla legge di riordino del servizio sanitario regionale, i Dipartimenti di prevenzione delle AUSL si avvalgono delle strutture laboristiche dell'ARPAM, con esclusione delle analisi chimico - cliniche e di quelle relative al servizio veterinario.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 17, comma 4, i dipartimenti provinciali dell'ARPAM e i Dipartimenti di prevenzione dell'Azienda USL, istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.
6. I dati di rilievo sanitario sono comunicati dall'ARPAM al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.
1. Per lo svolgimento dei suoi fini istituzionali l'ARPAM può stipulare convenzioni con l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche, relativamente ai servizi fitosanitari, con l'Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata e con altri enti di ricerca sia pubblici che privati.
2. la Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente di cui al regolamento CEE 1210/1990 e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) di cui al d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPAM.
3. L'ARPAM collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente per l'attuazione delle convenzioni di cui al comma 1.
1. L'ARPAM concorre, con la Regione e con le Provincie, alla progettazione, alla realizzazione e al funzionamento del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). In particolare l'ARPAM:
a) realizza e gestisce le reti di monitoraggio territoriale (qualità dell'aria e dell'acqua);
b) organizza e gestisce le banche dati riferite alle misure ambientali ed è responsabile della loro convalida;
c) sviluppa il Sistema informativo territoriale regionale nella parte riguardante i temi ambientali (mappatura dei rischi ambientali);
d) fornisce informazioni per la redazione della relazione annuale sullo stato dell'ambiente della Regione;
e) fornisce informazioni per le attività di protezione civile.
2. Il SIRA è articolato a livello regionale e provinciale e costituisce il riferimento regionale del Sistema Informativo nazionale ambientale (SINA). A livello regionale il SIRA si integra con le rilevazioni, le basi di dati, gli archivi territoriali e le reti degli uffici regionali; a livello locale si raccorda e coopera con i sistemi informativi delle Province, dei Comuni e delle AUSL.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi precedenti l'ARPAM stipula convenzioni con aziende ed enti pubblici.
Disposizioni finanziarie
1. Le entrate dell'ARPAM sono costituite da:
a) una quota del fondo sanitario regionale assegnata dalla Giunta regionale necessaria a garantirne lo svolgimento delle attività istituzionali, la gestione del personale e delle strutture trasferite dal servizio sanitario nazionale. Tale assegnazione, in sede di prima applicazione, va riconosciuta pro-rata con riferimento alla data di avvio dell'attività e di assegnazione del personale. Negli anni successivi l'attribuzione su base annua rimane fino a quanto non sia avvenuto il trasferimento dei fondi in questione a livello nazionale;
b) un contributo annuale di funzionamento attribuito dalla Regione per l'espletamento delle attività ordinarie;
c) proventi derivanti da convenzioni con le Province, le AUSL, i Comuni e altri enti pubblici;
d) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati;
e) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate dall'articolo 2, comma 4, della legge 61/1994. Sia la quota che le tariffe saranno stabilite dalla Giunta regionale con apposito atto;
f) finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifici progetti.
1. L'ARPAM ha un patrimonio e un bilancio proprio ed è tenuta al pareggio del bilancio.
2. Il regolamento di cui all'articolo 9 disciplina anche le norme di contabilità.
3. L'ARPAM non può ricorrere ad alcuna forma di indebitamento per il finanziamento delle spese correnti.
Nota relativa all'articolo 22
Così modificato dall'art. 28, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.
Norme transitorie e finali
1. Entro e non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto un Commissario che provvede alla predisposizione, entro tre mesi dalla nomina, di tutti gli atti necessari per il trasferimento, con atto deliberativo della Giunta regionale, all'ARPAM del personale, dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e dotazioni finanziarie.
2. Il Commissario straordinario ha accesso a tutti gli atti dell'AUSL e alla documentazione relativa alle strutture, alle attrezzature e al personale.
3. Allo stesso, qualora non sia dipendente regionale spetta un compenso mensile lordo pari a quello spettante al Direttore amministrativo delle AUSL.
1. In sede di prima applicazione, il Comitato di indirizzo di cui all'articolo 3 è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto a costituire l'ARPAM entro trenta giorni dal termine dell'attività del Commissario straordinario; la Giunta regionale delibera entro lo stesso termine sui trasferimenti di personale e sulle dotazioni di beni ed attrezzature.
3. Entro il termine di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede a bandire l'avviso pubblico per l'assunzione del Direttore generale.
4. Il Consiglio regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti e del suo Presidente entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPAM il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore all'ambiente da lui delegato convoca un'apposita Conferenza tra le amministrazioni interessate per la valutazione degli schemi di convenzione di cui all'articolo 17. Le convenzioni sono definite entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro sessanta giorni dal suo effettivo insediamento il direttore generale di prima nomina predispone il regolamento di cui all'articolo 9.
6. Per un periodo di centottanta giorni dalla costituzione dell'ARPAM e comunque fino all'organizzazione delle strutture amministrative, il trattamento economico del personale trasferito e assegnato all'ARPAM è assicurato in anticipazione dagli enti di provenienza.
7. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla verifica della sua applicazione e delle prestazioni erogate dall'ARPAM. Su tale base la Giunta regionale conferma o ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPAM.
8. In attesa dell'approvazione della convenzione di cui all'articolo 18, i controlli impiantistici preventivi e periodici negli ambienti di lavoro continueranno ad essere effettuati con le stesse modalità del personale già in servizio nei presidi multizonali, ora trasferito all'ARPAM, al fine di garantire la continuità dei servizi stessi a norma di legge e ai fini della sicurezza.
Nota relativa all'articolo 24
Così modificato dall'art. 28, l.r. 23 febbraio 2007, n. 2.
1. .......................................... I SMSP continuano ad esercitare le loro funzioni sulla base degli indirizzi amministrativi delle Province fino alla data di costituzione dell'ARPAM; dalla stessa data tali funzioni sono trasferite all'ARPAM e ai Dipartimenti di prevenzione, delle AUSL secondo il riparto di competenze di cui all'allegato 1.
2. .............................. Il Comitato regionale per l'inquinamento atmosferico (CRIAM) continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in funzione dell'ARPAM e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione.
3. ................................................. il Comitato tecnico regionale per l'organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in funzione dell'ARPAM e comunque non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione.
Nota relativa all'articolo 25
Il periodo che si omette del comma 1 abroga la l.r. 20 marzo 1985, n. 9.
Il periodo che si omette del comma 2 abroga la l.r. 14 marzo 1985, n. 8.
Il periodo che si omette del comma 3 abroga l'art. 7, l.r. 26 aprile 1990, n. 31.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE SANITARIE USL E ARPAM
Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL | ARPAM | ||
1) | Igiene e sanità : | 1) | Prevenzione, controllo e vigilanza ambientale con riferimento a: |
- malattie infettive, igiene edilizia, igiene delle strutture ad uso collettivo, coordinamento di programmi di prevenzione secondaria | - acqua - aria - suolo - rifiuti | ||
2) | Igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano | 2) | Radioattività ambientale e radiazioni non ionizzanti |
3) | Sanità animale | 3) | Rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica |
4) | Igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati | 4) | Grandi rischi industriali |
5) | Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche | 5) | Inquinamento acustico negli ambienti di vita |
6) | Inquinamento acustico negli ambienti di lavoro | 6) | Educazione alla salvaguardia ambientale |
7) | Ricerca epidemiologica | 7) | Epidemiologia ambientale |
8) | Promozione ed educazione alla salute | 8) | Controlli impiantistici preventivi e periodici |
9) | Prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro | 9) | Controllo sulle emissioni elettro-magnetiche da campi elettrici e da ripetitori |
Nota relativa all'allegato
Allegato 1