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Atto:LEGGE REGIONALE 3 aprile 2000, n. 23
Titolo:Prime disposizioni in materia di incompatibilità ed indennità degli assessori non consiglieri regionali.
Pubblicazione:(B.u.r. 13 aprile 2000, n. 41)
Stato:Vigente
Tema: ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Settore:ASPETTI ISTITUZIONALI
Materia:Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari

Sommario





1. Non possono assumere la carica di Assessore regionale i soggetti che, al momento della nomina, si trovano nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla vigente normativa statale per i Consiglieri regionali.
2. I Consiglieri e gli Assessori regionali in carica non possono ricoprire l'incarico di revisori dei conti o di componenti del collegio sindacale che esercita la revisione legale dei conti in enti ed aziende dipendenti dalla Regione, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, nei Comuni, Province e Comunità montane e nelle società a cui partecipano gli stessi enti locali.

Nota relativa all'articolo 1
Così modificato dall'art. 13, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. Ai componenti della Giunta regionale che non sono Consiglieri regionali si applicano le disposizioni sulle indennità, i rimborsi, la copertura assicurativa, il collocamento in aspettativa e le altre norme, in quanto compatibili, previste dalla l.r. 13 marzo 1995, n. 23, così come modificata dalla l.r. 19 agosto 1996, n. 35 e dalla l.r. 5 maggio 1998, n. 12.
2. Agli adempimenti necessari per l'attuazione del comma 1 si provvede secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.


1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'impiego delle disponibilità iscritte a carico dei capitoli 1110101, 1120101 e 1120102 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2000 e successivi.