Note: | Errata corrige nel b.u.r. n. 57 del 24 aprile 2002. Prima modificata dall'art. 1, commi da 1 a 3, l.r. 6 novembre 2002, n. 22; dall'art. 15, comma 1, lettera b), l.r. 20 gennaio 2004, n. 1; dagli artt. 1 e 2, l.r. 21 ottobre 2005, n. 25; dall'art. 21, l.r. 27 dicembre 2007, n. 19, e dall'art. 14, l.r. 24 dicembre 2008, n. 37, poi abrogata dall'art. 49, l.r. 14 novembre 2011, n. 21. Ai sensi del comma 9 dell'art. 50 della l.r. 17 novembre 2014, n. 29, come modificato dall'art. 38, l.r. 4 dicembre 2014, n. 33, i centri rurali di ristoro e degustazione, giŕ previsti dalla presente legge regionale, continuano a essere disciplinati dalle disposizioni di questa legge abrogata a far data dall'abrogazione medesima sino al termine indicato al comma 3 dell'art. 48 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21. Non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione per le opere necessarie alla realizzazione di detti centri rurali. |