Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 23 aprile 2002, n. 6 |
Titolo: | Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (Finanziaria 2002). |
Pubblicazione: | ( B.U. 30 aprile 2002, n. 58 supplemento n. 13) |
Stato: | Vigente |
Tema: | FINANZA |
Settore: | CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE |
Materia: | Bilanci – Leggi finanziarie |
Note: | Errata corrige nel b.u.r. n. 68 del 30 maggio 2002. |
Sommario
Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Reiscrizione di somme a destinazione specifica)
Art. 5 (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 6 (Cofinanziamento regionale)
Art. 7 (Integrazione alle autorizzazioni di spesa)
Art. 8
Art. 9 (Realizzazione di strumenti di programmazione)
Art. 10 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 11 (Fondo per la montagna)
Art. 12 (Rinnovo autorizzazioni)
Art. 13 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali)
Art. 14 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 15 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 16 (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55)
Art. 17 (Dati statistici)
Art. 18 (Finalizzazioni stanziamenti di spesa)
Art. 19 (Funzioni della Regione)
Art. 20 (Asili nido)
Art. 21 (Emissione buoni obbligazionari regionali)
Art. 22 (Modificazioni alla l.r. 18 gennaio 1996, n. 2)
Art. 23 (Modificazione alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34)
Art. 24
Art. 25 (Modificazione alla l.r. 7 maggio 2001, n. 11)
Art. 26 (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23)
Art. 27
Art. 28
Art. 29 (Modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22)
Art. 30 (Modificazioni alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34)
Art. 31
Art. 32
Art. 33 - 34
Art. 35 (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003)
Art. 36 (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)
Art. 37 (Variazioni agli stanziamenti relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale)
Art. 38 (Attuazione dei programmi comunitari)
Art. 39 (Attuazione del decentramento amministrativo)
Art. 40 (Rateizzazione recupero crediti)
Art. 41 (Semplificazioni procedurali)
Art. 42 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Reiscrizione di somme a destinazione specifica)
Art. 5 (Autorizzazione all'assunzione di nuove obbligazioni)
Art. 6 (Cofinanziamento regionale)
Art. 7 (Integrazione alle autorizzazioni di spesa)
Art. 8
Art. 9 (Realizzazione di strumenti di programmazione)
Art. 10 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 11 (Fondo per la montagna)
Art. 12 (Rinnovo autorizzazioni)
Art. 13 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli enti locali)
Art. 14 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 15 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 16 (Modifica alla l.r. 2 settembre 1997, n. 55)
Art. 17 (Dati statistici)
Art. 18 (Finalizzazioni stanziamenti di spesa)
Art. 19 (Funzioni della Regione)
Art. 20 (Asili nido)
Art. 21 (Emissione buoni obbligazionari regionali)
Art. 22 (Modificazioni alla l.r. 18 gennaio 1996, n. 2)
Art. 23 (Modificazione alla l.r. 3 novembre 1984, n. 34)
Art. 24
Art. 25 (Modificazione alla l.r. 7 maggio 2001, n. 11)
Art. 26 (Modificazioni alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23)
Art. 27
Art. 28
Art. 29 (Modificazioni alla l.r. 22 ottobre 2001, n. 22)
Art. 30 (Modificazioni alla l.r. 10 agosto 1988, n. 34)
Art. 31
Art. 32
Art. 33 - 34
Art. 35 (Modifica al programma triennale regionale per le aree protette, PTRAP, 2001/2003)
Art. 36 (Contributi a favore delle attività produttive agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997)
Art. 37 (Variazioni agli stanziamenti relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale)
Art. 38 (Attuazione dei programmi comunitari)
Art. 39 (Attuazione del decentramento amministrativo)
Art. 40 (Rateizzazione recupero crediti)
Art. 41 (Semplificazioni procedurali)
Art. 42 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati
1. Per il periodo 2002/2004 le entrate a legislazione vigente sono stimate:
a) anno 2002: euro 2.742.146.110,33;
b) anno 2003: euro 2.841.094.190,96;
c) anno 2004: euro 2.929.974.447,69.
1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione", l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2002, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
1. Per l'anno 2002 è autorizzato il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 31/2001, per gli importi determinati nella misura indicata nella tabella B allegata alla presente legge.
1. L'elenco delle somme a destinazione specifica da reiscrivere sugli stanziamenti di competenza delle UPB dello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 31/2001 è stabilito in relazione al contenuto dell'allegata tabella D.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.
1. Per l'anno 2002 è consentita l'assunzione di obbligazioni a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa, elencati nella tabella F, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, sempreché le obbligazioni stesse non vengano a scadenza prima dell'anno 2003.
1. Per il cofinanziamento regionale di programmi statali sono autorizzate, per l'anno 2002, le seguenti spese:
a) euro 516.456,89 a carico dell'UPB 3.20.04 per gli interventi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215;
b) euro 258.228,45 a carico dell'UPB 3.21.01 per l'attuazione della sperimentazione IFTS;
c) euro 516.456,89 a carico dell'UPB 2.08.14 per gli interventi di cui all'articolo 16 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32;
d) euro 3.511.906,90 a carico dell'UPB 5.29.07 per gli interventi di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38;
e) euro 1.993.523,63 a carico dell'UPB 5.28.08 per il potenziamento delle strutture per la libera professione intramoenia;
f) euro 258.228,44 a carico dell'UPB 3.12.02 per la realizzazione del programma "Tetti fotovoltaici".
1. Per l'anno 2002 è autorizzata la spesa di euro 25.822,84 per il finanziamento del progetto di comunicazione relativo alla realizzazione della strada Fano-Grosseto. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.01 dello stato di previsione della spesa.
2. Per la prosecuzione del rimborso agli enti locali delle rate dei mutui accesi per la realizzazione di parcheggi, compresi nel programma decennale definito ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, così come riportato nell'allegato 5 del Programma regionale del trasporto pubblico locale, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 1.032.913,79. La somma occorrente è iscritta a carico dell'UPB 4.27.04 dello stato di previsione della spesa.
3. Per la concessione alle province di finanziamenti finalizzati alla riduzione degli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica da realizzare attraverso la salvaguardia dei percorsi stradali pubblici mediante apposizione di reti metalliche, catarifrangenti e/o respingenti luminosi, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 413.165,52. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.32.04 del bilancio di previsione per l'anno 2002.
4. Per i contributi ai Comuni finalizzati all'assistenza economica penitenziaria e post-penitenziaria è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 51.645,69 a carico dell'UPB 5.29.03.
5. Per le spese dell'Osservatorio regionale per le politiche sociali, istituito con delibera di Giunta regionale n. 1768 del 1° agosto 2001 ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 51.645,69 a carico dell'UPB 5.29.07.
6. Per la copertura della spesa necessaria per il gruppo di lavoro in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie", ed istituito con delibera di Giunta regionale n. 2769 del 18 dicembre 2000 è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 103.291,38 a carico dell'UPB 5.29.07.
7. Per la prosecuzione dell'attività dell'Osservatorio sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 206.582,76 a carico dell'UPB 5.29.01 dello stato di previsione della spesa.
8. Per la concessione ai Comuni singoli o associati di contributi per l'acquisto degli arredi e materiale didattico degli asili nido pubblici e privati convenzionati è autorizzata per l'anno 2002 la somma di euro 2.065.827,59 a carico dell'UPB 5.29.08.
9. Per la concessione di un contributo straordinario alla Fondazione orchestra regionale delle Marche per il miglioramento della struttura ospitale presso il Teatro delle Muse di Ancona, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 516.456,89 a carico dell'UPB 5.31.04.
10. Per la concessione di un contributo per il miglioramento della struttura teatrale "Le Muse" di Ancona, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 774.685,34 a carico dell'UPB 5.31.04.
11. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 18 dicembre 2001, n. 34 è incrementata per l'anno 2002 della somma di euro 104.228,45. Lo stanziamento è iscritto a carico dell'UPB 3.15.05.
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 7, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.
...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 8
Abrogato dall'art. 32, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.
1. Tutte le previsioni per spese di programmazione e di pianificazione stabilite dalle leggi regionali di spesa sono abolite.
2. E' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 748.862,50 per l'affidamento di incarichi, studi, ricerche e consulenze per la realizzazione degli strumenti di programmazione. La somma è iscritta a carico dell'UPB 2.07.03.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare dallo Stato, per l'importo di euro 516.456,90, il complesso immobiliare denominato "Rocca della Cittadella", sito in Ancona, da destinare alle finalità contemplate nell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1993, n. 579 e come disposto dal Consiglio regionale con deliberazione 20 marzo 1996, n. 51; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 dello stato di previsione della spesa.
1. E' istituito, per l'anno 2002, il fondo regionale per la montagna, nel quale confluiscono:
a) la quota di competenza della Regione, del fondo nazionale per il 2001, pari a euro 1.914.505,72;
b) lo stanziamento disposto a carico dell'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa pari a euro 1.100.053,19;
c) lo stanziamento disposto a carico dell'UPB 4.22.04 dello stato di previsione della spesa, pari a euro 258.228,45 e l'autorizzazione all'assunzione di obbligazioni per l'anno 2002 con scadenza non anteriore all'anno 2003 per un importo pari a euro 258.228,45.
2. Alla Regione è riservata una quota del fondo per un ammontare pari a:
a) euro 15.493,71, quale contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM;
b) euro 51.645,69, quale contributo alla Comunità montana Zona D/2.
3. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti assegnati a valere sull'UPB 1.06.04 dello stato di previsione della spesa per le azioni previste dalla l.r. 16 gennaio 1995, n. 12 e dalla l.r. 20 giugno 1997, n. 35.
1. E' rinnovata, per l'anno 2002, l'autorizzazione del limite d'impegno, di durata massima ventennale di cui all'articolo 13 della l.r. 5 maggio 1997 n. 28, (4^ annualità), limitatamente ad euro 113.723,81 ed agli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 28 novembre 2001, n. 30. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo, prorogati al 30 settembre 2002 dallo stesso comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2001, sono da intendersi a pena di decadenza del contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 113.723.81 con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
2. E' rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno di euro 2.065.827,60 di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'articolo 14 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12, integrata di euro 405.418,67 di cui al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 612 del 17 settembre 1998 (lista di attesa 4^ annualità), sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 2.471.246,27, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
3. E' rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di euro 2.169.118,98 di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32 (annualità 5^ - lista di attesa 5^ annualità e 6^ annualità). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del dirigente del servizio lavori pubblici n. 855 del 3 agosto 1999, n. 1451 del 21 dicembre 1999 e n. 478 del 17 maggio 2001, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 4.234.946,58, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
4. E' rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (7^ annualità). Il decreto di individuazione degli interventi ammessi a contributo sarà emesso sulla base delle graduatorie e degli indirizzi generali stabiliti con delibera della Giunta regionale n. 2683 del 13 novembre 2001. Il limite d'impegno di euro 1.032.913,80 di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
5. E' rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (8^ annualità). L'individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con un'unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 9^ annualità di cui all'articolo 13 della presente legge. Limitatamente all'8^ annualità, per le opere realizzate da aziende speciali, aziende municipalizzate, soggetti pubblici di tipo economico ed a carattere imprenditoriale svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, la misura del concorso regionale è quella di cui al successivo articolo 13, comma 3, lettera b). Il limite d'impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
6. E' rinnovata per l'anno 2002 l'autorizzazione del limite d'impegno, di euro 516.456,90 di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2003 e termine nell'anno 2022, di cui all'articolo 15 della l.r. 5 maggio 1998, n. 12 (opere di rilevanza regionale realizzate dagli enti locali). I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici n. 780 del 20 luglio 1999, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2002, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite d'impegno di euro 516.456,90, per massimo venti anni, farà carico per ciascun esercizio finanziario all'UPB di spesa 2.08.13 del bilancio 2002.
7. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 12
Il comma 7 abroga l'art. 17, l.r. 28 novembre 2001, n. 30.
Ai sensi dell'art. 9, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, i termini indicati nel presente articolo sono prorogati al 30 marzo 2003.
Ai sensi dell'art. 10, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, i limiti di impegno di cui al comma 5 (ottava annualità) e al comma 1 dell'art. 13 (nona annualità) saranno prioritariamente destinati alla concessione del concorso regionale per il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 del presente articolo 12 (settima annualità), così come già giudicati ammissibili con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2001, n. 2683.
1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (9^ annualità), programmati dagli enti locali, loro consorzi, aziende ed altri enti da essi dipendenti, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.291.145,00 con decorrenza dall'anno 2003 e termine all'anno 2022 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 25.822.900,00.
2. L'individuazione degli interventi ammissibili sarà effettuata con unica graduatoria, congiuntamente agli interventi relativi alla 8^ annualità di cui al comma 5 dell'articolo 12. Le disponibilità dei due limiti d'impegno saranno considerate cumulativamente, senza distinzione tra gli interventi dell'8^ e della 9^ annualità.
3. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:
a) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 applicato all'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001;
2) opere realizzate da Comunità montane;
3) opere realizzate da Comuni associati;
4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non aventi carattere imprenditoriale e non svolgenti attività che generano rientri finanziari autonomi;
5) opere realizzate dall'Autorità nell'ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche".
b) al TUS alla data del 1° gennaio 2002 diminuito dello 0,50 per cento applicato all'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da province, singolarmente o in associazione con altri enti;
2) opere realizzate da comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti, come risulta da dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2001.
4. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere.
5. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dell'UPB 2.08.13 dello stato di previsione della spesa.
Nota relativa all'articolo 13
Ai sensi dell'art. 10, l.r. 25 novembre 2002, n. 25, i limiti di impegno di cui al comma 5 dell'art. 12 (ottava annualità) e al comma 1 del presente articolo (nona annualità) saranno prioritariamente destinati alla concessione del concorso regionale per il finanziamento degli interventi di cui al comma 4 dell'art. 12 (settima annualità), così come già giudicati ammissibili con deliberazione della Giunta regionale 13 novembre 2001, n. 2683.
1. Sono approvati il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2002/2004 ed all'anno 2002, allegati alla presente legge sotto le lettere A, B, C, D, E, F.
2. La Giunta regionale è incaricata di coordinare e rendere congruenti le previsioni di bilancio con gli atti di programmazione di cui al comma 1, nonché di esperire tutte le procedure previste dalla vigente legislazione, ivi comprese quelle di competenza del Consiglio regionale, per l'integrazione dell'allegato A con i lavori di completamento dell'ascensore pubblico e parcheggi nel capoluogo di Acquasanta Terme e con i lavori di regimazione idraulica e risanamento ambientale del fiume Potenza - 3° e 4° stralcio - tratto: Villa Potenza, Pioraco, Fiuminata e Sefro.
1. E' istituito, per l'anno 2002, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 516.456,90 a carico dell'UPB di spesa 4.26.01, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, da sostenersi dai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal Dirigente del servizio lavori pubblici.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato all'UPB di entrata 3.04.01 del bilancio per l'anno 2002.
5. I comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal Dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.
1. In deroga alle norme di cui all'articolo 4 della l.r. 2 settembre 1997, n. 55, i dirigenti dei servizi potranno, per una sola volta, accordare proroghe dei termini fissati con i provvedimenti di concessione di contributi regionali.
2. Le motivazioni in base alle quali potranno accordarsi le proroghe dovranno avere carattere eccezionale e non coinvolgere l'operato dell'ente beneficiario.
1. Gli oneri e gli adempimenti connessi con l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 della l.r. 17/1979 e successive modificazioni, si intendono completamente assolti con l'invio delle comunicazioni di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. La Giunta regionale provvede ad organizzare, nel rispetto della l.r. 29 marzo 1999, n. 6, le proprie competenti strutture al fin di dare attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riguardo a rapporti con le autorità statali interessate.
1. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.14.02 per gli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23 febbraio 2000, n. 13 è finalizzato nella misura di euro 15.493,71, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 779/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n. 1117/2001.
2. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 è finalizzato nella misura di euro 25.697,44, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 695/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n. 1097/2001.
3. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.13.04 per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 33/1997 è finalizzato nella misura di euro 41.316,55, al finanziamento della graduatoria dei beneficiari approvata con decreto del Dirigente del servizio n. 694/2001, così come modificato con decreto del Dirigente del servizio n.1096/2001.
4. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.14.02 è destinato al finanziamento di interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla l.r. 33/1997, articolo 4, comma 1, lettere a) e b), per euro 525.236,67, e lettere c) e d), per euro 291.798,15, comprendenti anche le Commissioni artigiancassa per l'anno 2001.
5. Le entrate derivanti dalle economie di gestione dell'Artigiancassa, di cui all'UPB di entrata 2.01.04, sono utilizzate per il finanziamento degli interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dall'articolo 7 della l.r. 33/1997 e per le finalità previste dall'articolo 46 della stessa legge. Lo stanziamento di euro 2.065.827,60 è previsto a carico dell'UPB di spesa 3.14.03 del bilancio di previsione 2002.
6. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 3.18.01 per gli interventi in materia di promozione turistica è comprensivo della somma di euro 51.645,69 da destinarsi alla manifestazione della Quintana di Ascoli Piceno.
7. Lo stanziamento dell'UPB 3.14.07 dello stato di previsione della spesa è comprensivo:
a) della somma di euro 74.886,25 per le future iniziative di cooperazione che la Regione individua in seguito ad accordi di collaborazione o di cooperazione con la Polonia, l'Eritrea, Cuba ed i paesi del SEE;
b) della somma di euro 51.645,69 finalizzata alla realizzazione delle iniziative inerenti il programma comunitario INTERREG III A;
c) della somma di euro 7.746,85 per il cofinanziamento regionale al "Progetto per la realizzazione di un centro di documentazione e formazione permanente sui problemi dello sviluppo Nord Sud";
d) della somma di euro 25.822,84 per le spese di funzionamento per l'ambulatorio medico per la lotta al diabete "Città di Betlemme" in collaborazione con il centro antidiabetico INRCA Marche.
8. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 5.31.01 è destinato, quanto a euro 25.822,84 al Museo della resistenza di Caldarola.
9. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 4.25.01 è destinato, quanto a euro 206.582,75, alle spese per l'avvio della Riserva naturale della Sentina così come previsto all'articolo 4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 41 del 25 luglio 2001 "Programma triennale regionale aree protette (PTRAP) 2001/2003".
10. Lo stanziamento previsto a carico dell'UPB 5.32.02 è finalizzato, per l'anno 2002, nella misura di euro 438.988,36, al finanziamento di contributi in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1° agosto 1997, n. 47.
11. Il fondo di cui all'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43, iscritto nell'UPB 5.30.07 è comprensivo del finanziamento delle rette dei disabili gravi psicosensoriali ricoverati in istituti educativo-assistenziali, che sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
12. Una quota pari ad euro 20.787,39 dello stanziamento previsto a carico della UPB 3.14.02 è destinata ad interventi da attuarsi con le medesime finalità previste dalla lettera b) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 33/1997, per completare il finanziamento della graduatoria 2001 approvata con decreto del dirigente del servizio n. 689 del 28 settembre 2001.
Nota relativa all'articolo 18
Così modificato dall'art. 16, l.r. 25 novembre 2002, n. 25.
1. Per il biennio 2002/2003, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10, le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili sono esercitate dalla Regione con i criteri stabiliti all'articolo 25 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32.
1. Il contributo ai Comuni per le spese di gestione, funzionamento e manutenzione, di cui all'articolo 14 della l.r. 3 settembre 1979, n. 30, è stabilito nella misura massima di:
a) euro 1.550 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) euro 1.500 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione compresa tra 5001 e 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) euro 1.400 per ogni posto bambino autorizzato per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti come risulta dal dato demografico al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB di spesa 5.29.01.
3. Nella ripartizione del fondo, il 4 per cento è riservato per contributi aggiuntivi ai Comuni che praticano servizi in forma associata e sarà assegnato secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
1. Per l'anno 2002 ed in attuazione dell'articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare i programmi relativi a spese di investimento, in tutto o parzialmente, mediante emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) ovvero con il ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale.
2. Le condizioni di emissione sono stabilite in:
a) tasso parametrato o riparametrabile all'EURIBOR;
b) durata massima trentennale;
c) possibilità del rimborso differito.
3. Il pagamento degli oneri derivanti dall'utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l'iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
4. Le spese di cui al comma 3 sono dichiarate obbligatorie.
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 22
Modifica il comma 2 dell'art. 9, l.r. 18 gennaio 1996, n. 2.
1. ...........................................................................................
2. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 23
Il comma 1 sostituisce il secondo comma dell'art. 5, l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
Il comma 2 abroga il terzo e il quarto comma dell'art. 5 e l'art. 6, l.r. 3 novembre 1984, n. 34.
.........................................................................
Nota relativa all'articolo 24
Abrogato dall'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 46, l.r. 30 luglio 2021, n. 18, sono fatti salvi gli effetti abrogativi, modificativi e di interpretazione autentica prodotti dalle norme abrogate o modificate dalla medesima legge.
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 25
Sostituisce il comma 1 dell'art. 69, l.r. 7 maggio 2001, n. 11.
1. ............................................................................................
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1 da parte dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale, si applicano le disposizioni previste dal comma 10 dell'articolo 6 della l.r. 13 marzo 1995, n. 23, nel testo previgente.
3. ............................................................................................
4. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 sostituisce il comma 10 dell'art. 6, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 aggiunge l'art. 8 bis alla l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 4 aggiunge i commi 4, 5, 6 e 7 all'art. 14, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
..............................................................
Nota relativa all'articolo 27
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.
.............................................................
Nota relativa all'articolo 28
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 29
Sostituisce le lett. c) e d) del comma 2 dell'art. 27, l.r. 22 ottobre 2001, n. 22.
1. ............................................................................................
2. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 30
Il comma 1 sostituisce il comma 2 dell'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
Il comma 2 aggiunge i commi 3 e 4 all'art. 1, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 31
Abrogato dall'art. 40, l.r. 28 ottobre 2003, n. 20.
..............................................................
Nota relativa all'articolo 32
Abrogato dall'art. 26, l.r. 9 febbraio 2010, n. 4.
...............................................................................................
Nota relativa all'articolo 33 - 34
Articoli abrogati dall'art. 38, l.r. 25 gennaio 2005, n. 2.
1. ............................................................................................
Nota relativa all'articolo 35
Modifica il punto 8.3 del PTRAP 2001/2003.
Si fa presente che il Piano triennale regionale per le aree protette (PTRAP) 2001/2003 è stato approvato con deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 25 luglio 2001, ed è stato pubblicato nel b.u.r. n. 91 del 9 agosto 2001.
1. In attuazione dell'articolo 5 del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61, sono concessi contributi in conto capitale alle imprese agricole e zootecniche per la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'adeguamento igienico sanitario delle stalle e dei fienili realizzati ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in seguito alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997. I contributi sono concessi, anche per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse ripartite dal programma finanziario ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito in legge 30 marzo 1998, n. 61.
2. La concessione dei contributi avviene tramite le Comunità montane sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel B.U.R. entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2002 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio per l'attuazione dei programmi comunitari, adottati o approvati dagli organismi competenti, utilizzando, per la quota regionale, le somme iscritte a carico delle UPB di spesa 2.08.01 e 2.08.02 fino alla concorrenza delle disponibilità delle partite previste per far fronte ai cofinanziamenti UE.
1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. E' attribuita alla competenza degli Enti locali la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite con le l.r. 24 dicembre 1998, n. 45, 17 maggio 1999, n. 10, 25 maggio 1999, n. 12 e 25 maggio 1999, n. 13 e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge; restano di competenza della Regione il contenzioso riferito ad atti adottati dalla Regione e i relativi oneri.
1. La Regione rateizza i recuperi dei crediti regionali di qualsiasi natura, su richiesta dell'interessato, che si trovi in condizioni economiche disagiate, documentabili con l'invio dell'ultima denuncia dei redditi.
2. Il recupero dei crediti avviene con un massimo di trenta rate mensili.
3. In presenza di particolari, documentate condizioni economiche del debitore, la Regione può rateizzare il proprio credito con un numero superiore di rate.
4. La richiesta di rateizzazione dopo la notifica della cartella esattoriale avviene con le modalità previste nel d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602.
5. La rateizzazione comporta il computo degli interessi legali calcolati a scalare; in ogni momento il debito può essere estinto mediante unico pagamento.
6. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine di pagamento fissato dalla Regione, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare in un'unica soluzione.
1. Le rettifiche operative attinenti la numerazione dei capitoli e la loro collocazione nelle UPB del bilancio sono effettuate con decreto del dirigente del servizio bilancio da trasmettersi al Consiglio regionale entro dieci giorni e da pubblicarsi nel B.U.R. entro gli stessi termini.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis).