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Atto:LEGGE REGIONALE 18 giugno 2002, n. 9
Titolo:Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.
Pubblicazione:( B.U. 27 giugno 2002, n. 75 )
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
Materia:Interventi di solidarietà

Sommario


CAPO I Disposizioni generali
Art. 1 (Finalità)
Art. 2 (Tipologia degli interventi)
Art. 3 (Modalità di intervento)
Art. 4 (Attività di collaborazione e di partenariato internazionale)
Art. 5 (Attività di cooperazione internazionale)
Art. 6 (Attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani)
Art. 7 (Interventi di emergenza e di solidarietà internazionale)
Art. 8 (Collocazione in aspettativa del personale impiegato negli interventi)
CAPO II Programmazione delle attività
Art. 9 (Piano triennale)
Art. 10 (Piano annuale)
Art. 11 (Soggetti promotori)
CAPO III Organismi consultivi e strumenti di partecipazione
Art. 12 (Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale)
Art. 13 (Compiti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale)
Art. 14 (Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale."Giornata per la pace" e "Giorno della memoria")
Art. 15 (Associazione "Università per la pace")
Art. 16 (Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale)
Art. 17 (Gruppi di coordinamento)
CAPO IV Disposizioni finali
Art. 18 (Norme transitorie)
Art. 19 (Abrogazioni)
Art. 20 (Disposizioni finanziarie)

CAPO I
Disposizioni generali



1. La Regione, al fine di promuovere la cultura di pace ed in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni internazionali, riconosce nella solidarietà e cooperazione internazionale gli strumenti essenziali per il raggiungimento della pace e dello sviluppo umano come diritti fondamentali dei popoli.
2. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali, contribuisce alla salvaguardia della vita umana, al soddisfacimento dei bisogni primari, all'autosufficienza alimentare, all'eliminazione della povertà, alla lotta all'emarginazione sociale, alla promozione ed alla difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, alla valorizzazione delle risorse umane delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo e di quelli con economia in via di transizione.


1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene:
a) le attività di collaborazione e partenariato internazionale;
b) le attività di cooperazione internazionale;
c) le attività per la promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
d) gli interventi di emergenza e di solidarietà internazionale.



1. La Regione, nell'ambito del piano triennale di cui all'articolo 9, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane.
3. La Regione, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e per regolamentare le iniziative di cooperazione con i paesi cooperanti e con quelli non appartenenti all'Unione Europea, può sottoscrivere intese con enti territoriali degli altri Stati nel rispetto della normativa statale.


1. Per attività di collaborazione e di partenariato internazionale si intendono tutte le iniziative ed i progetti volti a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali mediante l'interazione tra istituzioni di Stati diversi, accordi di collaborazione e protocolli di intesa.
2. In particolare, la Regione:
a) promuove la partecipazione e sostiene le attività delle associazioni europee costituite tra Regioni, in relazione all'attività dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa, collabora alle iniziative delle associazioni e delle organizzazioni internazionali che abbiano come finalità il consolidamento della pace e lo sviluppo dei diritti umani;
b) promuove gemellaggi con i paesi in via di sviluppo e con quelli con economia in via di transizione, favorisce gemellaggi tra paesi appartenenti all'Unione Europea che prevedono iniziative e progetti di sostegno ai paesi in via di sviluppo ed a quelli con economia in via di transizione;
c) promuove e sostiene le attività di collaborazione e di partenariato internazionale nell'ambito dei programmi e dei progetti dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali;
d) sottoscrive le intese e gli accordi di collaborazione e di partenariato internazionale con governi ed istituzioni locali, nel rispetto delle normative nazionali ed europee.



1. L'attività di cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo è indirizzata al rafforzamento dei diritti civili, politici e del lavoro, allo sviluppo sostenibile, alla ricostruzione in seguito a calamità e conflitti armati, al rispetto dei diritti fondamentali della persona in ogni età della vita.
2. La Regione promuove e sostiene la cooperazione decentrata e delle organizzazioni non governative, favorisce la partecipazione ai programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società marchigiana in sintonia con la cooperazione governativa e nell'ambito dei programmi di cooperazione dell'Unione Europea e delle organizzazioni internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento delle iniziative e la programmazione degli interventi per paese o area di intervento.
3. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) l'elaborazione di studi, la fornitura di attrezzature e servizi, la progettazione e costruzione di impianti ed infrastrutture, compresi quelli sanitari, e la realizzazione di progetti di sviluppo integrati;
b) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione internazionale;
c) la formazione professionale e la promozione sociale dei cittadini dei paesi in via di sviluppo coordinata con le attività svolte dai servizi sociali e dalle politiche di formazione e lavoro, anche al fine di favorirne il rientro nei paesi di origine;
d) la promozione di progetti ed interventi delle organizzazioni non governative;
e) il sostegno al commercio equo e solidale;
f) la promozione di esperienze di micro-credito per lo sviluppo in loco;
g) la promozione e l'attuazione di azioni progettuali che favoriscano il miglioramento della condizione delle donne, dei bambini e dei disabili.


Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 1, l.r. 18 dicembre 2003, n. 24.


1. La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, sensibilizzazione ed educazione volte a favorire la cultura della pace e dei diritti umani.
2. In particolare, le azioni progettuali riguardano:
a) seminari di studio e di formazione, produzione di materiali finalizzati a sensibilizzare la comunità regionale, ed in particolare il mondo giovanile, sui temi della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale, della promozione dei diritti umani;
b) ricerche in tema di pace, cooperazione internazionale e diritti fondamentali degli uomini, delle donne e dei popoli, e diffusione nelle scuole dei risultati;
c) programmi di educazione sui temi della cultura di pace, della solidarietà e dello sviluppo equo e sostenibile, sul rispetto e la tutela delle identità culturali e la promozione dell'interculturalità, con particolare riguardo all'ambito scolastico e agli educatori in genere;
d) iniziative volte a favorire e salvaguardare nell'ambito della comunità regionale, la tutela dei diritti umani e la pari dignità dei cittadini, indipendentemente dalle loro convinzioni culturali e religiose, anche mediante l'apertura, in concorso con gli enti locali, di apposite strutture per sostenere l'identità culturale nei principali momenti della vita della persona.



1. La Regione, pur riconoscendo l'unitarietà degli interventi di cooperazione internazionale e promuovendo la programmazione ed il coordinamento degli stessi, destina una parte delle risorse regionali agli interventi di emergenza e solidarietà internazionale di cui al comma 2.
2. La Regione, d'intesa con le Autorità competenti, promuove, attua e sostiene iniziative di solidarietà internazionale destinate a fronteggiare eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità, siccità, carestie e carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni, fornendo anche direttamente beni ed attrezzature, personale specializzato sia volontario che messo a disposizione da soggetti pubblici e privati.
3. La Regione, nel caso di eventi di particolare gravità che richiedano interventi immediati di assistenza medica e sanitaria alle popolazioni, può erogare finanziamenti in favore di associazioni di comprovata esperienza che provvedono direttamente a tali interventi.
4. La Giunta regionale determina, in base alle risorse individuate dal piano annuale di cui all'articolo 10, le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui al comma 3.

Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 2, l.r. 18 dicembre 2003, n. 24.


1. In attuazione della lettera d) del comma 3 dell’articolo 5 e del comma 2 dell’articolo 7, il personale dipendente dalla Regione ed il personale dipendente dalle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, impiegato ai fini di cui alla normativa indicata, può essere collocato in aspettativa senza assegni, ma con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’Amministrazione di appartenenza, la quale è tenuta al versamento degli oneri propri e di competenza del personale interessato, che dovrà rifondere all’Amministrazione quanto di sua spettanza.
2. L’aspettativa di cui sopra fa salvi i benefici relativi all’anzianità di servizio.
2 bis. La Regione promuove, inoltre, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, la fruizione di aspettative retribuite per il proprio personale tecnico, per il personale medico ed infermieristico delle Aziende sanitarie e dell’INRCA impegnato nella realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, comma 3, lettera d) e all’articolo 7, comma 2.
2 ter. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta giorni in un triennio.

Nota relativa all'articolo 8
Prima sostituito dall'art. 25, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, poi modificato dall'art. 27, l.r. 28 luglio 2009, n. 18.
Ai sensi del citato art. 27, l.r. 18/2009, la deliberazione della Giunta regionale di definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate alla fruizione delle aspettative retribuite previste al presente articolo è approvata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta l.r. 18/2009.

CAPO II
Programmazione delle attività



1. La Giunta regionale predispone il piano triennale delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12.
2. Il piano triennale, in particolare, contiene:
a) l'analisi sull'evoluzione del quadro internazionale;
b) gli elementi di analisi della situazione nei paesi e nelle aree in cui si svolgono le iniziative di cooperazione internazionale e di partenariato;
c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;
d) i progetti di interesse regionale attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'articolo 11;
e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7.

3. Il piano triennale è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il piano triennale di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della vigente legislazione.


1. Il piano triennale è attuato mediante il piano annuale delle attività che è approvato dalla Giunta regionale, sentito il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12 e previo parere conforme della competente Commissione consiliare, entro il 30 settembre di ogni anno.
2. Il piano annuale contiene:
a) le indicazioni delle priorità geografiche e tematiche per la realizzazione degli interventi;
b) i programmi statali e comunitari cui la Regione intende partecipare, nonché le iniziative da attuare in collaborazione con altre Regioni;
c) la ripartizione delle risorse finanziare sulla base delle tipologie di intervento, secondo i criteri stabiliti dal piano triennale;
d) l'individuazione delle risorse per gli interventi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3;
e) l'individuazione dei criteri di valutazione e delle modalità di presentazione dei progetti da parte dei soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 11;
f) la verifica sulle attività già avviate o concluse.

3. Eventuali modifiche al piano sono adottate con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il piano di cui al comma 1 è trasmesso ai competenti uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero degli affari esteri.
4 bis. Gli interventi previsti dal piano annuale possono avere attuazione solo decorso il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4. Per gli interventi di cui all'articolo 7 il termine è ridotto a dieci giorni qualora lo stato di emergenza sia dichiarato dal Governo italiano o da Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

Nota relativa all'articolo 10
Così modificato dall'art. 3, l.r. 18 dicembre 2003, n. 24.


1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni non governative, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 16, le università, le istituzioni scolastiche, gli enti pubblici e privati, gli istituti di ricerca, le organizzazioni sindacali, le imprese e le cooperative aventi sede nella regione.
CAPO III
Organismi consultivi e strumenti di partecipazione



1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
c) due rappresentanti designati dalle università aventi sede nella regione;
d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale;
e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
f) un rappresentante designato dalla federazione regionale deII'AICCRE;
g) (abrogata)
h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA;
i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 15;
k) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla l.r. 2 marzo 1998, n. 2;
l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.

2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale; il Comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del Comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
8. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame.
9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
10. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nota relativa all'articolo 12
Così modificato dall'art. 5, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5.
Ai sensi dell'art. 7, l.r. 20 febbraio 2017, n. 5, i rappresentanti provinciali negli organismi collegiali indicati nelle disposizioni abrogate dall’art. 5 della stessa legge decadono decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.



1. Il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale è organismo consultivo per le attività inerenti il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare:
a) esprime pareri sul piano triennale e su quello annuale;
b) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.

2. Il parere di cui al comma 1, lettera a), deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il piano triennale ed entro trenta giorni per il piano annuale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.


1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio e la Giunta regionale organizzano ogni tre anni, in occasione della giornata della pace di cui al comma 2, la Conferenza regionale sulla solidarietà e la cooperazione internazionale in collaborazione con gli enti locali, con il Comitato di cui all'articolo 12 e con tutti i soggetti interessati alle attività.
2. La data del 10 dicembre di ogni anno in cui ricorre l'anniversario dell'approvazione della "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" è individuata come "Giornata per la pace nelle Marche".
3. Nella data di cui al comma 2 e nella data del 27 gennaio di ogni anno, in cui ricorre il "Giorno della memoria", il Consiglio regionale realizza idonee iniziative volte a ricordare il significato delle ricorrenze in relazione alla promozione di una più diffusa sensibilità sui temi della pace, della solidarietà, del rifiuto della violenza, della lotta al razzismo ed ai totalitarismi.
3 bis. Nell'ambito delle iniziative per la giornata della pace e il giorno della memoria di cui ai commi 2 e 3, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può:
a) promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pace rivolte in particolare ai giovani anche attraverso le scuole;
b) patrocinare e sostenere iniziative e progetti di organizzazioni non governative che abbiano particolare valore per la promozione dei diritti umani, la costruzione della cultura della pace, la solidarietà internazionale.


Nota relativa all'articolo 14
Così modificato dall'art. 4, l.r. 18 dicembre 2003, n. 24.


1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione "Università per la pace" con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace.
2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere:
a) l'eventuale adesione in aggiunta ai fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
b) le quote associative;
c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.

3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani.
A questo fine:
a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali;
b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali;
c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarietà;
d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace;
e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.

4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.
5. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione.


1. E' istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. Possono essere iscritte le associazioni che:
a) non perseguono scopi di lucro;
b) hanno una struttura sociale a base democratica;
c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
d) svolgono attività da almeno tre anni nella regione.

3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella regione, possono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:
a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
b) una relazione sull'attività svolta.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.


1. Al fine di promuovere e sostenere il coordinamento degli interventi, la programmazione degli stessi per area geografica, nonché per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il Dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.
CAPO IV
Disposizioni finali



1. In sede di prima applicazione la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano annuale delle attività di cui all'articolo 10 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in assenza di approvazione da parte del Consiglio regionale del piano triennale di cui all'articolo 9.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alle designazioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera j), le associazioni che risultano iscritte nel registro di cui all'articolo 16 alla scadenza del terzo mese dall'entrata in vigore della legge stessa.


1. ............................................................................................
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.

Nota relativa all'articolo 19
Il comma 1 abroga le l.r. 26 aprile 1990, n. 38, e 30 settembre 1995, n. 60.


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di euro 336.213,44; per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede, per l'anno 2002, per la somma di euro 207.099,22, con le somme che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione delle leggi regionali 38/1990 e 60/1995 stanziate a carico dell'UPB 3.14.07; per la somma di euro 129.114,22, mediante impiego di quota parte della somma stanziata a carico dell'UPB 2.08.01, accantonamento di cui alla partita 3 dell'elenco 1; per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle entrate proprie della Regione.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate dal comma 1 sono iscritte per l'anno 2002 nell'UPB 3.14.07 a carico di apposito capitolo che la Giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa; per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.
4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa della UPB 2.08.01 sono ridotti di euro 129.114,22.