Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 18 maggio 2004, n. 13 |
Titolo: | Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale. |
Pubblicazione: | (B.u.r. 27 maggio 2004, n. 54) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | AMMINISTRAZIONE REGIONALE |
Materia: | Enti, aziende, agenzie e società regionali o interregionali |
Sommario
Art. 1 (Oggetto)
Art. 2 (Contabilità e contratti)
Art. 3 (Controllo di gestione)
Art. 4 (Aggiornamento del personale)
Art. 5 (Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1)
Art. 6 (Potere di annullamento straordinario)
Art. 7 (Vigilanza sugli atti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2)
Art. 8 (Norme transitorie e finali)
Art. 9 (Abrogazioni)
Art. 2 (Contabilità e contratti)
Art. 3 (Controllo di gestione)
Art. 4 (Aggiornamento del personale)
Art. 5 (Vigilanza sugli enti di cui all'articolo 1, comma 1)
Art. 6 (Potere di annullamento straordinario)
Art. 7 (Vigilanza sugli atti degli enti di cui all'articolo 1, comma 2)
Art. 8 (Norme transitorie e finali)
Art. 9 (Abrogazioni)
1. La presente legge detta norme per la gestione dei seguenti enti:
a) Consorzi di bonifica di cui alla l.r. 17 aprile 1985, n. 13;
b) Ente unico regionale per le manifestazioni fieristiche di cui alla l.r. 13 aprile 1995, n. 52;
c) Agenzia regionale sanitaria (ARS), di cui alla l.r. 17 luglio 1996, n. 26;
d) Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU), di cui alla l.r. 2 settembre 1996, n. 38;
e) Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), di cui alla l.r. 14 gennaio 1997, n. 9;
f) (abrogata)
g) Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM), di cui alla l.r. 2 settembre 1997, n. 60;
h) (abrogata)
i) Istituti autonomi case popolari (IACP) e Consorzio regionale degli IACP (CRIAP), di cui alla l.r. 7 giugno 1999, n. 18.
2. Disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia).
Nota relativa all'articolo 1
Prima modificato, a decorrere dal 1 gennaio 2006, dall'art. 9, l.r. 16 dicembre 2005, n. 35, poi dall'art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, adottano la contabilità economica.
2. Gli enti che all'entrata in vigore della presente legge adottano la contabilità finanziaria, possono continuare ad utilizzarla affiancandola a quella economica.
3. L'esercizio contabile coincide con l'anno solare.
4. Gli stessi enti trasmettono alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 5:
a) entro il 15 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo;
b) entro il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relazione sull'attività svolta.
5. La Giunta regionale, sentiti i rispettivi amministratori, individua annualmente le informazioni economiche e finanziarie ulteriori che gli enti sono tenuti a trasmettere.
6. Per forniture di beni e servizi di importo non superiore a cinquantamila euro, gli enti adottano regolamenti relativi alle spese in economia. Per importi superiori, nonché in materia di opere pubbliche, gli enti osservano le disposizioni legislative regionali oltre alle norme statali e comunitarie applicabili alla Regione.
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, esercitano il controllo di gestione, la valutazione dell'attività dei propri dirigenti e il controllo strategico di cui al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 11 della legge 15 maggio 1997, n. 59), con il supporto di un comitato di controllo interno e di valutazione, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da tre membri nominati dalla Giunta regionale fra esperti in materia di controllo di gestione e di tecniche di valutazione del personale.
3. Gli oneri finanziari derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono ripartiti fra gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, in proporzione al numero dei dirigenti da valutare.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 18 della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione).
5. La Giunta regionale predispone le linee guida per il controllo interno di gestione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, definendo metodi, strumenti e tempi del controllo di efficacia, efficienza ed economicità.
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, si avvalgono, per le attività di aggiornamento e riqualificazione professionale del personale, della scuola di formazione del personale regionale di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2001.
2. Le modalità di utilizzazione della scuola di formazione prevista al comma 1 e gli oneri finanziari relativi sono determinati mediante convenzione.
3. Qualora la scuola non sia in grado di fornire i servizi formativi richiesti a causa della loro particolare natura, gli enti sono autorizzati a provvedere direttamente, avvalendosi di istituti specializzati.
1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, trasmettono in via telematica al direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente e al direttore del dipartimento programmazione e bilancio gli atti, diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 4, entro dieci giorni dalla data di adozione.
2. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento competente nella materia in cui opera l'ente, entro trenta giorni dall'invio degli atti di cui al comma 1, può chiedere il riesame dei bilanci, degli statuti e dei regolamenti, nonché degli atti di variazione delle piante organiche e di assunzione di personale non conformi agli indirizzi della Regione o agli obiettivi della programmazione regionale ovvero contrastanti con gli interessi della Regione. L'ente è tenuto a conformarsi alla richiesta ovvero motivare le ragioni del diniego nei successivi dieci giorni.
3. La Giunta regionale qualora non ritenga sufficienti le ragioni addotte dall'ente o nel caso in cui siano decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, può sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione dell'ente medesimo.
4. Il direttore del dipartimento può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti. Le ispezioni sono effettuate con l'utilizzo di personale regionale.
5. Nell'esercizio del potere di vigilanza, la Giunta regionale provvede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il compimento.
6. Fermo quanto previsto al comma 3 gli organi di amministrazione degli enti possono essere sciolti o rimossi dalla Giunta regionale, previa diffida, in caso di verifica dell'inefficacia, dell'inefficienza e della non economicità dell'azione amministrativa ovvero per gravi violazioni di legge o di regolamento.
6 bis. Nei casi previsti dal comma 6 la Giunta regionale può nominare un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi entro il quale si procede alla ricostituzione degli organi.
7. I collegi dei revisori dei conti possono essere sciolti dalla Giunta regionale, previa diffida, per gravi violazioni di legge o di regolamento. Con l'atto di scioglimento vengono nominati i nuovi collegi.
Nota relativa all'articolo 5
Così modificato dall'art. 34, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2.
1. La Giunta regionale, su proposta del direttore del dipartimento regionale competente nella materia in cui opera l'ente, può in qualunque tempo annullare, per motivate ragioni di interesse pubblico e senza pregiudizio per i diritti acquisiti dai terzi, gli atti illegittimi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
1. Le Comunità montane competenti per territorio esercitano la vigilanza sull’attività degli enti che amministrano terre civiche i quali, a tale scopo, inviano ad esse i bilanci preventivi e i conti consuntivi, gli statuti, i regolamenti e le dotazioni organiche del personale.
2. Si considera competente per territorio la Comunità montana nel cui territorio l’ente che amministra terre civiche ha sede.
3. Nell'esercizio del potere di vigilanza le comunità montane possono disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti vigilati e provvedono, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli atti obbligatori per disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ritardino il concepimento.
4. Possono altresì sciogliere o rimuovere gli organi di amministrazione degli enti vigilati per gravi violazioni di legge o di regolamento.
Nota relativa all'articolo 7
Così modificato dall'art. 25, l.r. 26 febbraio 2008, n. 5.
1. Fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 6, gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, applicano le norme del regolamento regionale per l'esecuzione delle procedure in economia.
2. Gli organismi degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che esercitano i controlli previsti dall'articolo 3, comma 1, continuano ad operare fino alla relativa scadenza.
3. L'esercizio del controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti di cui all'articolo 1 cessa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le norme della presente legge prevalgono sulle analoghe disposizioni contenute nelle leggi istitutive degli enti di cui all'articolo 1, comma 1.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una o più proposte di legge di riordino della disciplina degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, che prevedano il conferimento delle relative funzioni amministrative ai Comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione ovvero alle Province o alla Regione qualora ciò si renda indispensabile per assicurarne l'esercizio unitario.
1. ............................................................................................
2. ...........................................................................................
Nota relativa all'articolo 9
Il comma 1 abroga i commi secondo e terzo dell'art. 8, l.r. 21 maggio 1980, n. 35; gli artt. 21, 22 e 23, l.r. 17 aprile 1985, n. 13; I commi 1, 2 e 3 dell'art. 11, l.r. 13 aprile 1995, n. 52; gli artt. 19, 21 e 22, l.r. 2 settembre 1996, n. 38; gli artt. 8, 13, comma 2, 14 e 15, l.r. 14 gennaio 1997, n. 9; gli artt. 16, 17 e 18, l.r. 6 agosto 1997, n. 53; gli artt. 7, comma 6, e 13, l.r. 2 settembre 1997, n. 60; l'art. 17, l.r. 27 luglio 1998, n. 24, e l'art. 19, l.r. 9 novembre 1998, n. 38.
Il comma 2 abroga la l.r. 11 agosto 1994, n. 27, e la l.r. 30 luglio 1998, n. 28.