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Atto:LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2004, n. 29
Titolo:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2005).
Pubblicazione:( B.U. 28 dicembre 2004, n. 139 )
Stato:Vigente
Tema: FINANZA
Settore:CONTABILITA’ - PROGRAMMAZIONE
Materia:Bilanci – Leggi finanziarie

Sommario


Art. 1 (Quadro finanziario di riferimento)
Art. 2 (Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di leggi che prevedono interventi di carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)
Art. 3 (Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
Art. 4 (Autorizzazioni e finalizzazioni di spesa)
Art. 5 (Cofinanziamento regionale)
Art. 6 (Cofinanziamento contratti di programma)
Art. 7 (Determinazione dei canoni di derivazione di acqua pubblica e per l'occupazione del demanio idrico)
Art. 8 (Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)
Art. 9 (Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 46/1992)
Art. 10 (Fondo di rotazione per la progettazione)
Art. 11 (Piani di classificazione, di risanamento acustico e di bonifica)
Art. 12 (Rinnovo autorizzazioni)
Art. 13 (Concorso regionale al finanziamento degli interventi programmati dagli Enti Locali e da altri soggetti 12a annualità della l.r. 46/1992)
Art. 14 (Riutilizzo economie su opere ammesse a finanziamento regionale)
Art. 15 (Anticipazioni di cassa per le Zone territoriali e per le Aziende ospedaliere)
Art. 16
Art. 17 (Controllo della spesa sanitaria)
Art. 18 (Personale degli enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
Art. 19 (Fondo per la montagna)
Art. 20 (Interpretazione autentica dell'articolo 9 della l.r. 44/1997)
Art. 21 (Partenariato pubblico-privato "Finanza di Progetto")
Art. 22
Art. 23 (Tassa per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione all'esercizio professionale)
Art. 24 (Modifiche alla l.r. 45/1998)
Art. 25 (Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 2/2004)
Art. 26 (Modifiche alla l.r. 31/2001)
Art. 27 (Modifica alla l.r. 20/1984)
Art. 28 (Modifiche alla l.r. 17/1999)
Art. 29 (Modifiche alla l.r. 7/1995)
Art. 30 (Modifica alla l.r. 12/2004)
Art. 31 (Modifica alla l.r. 23/1998)
Art. 32
Art. 33 (Proroghe di termini)
Art. 34 (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/1995)
Art. 35 (Modifica alla l.r. 35/2001)
Art. 36
Art. 37
Art. 38 (Disposizioni relative al patrimonio regionale)
Art. 39 (Rideterminazione dell'addizionale regionale all'IRPEF)
Art. 40 (Variazioni di bilancio)
Art. 41 (Dichiarazione d'urgenza)
Allegati



1. Per il periodo 2005/2007 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
a) previsione entrate - anno 2005: euro 3.298.713.120,53;
b) previsione entrate - anno 2006: euro 2.766.085.591,07;
c) previsione entrate - anno 2007: euro 2.814.488.345,07.



1. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 6 della l.r. 31/2001, l'entità delle spese per l'esecuzione di leggi regionali che prevedono l'attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita, per l'anno 2005, negli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.


1. Per l'anno 2005 è autorizzato il rifinanziamento di leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, per gli importi indicati nella tabella B allegata alla presente legge.


1. Per l'anno 2005 sono autorizzate le seguenti spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa a fianco indicate:
a) euro 95.255,47 per gli esperti al Gabinetto del Presidente di cui alla l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione); euro 250.000,00 per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni: UPB 1.02.02;
b) euro 2.500.000,00 per il rinnovo del Consiglio regionale: UPB 1.02.03;
c) euro 899.555,01 per la manutenzione straordinaria di edifici pubblici regionali e per edifici privati destinati a sede di uffici pubblici di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche); euro 180.000,00 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature regionali: UPB 1.03.02;
d) euro 13.915,98 per acquisto di beni e servizi per la gestione del bilancio: UPB 1.03.09;
e) euro 150.000,00 per spese per il comitato tecnico consultivo per la legislazione di cui all'articolo 20 della l.r. 20/2001: UPB 1.05.01;
f) euro 380.000,00 per riviste e notiziari della Giunta regionale: stampa, spedizione ed altri oneri connessi, nonché per la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale; euro 225.975,41 per la convenzione con l'ANSA ed altre agenzie di stampa nazionali: UPB 1.05.03;
g) euro 308.750,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL; euro 308.750,00 per l'attuazione del progetto ARSTEL e compensi al personale incaricato: UPB 1.06.09;
h) euro 5.557.500,00 per contributi ai soggetti pubblici locali e loro forme associative per la costituzione e sperimentazione delle ARSTEL: UPB 1.06.10;
i) euro 359.841,35 per l'organizzazione e l'attuazione di corsi di perfezionamento, formazione o aggiornamento personale e partecipazione a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie e per azioni a favore di lavoratrici dipendenti della Regione di cui alla l.r. 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali): UPB 2.07.04;
j) euro 584.840,89 per finanziamenti ai gruppi di coltivatori e associazioni per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica alle aziende di cui agli articoli 8, 9, 13 e 14 della legge 984/1987 e l.r. 29 maggio 1980, n. 43 (Approvazione del programma agricolo regionale 1979/87 di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984); euro 20.000,00 per l'applicazione del piano controllo OGM di cui alla l.r. 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche): UPB 3.09.01;
k) euro 50.000,00 per ricerche e sperimentazione agraria regionale e borse di studio per la sperimentazione agraria di cui alla l.r. 43/1980; euro 95.000,00 per l'attuazione degli obiettivi e degli interventi relativi al ricambio generazionale nelle piccole e medie imprese: UPB 3.09.07;
l) euro 10.000,00 per controlli prodotti tartufigeni e tartufati di cui alla l.r. 6 ottobre 1987, n. 34 (Norme per la tutela e la valorizzazione dei tartufi): UPB 3.10.01;
m) euro 542.218,34 per la gestione finanziaria e la ricapitalizzazione delle società partecipate per conto della Regione Marche: UPB 3.14.01;
n) euro 490.634,05 per la promozione dell'offerta dei servizi avanzati: UPB 3.14.02;
o) euro 60.000,00 da destinarsi all'Associazione "Università per la pace" di cui all'articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale): UPB 3.14.07;
p) euro 100.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.03;
q) euro 200.000,00 per la cooperazione internazionale: UPB 3.15.04;
r) euro 1.000.000,00 per contributi in forma attualizzata in conto interessi per la riqualificazione dell'offerta turistica regionale: UPB 3.18.04;
s) euro 425.000,00 per la ristrutturazione del complesso immobiliare denominato "Rocca della Cittadella": UPB 1.03.02;
t) euro 63.806,96 per lo svolgimento dei compiti propri ed il raggiungimento degli obiettivi del comitato per le pari opportunità; euro 63.000,00 per lo svolgimento dei compiti propri del comitato paritetico e per gli adempimenti di cui ai punti 3, 4 e 5 articolo 8 del CCNL sul fenomeno del mobbing; euro 123.172,45 per la realizzazione di progetti di azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità in particolare per la rimozione di ostacoli sul lavoro, sulla formazione e per il sostegno di sistemi di conciliazione di vita e di lavoro: UPB 3.20.03;
u) euro 347.032,51 per l'attuazione dei progetti regionali a sostegno dell'autonomia scolastica e della politica di integrazione tra i sistemi d'istruzione-formazione-lavoro; euro 988.000,00 per il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi delle scuole professionali regionali: UPB 3.21.03;
v) euro 500.000,00 per le azioni di sviluppo sostenibile di cui al d.lgs. 112/1998: UPB 4.22.01;
w) euro 250.000,00 per interventi e studi a sostegno del risanamento dell'area ad elevato rischio di crisi ambientale, Ancona, Falconara e bassa valle dell'Esino, d.lgs. 112/1998, articolo 74, deliberazione Consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 305: UPB 4.22.02;
x) euro 578.714,00 per contributi ai Comuni per interventi per la gestione dell'inquinamento pm 10: UPB 4.23.05;
y) euro 50.000,00 per attività a sostegno dell'attuazione del d.lgs. 372/1999 (IPPC): UPB 4.23.05;
z) euro 142.500,00 per la definizione della rete ecologica regionale: UPB 4.25.05;
aa) euro 25.012,79 per la definizione delle partite debitorie pregresse del dipartimento territorio, ambiente e protezione civile: UPB 4.26.02;
bb) euro 300.000,00 per contributi ai Comuni per il sostegno al pagamento dei canoni locativi dei cittadini meno abbienti: UPB 4.26.03;
cc) euro 3.925.061,98 per contributi pluriennali in conto interessi per gli interventi di edilizia agevolata convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 1, lettera b), legge 457/1978 e articolo 1, commi 10, 11, 13, d.l. 9/1982: UPB 4.26.04;
dd) euro 50.000,00 per le spese per la stampa e la definizione dell'orario regionale integrato del trasporto su rotaie e su gomma, per la realizzazione di un sistema informatico per l'applicazione del piano regionale dei trasporti di cui all'articolo 1 della l.r. 21 luglio 1992, n. 31 (Nuove norme sulle tariffe dei servizi di autotrasporto pubblico regionale e locale); euro 2.000,00 per il funzionamento della commissione per la valutazione dei progetti di cui alla legge 144/1999; euro 823.219,00 per contributi per i progetti di mobilità collettiva sostenibile: UPB 4.27.01;
ee) euro 590.000,00 per la sottoscrizione di quote di partecipazione nella società Aerdorica; euro 1.630.000,00 per contributi agli enti locali per la realizzazione di parcheggi ai sensi dell'articolo 3 della legge 122/1989; euro 500.000,00 per contributi alla società Aerdorica per iniziative di promozione e rinnovi strutturali; euro 250.000,00 per le spese di ammodernamento delle strutture del porto di Ancona: UPB 4.27.04;
ff) euro 15.000,00 per contributi a favore di cittadini tubercolotici non assistiti dall'INPS, articolo 5, legge 4 marzo 1987, n. 88; euro 51.000.000,00 per il ripiano del disavanzo delle aziende sanitarie regionali per l'anno 2004: UPB 5.28.01;
gg) euro 3.000.000,00 per la realizzazione e/o l'adattamento di strutture per i servizi territoriali sanitari, articolo 20, comma 1, legge 11 marzo 1988, n. 67: UPB 5.28.08;
hh) euro 19.000,00 per la realizzazione del progetto original sin, la cooperazione e gli scambi transnazionali volti a combattere l'emarginazione sociale: UPB 5.29.03;
ii) euro 2.132.913,80 per interventi straordinari per incentivare gli investimenti in strutture socio-assistenziali; euro 300.000,00 per la realizzazione degli investimenti concernenti l'autismo: UPB 5.30.02;
jj) euro 43.899,00 per l'osservatorio regionale per le politiche sociali; euro 87.798,00 per l'attività del gruppo di lavoro per l'integrazione socio-sanitaria; euro 43.899,00 per contributi ai Comuni per gli interventi di assistenza economica penitenziaria e post penitenziaria; euro 43.899,00 per il finanziamento di progetti pilota di sostegno alle donne vittime della tratta e dello sfruttamento a fini sessuali; euro 7.463,00 per il finanziamento di progetti degli enti locali a favore delle popolazioni zingare: UPB 5.30.07;
kk) euro 100.000,00 per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto musicale Pergolesi: UPB 5.31.01;
ll) euro 50.000,00 per la partecipazione della Regione ai grandi eventi programmati nel territorio: UPB 5.31.03;
mm) euro 384.000,00 per il miglioramento e la messa a norma delle strutture teatrali regionali; euro 50.000,00 per la Compagnia della Rancia per il sostegno all'innovazione produttiva; euro 360.000,00 per interventi di miglioramento della struttura del "Teatro delle Muse" di Ancona: UPB 5.31.04;
nn) euro 10.000,00 per il funzionamento e l'attività di gestione della Commissione regionale per i beni e le attività culturali: UPB 5.31.05;
oo) euro 399.000,00 per gli interventi strutturali e tecnologici per la conservazione e valorizzazione del patrimonio: UPB 5.31.06;
pp) euro 1.622.203,00 per contributi ai Comuni per l'assistenza domiciliare agli anziani secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente: UPB 5.30.07 euro 822.203,00 e UPB 5.30.08 euro 800.000,00;
qq) euro 10.000,00 per un contributo all'Ente regionale per le manifestazioni fieristiche: UPB 3.16.03;
rr) euro 35.000,00 per le spese di medicina sportiva: UPB 5.28.03;
ss) lo stanziamento previsto a carico della UPB 1.06.01 è destinato alle Province per la somma di euro 300.000,00 quale finanziamento delle spese di funzionamento dei corsi di orientamento musicale (COM).



1. Per l'anno 2005 sono autorizzati i seguenti cofinanziamenti di programmi statali a carico delle rispettive UPB di seguito indicate:
a) euro 467.038,50 interventi previsti dalla legge 208/1998: UPB 2.07.03;
b) euro 535.550,62 interventi previsti dalla legge 499/1999: UPB 3.09.06;
c) euro 292.417,86 interventi previsti dal DMAN 1999/2000, deliberazione CIPE 6 agosto 1999: UPB 3.12.02;
d) euro 500.000,00 interventi previsti dalla l.r. 30 dicembre 1974, n. 52: UPB 4.22.01;
e) euro 200.000,00 interventi previsti dalla legge 166/2002: UPB 4.23.02;
f) euro 200.000,00 interventi regionali previsti dall'accordo di programma in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA): UPB 4.23.05;
g) euro 1.000.000,00 interventi previsti dalla legge 3/1989: UPB 4.26.04;
h) euro 100.000,00 interventi previsti dalla l.r. 24 dicembre 1998, n. 45 e dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04;
i) euro 393.000,00 interventi previsti dalla legge 140/1998: UPB 4.27.04;
j) euro 200.000,00 interventi previsti dal piano nazionale della sicurezza secondo programma attuativo legge 144/1999: UPB 4.27.04;
k) euro 1.250.000,00 interventi previsti dalla legge 448/1998: UPB 5.28.08;
l) euro 1.200.000,00 interventi previsti dal d.lgs. 229/1999 e successive modificazioni: UPB 5.28.08.

2. Per l'anno 2005 sono autorizzati i cofinanziamenti di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB di seguito indicate:
a) euro 21.590.146,00 ricerca, informazione e promozione agricola, investimento: UPB 3.09.06;
b) euro 511.375,00 miglioramento produzioni agrarie, investimento: UPB 3.09.08;
c) euro 259.438,00 pesca e acquicoltura, investimento: UPB 3.11.06;
d) euro 1.405.389,00 servizi reali alle imprese innovazione e qualità, investimento: UPB 3.14.02;
e) euro 1.029.144,10 cooperazione e sviluppo, investimento: UPB 3.14.08;
f) euro 146.600,00 tecnologie formative, corrente: UPB 3.19.03;
g) euro 7.254.040,54 pari opportunità, investimento: UPB 3.20.04;
h) euro 34.942,00 sostegno all'assunzione e all'occupazione ed interventi strutturali, corrente: UPB 3.20.05;
i) euro 5.209.068,00 sostegno all'assunzione e all'occupazione ed interventi strutturali, investimento: UPB 3.20.06.



1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 250.000,00 a carico della UPB 1.06.10, Programmazione Negoziata, investimento, per la concessione della quota di cofinanziamento regionale ai contratti di programma presentati, ai sensi della deliberazione CIPE 26/2003 e del d.m. 12 novembre 2003.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stabilire l'ammontare del cofinanziamento regionale in rapporto all'ammontare della spesa complessiva prevista e comunque fino ad un massimo dello 0,28478 per cento.


1. Per l'anno 2005 i canoni annui relativi alle derivazioni di acqua pubblica di cui all'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono aggiornati maggiorando gli stessi in misura del 10 per cento rispetto all'ultimo valore relativo all'anno 2000, in base al tasso di inflazione per gli anni 2001/2005.


1. Sono approvati il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza della Regione relativi, rispettivamente, al triennio 2005/2007 ed all'anno 2005, riportati nell'allegato A della presente legge.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 9
Sostituisce l'art. 8, l.r. 5 settembre 1992, n. 46.


1. E' istituito, per l'anno 2005, un fondo di rotazione per un importo complessivo di euro 2.716.000,00 a carico dell'UPB 4.26.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2005, per fronteggiare le spese per l'elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla l.r. 22/2001, da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Fermo restando il limite della popolazione di cui al comma 1, l'anticipazione è concessa prioritariamente in base alla data di arrivo dell'istanza. In caso di arrivo contemporaneo, verrà data preferenza all'istanza del comune con minor numero di abitanti.
3. I contenuti dell'istanza sono stabiliti dal dirigente competente.
4. Il rimborso delle anticipazioni concesse è introitato al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2005.
5. I Comuni beneficiari rimborsano l'anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1, nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre tre anni dalla data del relativo provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell'intervento.
6. L'anticipazione concessa ed erogata è rimborsata senza oneri aggiuntivi, esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 5.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è revocato qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all'articolo 4 della l.r. 17/1979, non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento stesso, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi dal dirigente del servizio su motivata istanza dell'ente beneficiario.
8. La possibilità di proroga di cui al comma 7 è estesa alle anticipazioni concesse negli anni precedenti, ancorché i termini siano scaduti.


1. I contributi ai Comuni di cui alla l.r. 14 novembre 2001, n. 28 (Norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico nella Regione Marche) sono subordinati all'approvazione della classificazione acustica e del piano di risanamento comunale per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 10, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.
2. I contributi ai Comuni, per i piani di caratterizzazione e progetti definitivi di bonifica ad intervento pubblico, sono subordinati all'approvazione dei rispettivi progetti sulla base delle procedure previste dal d.m. 471/1999, per la redazione dei quali i Comuni potranno avvalersi del fondo di cui all'articolo 10, indipendentemente dal numero di abitanti ivi previsto.


1. E' rinnovata, per l'anno 2005, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 2.169.118,98, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui all'articolo 9 della l.r. 11 maggio 1999, n. 7, integrata di euro 2.065.827,60 con l'articolo 14 della l.r. 30 novembre 1999, n. 32, limitatamente ad euro 239.641,93 ed agli interventi individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855, del 17 maggio 2001, n. 478 (5a e 6a annualità), per i quali risultano procedure in corso. Il limite di impegno di euro 239.641,93, per massimo venti anni, recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31, una spesa complessiva a carico della Regione, di euro 4.792.838,60, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 3 agosto 1999, n. 855 e del 17 maggio 2001, n. 478, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2005 pena decadenza dal contributo stesso.
2. E' rinnovata, per l'anno 2005, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11, (7a annualità), recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreti del Dirigente del servizio lavori pubblici del 27 agosto 2002, n. 879, del 17 gennaio 2003, n. 12, sono nuovamente stabiliti al 30 settembre 2005, pena decadenza dal contributo stesso. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13.
3. Sono rinnovate, per l'anno 2005, le autorizzazioni dei limiti di impegno, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di euro 1.032.913,80, di cui al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/2001 (8a annualità) e di euro 1.291.145,00 di cui al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 23 aprile 2002, n. 6 (9a annualità). Il limite di impegno di complessivi euro 2.324.058,80, di durata massima ventennale, utilizzato per euro 335.968,10 per gli interventi della settima annualità e per euro 1.988.090,70 per quelli dell'ottava e nona annualità considerati cumulativamente, recante ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 46.481.176,00, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13. I termini previsti per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione del contributo agli enti individuati con decreto del Dirigente del servizio lavori pubblici del 26 ottobre 2004, n. 584 sono stabiliti al 30 settembre 2005.
4. E' rinnovata, per l'anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (10a annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13.
5. E' rinnovata, per l'anno 2005, limitatamente ad euro 1.032.913,80, l'autorizzazione del limite di impegno di euro 1.291.142,00, di durata massima ventennale, con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025, di cui al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 19 febbraio 2004, n. 2 (11a annualità), recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00. Il limite di impegno di euro 1.032.913,80, di durata massima ventennale, farà carico per ciascun esercizio finanziario alla UPB 2.08.13.
6. E' autorizzato il completo utilizzo del limite di impegno di euro 85.215,38 di durata massima ventennale concesso con l'articolo 22 della l.r. 11/2001.

Nota relativa all'articolo 12
Ai sensi dell'art. 16, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati al 31 marzo 2006; tale proroga è limitata agli interventi per i quali alla data del 30 settembre 2005 risultano procedure in corso.


1. Per la concessione del concorso regionale al finanziamento dei programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 5 settembre 1992, n. 46 (12a annualità), programmati dalle Province, Comuni e loro associazioni, Comunità montane, Autorità di ambito e soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato, è autorizzato un limite di impegno di durata massima ventennale di euro 1.032.913,80 con decorrenza dall'anno 2006 e termine nell'anno 2025 recante, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 31/2001, una spesa complessiva a carico della Regione di euro 20.658.276,00.
2. Il concorso regionale, da autorizzarsi in conformità al disposto di cui all'articolo 8 della l.r. 46/1992, non potrà essere superiore:
a) al 3 per cento dell'importo delle spese ammesse al cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
2) opere realizzate da Comunità montane;
3) opere realizzate da Comuni associati;
4) opere realizzate da Consorzi o altri soggetti pubblici non di tipo economico, non avente carattere imprenditoriale e non svolgente attività che generano rientri finanziari autonomi;
5) opere realizzate dall'Autorità di ambito di cui all'articolo 6 della l.r. 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche";
b) al 2,5 per cento dell'importo delle spese ammesse a cofinanziamento regionale nei seguenti casi:
1) opere realizzate da Province, singolarmente o in associazione con altri enti;
2) opere realizzate da Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come risulta dal dato demografico Istat, ancorché provvisorio, al 31 dicembre 2004;
3) opere realizzate da soggetti assegnatari della gestione del servizio idrico integrato di cui alla l.r. 18/1998.

3. Il concorso regionale sarà concesso e corrisposto secondo le modalità previste dal quarto, quinto e sesto comma dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 e successive modificazioni e per un periodo pari a quello dell'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione delle opere. Le somme occorrenti per l'erogazione del concorso regionale sono iscritte, ai fini del bilancio pluriennale, a carico della UPB 2.08.13.


1. L'utilizzo delle economie di spesa comunque verificatesi nell'ambito dei lavori assistiti da intervento finanziario della Regione è consentito esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.
2. L'utilizzo è subordinato all'approvazione da parte dell'ente beneficiario dei relativi atti tecnici ed amministrativi.
3. Nel caso in cui il maggiore finanziamento necessario ecceda le suddette economie, l'ente beneficiario dovrà deliberare, contestualmente all'approvazione di cui al comma 2, la relativa copertura finanziaria a proprio esclusivo carico. L'atto di approvazione dell'ente beneficiario dovrà essere inviato alla Regione per il nulla osta e l'eventuale ridefinizione dei termini di utilizzazione complessiva del finanziamento concesso.


1. L'ASUR, per le Zone territoriali, e le Aziende ospedaliere, allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, sono autorizzate, previa richiesta di un parere vincolante rilasciato dai dipartimenti "Servizi alla persona e alla comunità" e "Programmazione e bilancio", ad accendere anticipazioni con il proprio tesoriere nel limite massimo di due dodicesimi dell'ammontare dei ricavi, inclusi i trasferimenti, calcolato come somma del valore della produzione, iscritta nei bilanci di previsione per l'anno 2004 al netto dei costi capitalizzati. Alla contrazione dell'anticipazione si provvede con atto dei Direttori dell'ASUR e delle Aziende ospedaliere.

Art. 16


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Nota relativa all'articolo 16
Abrogato dall'art. 24, l.r. 10 giugno 2008, n. 13.


1. I budget dell'anno 2005 sono attribuiti dalla Giunta regionale entro il 31 marzo ai direttori generali, ai direttori delle Zone territoriali e ai direttori di presidio di alta specializzazione che li sottoscrivono.
2. Viene istituita la verifica trimestrale del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e degli obiettivi della gestione. I direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche e attraverso di loro i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sono tenuti a presentare alla Regione ogni tre mesi una certificazione di accompagnamento del conto economico trimestrale in ordine alla coerenza della complessiva attività gestionale e al rispetto degli obiettivi economico finanziari in termini di livello di costi e di risultato economico aziendale assunti col bilancio preventivo economico, corredata dal parere del collegio sindacale. In caso di certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio complessivo e di mancato rispetto degli obiettivi, i direttori generali delle Aziende sanitarie pubbliche, i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione, sono tenuti contestualmente a presentare un piano con le misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il blocco delle assunzioni del personale non sanitario dell'azienda e dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario per l'esercizio in corso. La riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati deve essere assicurata, pena la decadenza dall'incarico del direttore generale, del direttore della Zona territoriale e del direttore di presidio di alta specializzazione, entro il 30 settembre, qualora la situazione di disequilibrio sia stata certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre. Qualora per esigenze straordinarie si renda necessario assumere iniziative di gestione comportanti spese non previste ed incompatibili con gli impegni di equilibrio, i direttori generali e attraverso di loro i direttori delle Zone territoriali e i direttori di presidio di alta specializzazione devono ottenere preventiva autorizzazione secondo i limiti e le modalità definiti dalla Giunta regionale, fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio per i quali le aziende danno comunicazione alla Giunta regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza opera nei seguenti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della certificazione trimestrale di cui sopra nei termini stabiliti dalla Regione;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei termini definiti dalla Regione;
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31 dicembre, come sopra stabilito.



1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell'emergenza conseguente la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2005, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.


1. Per l'anno 2005 nel fondo regionale per la montagna, confluiscono:
a) le quote statali di competenza della Regione dei fondi nazionali per la montagna per l'anno 2004 e per l'anno 2005;
b) le quote regionali iscritte nelle seguenti UPB:
1) UPB 1.06.03 euro 2.413.158,84 di cui euro 25.000,00 per contributo alla delegazione regionale dell'UNCEM ed euro 51.645,69 quale contributo alla Comunità montana D/2 di Pergola;
2) UPB 1.06.04 euro 1.543.595,91;
3) UPB 3.10.01 euro 420.111,86;
4) UPB 4.22.04 euro 750.000,00.

2. Le Comunità montane sono autorizzate ad impiegare gli stanziamenti di cui al comma 1 iscritti nelle UPB 1.06.03, 1.06.04, 3.10.01 e 4.22.04 dello stato di previsione della spesa per gli interventi previsti dalla l.r. 12/1995 e dalla l.r. 35/1997.


1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, sulla nozione di reddito convenzionale e modalità di accertamento, della l.r. 22 luglio 1997, n. 44 (Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione) per "redditi fiscalmente imponibili" si intendono quelli imponibili ai fini IRPEF ai sensi della normativa vigente al 31 dicembre 2002.


1. La valutazione economico-finanziaria e di fattibilità degli investimenti promossi in partenariato pubblico-privato e finanziati dalla Regione è affidata al Nucleo di valutazione e verifica della Regione Marche, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 144/1999, in collaborazione con le strutture regionali competenti per materia.
2. Il Nucleo di valutazione e verifica promuove e incentiva all'interno dell'Amministrazione regionale e negli enti locali l'utilizzazione delle tecniche di finanziamento degli investimenti con il ricorso a capitali privati.
3. Il Nucleo di valutazione e verifica fornisce supporto tecnico e informativo ai soggetti interessati che ne facciano richiesta su materie inerenti i meccanismi legislativi, legali, tecnici e procedurali per la progettazione e l'attuazione di investimenti in partenariato pubblico-privato.

Art. 22

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Nota relativa all'articolo 22
Abrogato dall'art. 100, l.r. 10 novembre 2009, n. 27.


1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 38/1996 è determinato, con riferimento all'anno accademico 2005/2006, in euro 90,00.


1. ............................................................................................
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4. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 24
Il comma 1 aggiunge la lett. n bis) al comma 1 dell'art. 6, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 2 aggiunge il comma 3 bis all'art. 22, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 3 modifica il comma 6 bis dell'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.
Il comma 4 aggiunge il comma 6 quater all'art. 32, l.r. 24 dicembre 1998, n. 45.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 25
Sostituisce l'art. 25, l.r. 19 febbraio 2004, n. 2.


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Nota relativa all'articolo 26
Il comma 1 modifica il comma 8 dell'art. 29, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 2 abroga il comma 2 dell'art. 32, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.
Il comma 3 modifica il comma 1 dell'art. 42, l.r. 11 dicembre 2001, n. 31.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 27
Sostituisce il secondo comma dell'art. 4, l.r. 2 agosto 1984, n. 20.


1. ............................................................................................
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Nota relativa all'articolo 28
Il comma 1 aggiunge l'art. 10 bis alla l.r. 1 giugno 1999, n. 17.
Il comma 2 modifica il comma 1 dell'art. 6, l.r. 1 giugno 1999, n. 17.



1. ............................................................................................
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Nota relativa all'articolo 29
Il comma 1 aggiunge il comma 3 bis all'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 2 modifica il comma 4 dell'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.
Il comma 3 aggiunge il comma 6 bis all'art. 34, l.r. 5 gennaio 1995, n. 7.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 30
Sostituisce il comma 5 dell'art. 2, l.r. 13 maggio 2004, n. 12.


1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 31
Sostituisce l'art. 4, l.r. 27 luglio 1998, n. 23.

Art. 32

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Nota relativa all'articolo 32
Prima modificato dall'art. 45, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, poi abrogato dall'art. 26, l.r. 30 settembre 2016, n. 21.


1. Il termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 2005.
2. Il termine di cinque anni di cui al comma 2 dell'articolo 1, al comma 3 dell'articolo 2 e al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 7 giugno 1999, n. 18 (Riordino dei consigli di amministrazione degli IACP e del Consorzio regionale) è prorogato non oltre il 30 settembre 2005 per i consigli di amministrazione e i collegi dei revisori contabili in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il termine previsto dall'articolo 14, comma 4, della l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano), per gli interventi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale, limitatamente alle assegnazioni effettuate dall'anno 1998 al 2003, è fissato al 31 dicembre 2005.

Nota relativa all'articolo 33
Ai sensi dell'art. 11, l.r. 10 febbraio 2006, n. 2, il termine di cui al comma 1 per l’adeguamento a norma degli edifici scolastici è prorogato al 30 giugno 2006.


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Nota relativa all'articolo 34
Il comma 1 modifica il comma 1 dell'art. 10, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 2 abroga il comma 2 dell'art. 10, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.
Il comma 3 modifica il comma 3 dell'art. 10, l.r. 13 marzo 1995, n. 23.



1. ............................................................................................

Nota relativa all'articolo 35
Aggiunge la lett. e bis) al comma 4 dell'art. 1, l.r. 19 dicembre 2001, n. 35.

Art. 36

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Nota relativa all'articolo 36
Abrogato dall'art. 49, l.r.  8 agosto 2022, n. 19.

Art. 37

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Nota relativa all'articolo 37
Abrogato dall'art. 46, l.r. 18 aprile 2019, n. 8.


1. La Giunta regionale anche attraverso un’apposita società a prevalente o totale capitale regionale, per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale è autorizzata ad alienare i beni immobili di cui all'allegato C mediante trattativa privata, ad un prezzo non inferiore a quello di mercato, desunto da perizia tecnico-economica disposta dalla Giunta regionale ed eseguita dai competenti servizi regionali.
2. Le somme derivanti dall'alienazione dei beni di cui al comma 1 sono iscritte in aumento dell'UPB 4.01.01 relativa allo stato di previsione dell'entrata.
3. La Giunta regionale è altresì autorizzata a compiere le operazioni necessarie all’acquisizione del Palazzo delle Ferrovie, sito ad Ancona, censito al NCEU, foglio 8, particella 110, zona censuaria 2, categoria B4, per farne sede degli uffici del Consiglio regionale, anche attraverso una società a prevalente o totale capitale regionale per la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.
4. Alla copertura delle spese di cui al comma 3 si provvede con le somme derivanti dall'alienazione di cui al comma 1 e quota parte delle somme iscritte a carico dell'UPB 5.01.01 per un importo di euro 6.000.000,00; le somme occorrenti sono iscritte a carico dell'UPB 1.03.08 "Spese per beni demaniali e patrimoniali, investimento".

Nota relativa all'articolo 38
Così modificato dall'art. 15, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.


1. A decorrere dall’anno 2005, l’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 7, della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), rideterminata dall’articolo 1, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2003, n. 25 (Ulteriori provvedimenti tributari in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di addizionale regionale all’IRPEF e di tasse automobilistiche regionali) è rideterminata secondo i seguenti scaglioni di reddito:
a) fino ad euro 15.500,00 - 0,9 per cento
b) oltre euro 15.500,00 fino ad euro 31.000,00 - 1,2 per cento
c) oltre euro 31.000,00 - 1,4 per cento.


Nota relativa all'articolo 39
Così sostituito dall'art. 17, l.r. 11 ottobre 2005, n. 24.


1. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata a reiscrivere le economie accertate, i recuperi e i rimborsi, nonché a variare le somme reiscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali.
2. La Giunta regionale è autorizzata, con provvedimenti da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, a variare compensativamente gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2004 relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale.
3. La Giunta regionale, con deliberazione da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla sua adozione e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione entro gli stessi termini, è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegati

(Omissis).