Leggi e regolamenti regionali
Atto: | LEGGE REGIONALE 9 giugno 2006, n. 6 |
Titolo: | Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1988, n. 34: "Finanziamento delle attivitŕ dei gruppi consiliari" e alla legge regionale 8 agosto 1997, n. 54: "Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari" |
Pubblicazione: | (B.U. 22 giugno 2006, n. 65) |
Stato: | Vigente |
Tema: | ORDINAMENTO ISTITUZIONALE |
Settore: | ASPETTI ISTITUZIONALI |
Materia: | Consiglieri e assessori regionali - Sottosegretario - Gruppi consiliari |
Sommario
Art. 1 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 34/1988)
Art. 2 (Modifica all’articolo 10 della l.r. 54/1997)
Art. 3 (Norma transitoria)
Art. 2 (Modifica all’articolo 10 della l.r. 54/1997)
Art. 3 (Norma transitoria)
1. ………………………………………………………………………………………..
Nota relativa all'articolo 1
Sostituisce con un comma i commi 4 e 5 dell’art. 6, l.r. 10 agosto 1988, n. 34.
1. ………………………………………………………………………………………
Nota relativa all'articolo 2
Modifica il comma 4 dell’art. 10, l.r. 8 agosto 1997, n. 54.
1. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il personale esterno dei gruppi consiliari sono convertite in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato qualora l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dalla medesima data.